CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33147/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo nel corso della quale si erano verificati danneggiamenti ai mezzi delle forze dell’ordine e lesioni agli agenti intervenuti per sedare la rivolta. Grazie ai filmati ripresi durante gli avvenimenti, veniva individuato l’indagato quale uno dei protagonisti della rivolta, che veniva, dunque, raggiunto dalla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Trapani che riteneva unicamente sussistenti i delitti di lesioni e resistenza, ma non quello di devastazione; detto giudice si dichiarava contestualmente incompetente e trasmetteva gli atti al Giudice per le indagini preliminari di Gorizia che riemetteva la misura anche per il delitto di devastazione, originariamente contestato. L’indagato proponeva riesame avverso tale provvedimento ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto più grave. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 419 cod.pen. e relativo vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, negli avvenimenti del Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo non poteva individuarsi il delitto di devastazione. Non vi era, infatti, l’entità del danno che avrebbe dovuto essere particolarmente vasto e profondo, tale da rendere completamente inservibile un complesso di beni. Non sarebbe poi individuabile - quale bene giuridico leso dalla condotta - l’ordine pubblico, poiché vi sarebbe stata solo una lesione patrimoniale; infine,sarebbe mancata la concretezza del pericolo, da valutarsi m ediante un giudizio prognostico a base totale, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla esclusiva idoneità della misura della custodia cautelare in carcere a fronte delle esigenze del caso concreto. 3.Il sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha deposita to conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1.Il primo motivo è infondato. Occorre premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.m. in proc. Tiana, Rv. 255460 - 01). 1.2. Tanto premesso, si ricorda che l’ elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza(Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022 , dep . 2023 , Rv. 284143 - 02) . In adesione al principioora richiamato, il Tribunale ha espo sto che la rivolta scoppiata all’interno del Centro di permanenza per i Rimpatri aveva coinvolto tra i 15 e i 20 ospiti del Centro i quali,dopo avere appiccato i fuochi, erano saliti sul tetto e avevano iniziato un fitto lancio di oggetti ricavati dal danneggiamento della struttura, quali pezzi di plexiglass taglienti, coppi e tegole, sbarre di ferro, pezzi di centrale termica e della caldaia, mattonelle di ceramica e un boiler; il lancio degli oggetti era diretto verso il personale dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dell’Esercitoche era intervenuto per sedare la rivolta, cagionando a nove di essi lesioni personali e danneggiando i mezzi delle forzedell’ordine; solo quattro ore dopo a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco e in ragione dell’usodei lacrimogeni, la situazione veniva riportata alla normalità. Se, dunque, certamente si deve convenire con il ricorrente circa la non automaticità del binomio rivolta - devastazione, è altresì evidente che nel caso in esame tale binomio sussiste esussistono, dunque – per come viene rappresentata e valutata, in modo logico e congruamente argomentato, la situazione oggettiva nel provvedimento impugnato – gli elementi costitutivi del delitto di devastazione. Si rappresenta, infatti, nel provvedimento che non solo i soggetti coinvolti erano numerosi, ma che gli stessi si resero protagonisti di un’attività di danneggi a m e nto indiscriminato, incontrollato e ad amplissimo raggio, che aveva colpito beni struttu r ali del centro, quali tegole, mattonelle, pezzi degli imp i anti, un boiler; proprio l ’ ampiezza e la diffusivitàdell’azione lesiva, il fatto che si dirigesse verso le forze dell’ordine che cercavano di riportare la situazione alla normalità, la circostanza che per sedare la rivolta ci fossero volute quattro ore, oltre che l’intervento dei Vigilidel fuoco e dei lacrim ogeni, rende vano evidente come non di un mero danneggiamento si fosse trattato, bensì di un’azione più complessa che aveva messo in concre t o pericolo , ovvero violato l’ordine pubblico , provocando grave allarme sociale all’interno del centro, il cui normale assetto e funzionamento era stato fortemente per t urbato. Va ricordato e ribadito che l'ordine pubblico, quale oggetto giuridico del reato previsto dall'art. 419 cod.pen., deve essere inteso in senso specifico, come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza, suscettivi di essere direttamente ed immediatamente compromessi da fatti come quelli considerati sotto il titolo quinto del libro secondo del codice penale(così in motivazione ez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, Rv. 284143). Aderendo a tale accezione del bene giuridico leso, è corretto quanto ritenuto nel provvedimentoimpugnato, in base agli elementi risultanti dagli atti e sopra descritti, circa l’avvenuta lesione del bene stesso in ragione dell’azione posta in essere anche dall’indagato. 1.2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Il ricorrente omette di misurarsi con le ragioni che nel concreto hanno indotto il Tribunale ad applicare nei suoi confronti la misura più afflittiva. Il provvedimento impugnato ha giustificato, in modo congruo e conform e agli insegnamenti di questa Corte,la pregnanza del pericolo di reiterazione di fatti analoghi, nonché del pericolo di fuga, tenuto conto della situazione soggettiva dell’indagato, migrante irregolare in attesa di rimpatrio,e del suo coinvolgimento, come protagonista, in condotte di estrema gravità durante la permanenza nel C.P.R., condotte, peraltro, lumeggiate, in termini di negativa personalità, dai plurimi precedenti penali documentati a suo carico. 2. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter , disp. att. cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda a