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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23943/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 novembre 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 coi proc. pen., posta a base della condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentiteti riferisce a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 44k, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; i() 71( Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 novembre 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 coi proc. pen., posta a base della condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentiteti riferisce a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 44k, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; i() 71( Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23943/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris