CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 40379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBEERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] della decisione Il ricorso presentato nell'interesse della società "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante leva Luca avverso l'ordinanza del tribunale del riesame [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato II decreto di sequestro preventivo emesso il 07/12/2022 dal gip del tribunale di Napoli deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito intervenuto dissequestro dei beni. Il difensore in data 11/04/2023 a presentato rinuncia al ricorso per intervenuto disequestro dei locali. Trattandosi di carenza d'interesse sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 04/05/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ra [OSCURATO:PERSONA]