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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14978/2026

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a SALERNO il 22/06/1987 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 9 dicembre 2024, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione ai quattro semestri intercorsi: tra il 15 aprile 2019 ed il 15 ottobre 2019; tra il 15 aprile 2021 ed il 15 aprile 2022; tra il 15 aprile 2023 ed il 15 ottobre 2023.

Ha, in proposito, rilevato che [OSCURATO:PERSONA], in tre dei semestri considerati, si è reso autore di condotte trasgressive di rilevanza disciplinare o penale sintomaticUella sua mancata partecipazione all'opera di rieducazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge per essere il Tribunale di sorveglianza pervenuto al rigetto del reclamo sulla base di considerazioni manifestamente illogiche e, specificamente: senza profondere il dovuto impegno argomentativo con riferimento ai semestri dal 15 aprile 2021 al 15 aprile 2022; travisando l'esecuzione, il 20 aprile 2023, di una misura cautelare riferita a fatti antecedenti i periodi in valutazione; valorizzando episodi non compiutamente accertati nelle sedi competenti; facendo erronea applicazione del principio della valutazione frazionata dei singoli semestri, per sei dei quali egli si è visto riconoscere il beneficio che, in questo caso, gli è stato illegittimamente negato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto con esclusivo riferimento al semestre decorso tra il 15 aprile 2021 ed il 15 ottobre 2021, mentre va, per il resto, respinto.

2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del 2semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento.

La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento ed al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355).

La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti.

Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti tenuti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto — quanto al periodo 15 aprile 2021\15 ottobre 2021 — ai canoni ermeneutici testé delineati, perché ha disatteso la richiesta del condannato con riferimento ad un periodo che, diversamente dagli altri compresi nella richiesta, non è stato interessato da condotte trasgressive o, comunque, espressive di mancata adesione alla proposta rieducativa.

Il provvedimento impugnato si palesa, per questa parte, gravemente carente perché privo di specifiche indicazioni circa le ragioni che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a ritenere l'influsso della violazione cronologicamente collocata nel semestre successivo, costituita dall'evasione del 7 marzo 2022, sul periodo immediatamente anteriore e, altresì, perché si pone in contraddizione rispetto al 3positivo riscontro, con riferimento ad altri semestri, pure non interessati da condotte trasgressive, tradottosi nel riconoscimento, da parte del Magistrato di sorveglianza, con la medesima ordinanza del 9 dicembre 2024, di 270 giorni di liberazione anticipata.

4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

5. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento ai residui semestri, nel corso di ciascuno dei quali [OSCURATO:PERSONA] è stato protagonista di condotte trasgressive che gli sono valse l'irrogazione di sanzioni disciplinari, in due casi, ed il deferimento all'autorità giudiziaria, nel terzo.

I giudici di sorveglianza hanno ritenuto che la comprovata propensione di [OSCURATO:PERSONA] alla violazione delle regole da seguire in costanza di detenzione valgano ad attestare, con riferimento ai semestri corrispondenti, la sua mancata adesione al trattamento.

Al cospetto di un provvedimento ossequioso delle delineate coordinate ermeneutiche ed imperniato su solidi presupposti fattuali, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera, sterile confutazione, che è accompagnata dal generico rilievo dell'incertezza circa l'effettiva storicità dei fatti oggetto di addebito e l'esito del procedimento penale scaturito dalla denuncia per il delitto di evasione e che trova, invece, smentita nell'accertata applicazione, con riferimento alle prime due vicende (concernenti, rispettivamente, il possesso di beni non consentiti e l'intimidazione in danno dei compagni di detenzione), delle pertinenti sanzioni disciplinari, laddove, per quanto concerne la segnalata fattispecie delittuosa, è utile il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Dello, Rv. 276498 - 01). [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente, che la decisione censurata appare coerente, con l'unica eccezione della quale sopra si è detto, con il principio della valutazione frazionata di ciascun semestre, non resta che sancire, per questa parte, il rigetto dell'impugnazione. 4 P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] le 93(ppuccio Francesco etofanti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione PPnek Depositata in Cancelleria oggi Roi-ng, li 2 7 APR= 2026. [OSCURATO:PERSONA] T ZIARTO 11 FLTNZIC In 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a SALERNO il 22/06/1987 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 9 dicembre 2024, ha disatteso la domanda di liberazione anticipata in relazione ai quattro semestri intercorsi: tra il 15 aprile 2019 ed il 15 ottobre 2019; tra il 15 aprile 2021 ed il 15 aprile 2022; tra il 15 aprile 2023 ed il 15 ottobre 2023. Ha, in proposito, rilevato che [OSCURATO:PERSONA], in tre dei semestri considerati, si è reso autore di condotte trasgressive di rilevanza disciplinare o penale sintomaticUella sua mancata partecipazione all'opera di rieducazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge per essere il Tribunale di sorveglianza pervenuto al rigetto del reclamo sulla base di considerazioni manifestamente illogiche e, specificamente: senza profondere il dovuto impegno argomentativo con riferimento ai semestri dal 15 aprile 2021 al 15 aprile 2022; travisando l'esecuzione, il 20 aprile 2023, di una misura cautelare riferita a fatti antecedenti i periodi in valutazione; valorizzando episodi non compiutamente accertati nelle sedi competenti; facendo erronea applicazione del principio della valutazione frazionata dei singoli semestri, per sei dei quali egli si è visto riconoscere il beneficio che, in questo caso, gli è stato illegittimamente negato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto con esclusivo riferimento al semestre decorso tra il 15 aprile 2021 ed il 15 ottobre 2021, mentre va, per il resto, respinto. 2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del 2semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento ed al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/20012, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355). La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti. Ne consegue che ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti tenuti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati. 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto — quanto al periodo 15 aprile 2021\15 ottobre 2021 — ai canoni ermeneutici testé delineati, perché ha disatteso la richiesta del condannato con riferimento ad un periodo che, diversamente dagli altri compresi nella richiesta, non è stato interessato da condotte trasgressive o, comunque, espressive di mancata adesione alla proposta rieducativa. Il provvedimento impugnato si palesa, per questa parte, gravemente carente perché privo di specifiche indicazioni circa le ragioni che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a ritenere l'influsso della violazione cronologicamente collocata nel semestre successivo, costituita dall'evasione del 7 marzo 2022, sul periodo immediatamente anteriore e, altresì, perché si pone in contraddizione rispetto al 3positivo riscontro, con riferimento ad altri semestri, pure non interessati da condotte trasgressive, tradottosi nel riconoscimento, da parte del Magistrato di sorveglianza, con la medesima ordinanza del 9 dicembre 2024, di 270 giorni di liberazione anticipata. 4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. 5. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento ai residui semestri, nel corso di ciascuno dei quali [OSCURATO:PERSONA] è stato protagonista di condotte trasgressive che gli sono valse l'irrogazione di sanzioni disciplinari, in due casi, ed il deferimento all'autorità giudiziaria, nel terzo. I giudici di sorveglianza hanno ritenuto che la comprovata propensione di [OSCURATO:PERSONA] alla violazione delle regole da seguire in costanza di detenzione valgano ad attestare, con riferimento ai semestri corrispondenti, la sua mancata adesione al trattamento. Al cospetto di un provvedimento ossequioso delle delineate coordinate ermeneutiche ed imperniato su solidi presupposti fattuali, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera, sterile confutazione, che è accompagnata dal generico rilievo dell'incertezza circa l'effettiva storicità dei fatti oggetto di addebito e l'esito del procedimento penale scaturito dalla denuncia per il delitto di evasione e che trova, invece, smentita nell'accertata applicazione, con riferimento alle prime due vicende (concernenti, rispettivamente, il possesso di beni non consentiti e l'intimidazione in danno dei compagni di detenzione), delle pertinenti sanzioni disciplinari, laddove, per quanto concerne la segnalata fattispecie delittuosa, è utile il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Dello, Rv. 276498 - 01). [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente, che la decisione censurata appare coerente, con l'unica eccezione della quale sopra si è detto, con il principio della valutazione frazionata di ciascun semestre, non resta che sancire, per questa parte, il rigetto dell'impugnazione. 4 P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] le 93(ppuccio Francesco etofanti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione PPnek Depositata in Cancelleria oggi Roi-ng, li 2 7 APR= 2026. [OSCURATO:PERSONA] T ZIARTO 11 FLTNZIC In 5
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