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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15147/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8768/2024 R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f.

BRNLSS73L60H 501Z), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimate - avverso l ’ ordinanza del Tribunale di Roma n. cronol. 453 /2024 del 22/3/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ’ 8 / 4 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] − l ’ ordinanza del Tribunale di Roma impugnata con regolamento di competenza così espone i fatti di causa, per quanto ancora qui rileva: con la sentenza n. 14831/2018, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] dichiarando il diritto di questa «di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. limitatamente alla somma richiesta in precetto a titolo di interessi legali sulla sorte capitale di € 3.095,75, con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza di assegnazione ed entro il limite della somma complessivamente assegnata e dichiarata dovuta dal terzo, o accertata come dovuta, nell’ambito del processo esecutivo in cui si è formato il titolo esecutivo»; con ricorso depositato il 18/7/2018 la Tralicci riassumeva la procedura esecutiva, chiedendo l’assegnazione delle somme nei limiti del credito rideterminato; con ricorso ex art. 615 c.p.c. la [OSCURATO:PERSONA] proponeva un’altra opposizione, eccependo: a) in compensazione il proprio credito vantato in virtù dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17754/2019 del 23/7/2019, con la quale la Tralicci era stata condannata al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 3.118,24; con ordinanza del 26/5/2021 il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza di sospensione e assegnava termine perentorio per la riassunzione della causa; − con atto di citazione in riassunzione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiedendo di «dichiarare l’infondatezza nel merito dell’opposizione all’esecuzione svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’esecutata e, per l’effetto, rigettare l’eccezione di compensazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] anche per inesigibilità dei crediti opposti in compensazione dall’originario insolvente in quanto gli stessi risultano pignorati da terzi soggetti … dichiarare che la medesima è creditrice della [OSCURATO:PERSONA] di una somma superiore a quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad €. 5.100,00», con vittoria di spese di lite; − regolarmente costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. preliminarmente eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito, per esser competente il Giudice di pace; nel merito, contestava la fondatezza dell’atto di citazione in riassunzione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese; − disposta con ordinanza del 14 / 4 /2022 l ’ integrazione del contraddittorio alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 13533/2021, i terzi pignorati, pur ritualmente ricevuta la notifica, non si costituivano in giudizio; − il giudice di merito affermava che, con la sentenza n. 14831 /20 18 , lo stesso Tribunale di Roma aveva dichiarato la sussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

«limitatamente alla somma richiesta nel precetto a titolo di interessi legali sulla sorte capitale di € 3.095,75, con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza di assegnazione (1.7.2003)», i quali «alla data di notifica del pignoramento (avvenuta il 29.4.2011) erano pari ad € 588,45 ed alla data del deposito del ricorso in riassunzione (18.7.2018) era pari ad € 835,56»; poiché ai sensi dell’art. 17 c.p.c., il valore delle cause di opposizione forzata si determina in base al credito per cui si procede, doveva conseguentemente dichiararsi competente a decidere la controversia il Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c.; − il Tribunale escludeva, da un lato, che l ’ eccezione di compensazione per € 3.118,24, formulata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con l’opposizione alla esecuzione, potesse estendere il valore della procedura, mirando unicamente a paralizzare la pretesa esecutiva e, pertanto, non valendo a modificare la competenza ai sensi dell’art. 35 c.p.c.; reputava poi irrilevanti le conclusioni dall’attrice, laddove chiedeva di «far acclarare l’esistenza di un credito attoreo maggiore di quello opposto in compensazione dalla banca e comunque per una somma superiore ad €. 5.100,00 circostanza che impone di determinare la competenza per valore del presente giudizio nell’ambito di quella disciplinata dagli artt. 9 e 12 cpc»: tanto dovendo ritenersi, più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione formulata dalla banca esecutata, sicché neppure in tal caso la circostanza poteva radicare la competenza dinnanzi al Tribunale; − l ’ ordinanza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con due motivi per regolamento di competenza; − [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. depositava memoria; − [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la Banca d ’ Italia restavano intimate; − il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del regolamento ; − la Tralicci depositava memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.; − all ’ esito della camera di consiglio del l ’ 8 / 4 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − il ricorso si articola in due motivi; − il primo motivo è volto all ’ inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza per tardività della pronuncia di incompetenza per valore pronunciata dopo la prima udienza exart. 183 c.p.c. e tanto sulla base dell’art. 38 c.p.c., secondo il quale l’incompetenza per territorio inderogabile e quella per valore può essere sollevata e decisa d’ufficio solo alla prima udienza exart. 183 c.p.c., mentre nella specie il Tribunale aveva declinato la competenza a conoscere della controversia per ragione di valore ben oltre detto limite e dopo avere assunto la causa in riserva su questioni diverse da quella di competenza; − la censura è infondata, in quanto, come è agevolmente riscontrabile in atti, a prescindere dall’epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Tribunale ha rinviato per integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e della Banca d’Italia, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza, e quindi ha rilevato la questione subito dopo il momento in cui è stato infine integro il contraddittorio, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusioni, decidendo, all’esito dell’interlocuzione delle parti, con ordinanza declinatoria della competenza; − né è imposto al giudice, oltre che di rilevare immediatamente l’incompetenza per valore, anche di deciderla in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa; − col secondo motivo si deduce l ’ illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nella misura di oltre cinquemila e cento euro, cosicché risultava superato l’ambito di competenza per valore del Giudice di pace e il Tribunale aveva, quindi, erroneamente ritenuto che detta domanda non fosse qualificabile quale riconvenzionale e dunque non valesse a che la causa permanesse nella competenza per valore dello stesso Tribunale; − il motivo è fondato; − la domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell ’ atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a euro cinquemila e cento; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale; − infatti, il criterio di cui all ’ art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna - invece - un ’ ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (negli esatti termini: Cass., Sez. 3, Ordinanza n.30581 del 27/11/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025 ; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7114 del 17/3/2025); − del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla e, perfino in ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c. sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla(ed impregiudicata la valutazione del carattere pretestuoso o meno del dispiegamento di quella domanda, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c.); − a lla fondatezza del solo secondo motivo, rigettato il primo, consegue la cassazione dell ’ ordinanza impugnata, in ragione della ravvisata competenza a conoscere della complessiva controversia, per valore e in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge; − le spese del regolamento di competenza possono essere compensate tra tutte le parti in ragione della novità della questione, atteso che la decisione di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30581 del 27/11/2024 – che ha chiarito i termini della questione e li ha risolti – è sopravvenuta all’introduzione del regolamento; p. q. m. la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale, in persona di diverso magistrato, il processo dovrà essere riassunto nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8768/2024 R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f. BRNLSS73L60H 501Z), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimate - avverso l ’ ordinanza del Tribunale di Roma n. cronol. 453 /2024 del 22/3/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ’ 8 / 4 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] − l ’ ordinanza del Tribunale di Roma impugnata con regolamento di competenza così espone i fatti di causa, per quanto ancora qui rileva: con la sentenza n. 14831/2018, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] dichiarando il diritto di questa «di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. limitatamente alla somma richiesta in precetto a titolo di interessi legali sulla sorte capitale di € 3.095,75, con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza di assegnazione ed entro il limite della somma complessivamente assegnata e dichiarata dovuta dal terzo, o accertata come dovuta, nell’ambito del processo esecutivo in cui si è formato il titolo esecutivo»; con ricorso depositato il 18/7/2018 la Tralicci riassumeva la procedura esecutiva, chiedendo l’assegnazione delle somme nei limiti del credito rideterminato; con ricorso ex art. 615 c.p.c. la [OSCURATO:PERSONA] proponeva un’altra opposizione, eccependo: a) in compensazione il proprio credito vantato in virtù dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17754/2019 del 23/7/2019, con la quale la Tralicci era stata condannata al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 3.118,24; con ordinanza del 26/5/2021 il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza di sospensione e assegnava termine perentorio per la riassunzione della causa; − con atto di citazione in riassunzione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiedendo di «dichiarare l’infondatezza nel merito dell’opposizione all’esecuzione svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’esecutata e, per l’effetto, rigettare l’eccezione di compensazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] anche per inesigibilità dei crediti opposti in compensazione dall’originario insolvente in quanto gli stessi risultano pignorati da terzi soggetti … dichiarare che la medesima è creditrice della [OSCURATO:PERSONA] di una somma superiore a quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad €. 5.100,00», con vittoria di spese di lite; − regolarmente costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. preliminarmente eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito, per esser competente il Giudice di pace; nel merito, contestava la fondatezza dell’atto di citazione in riassunzione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese; − disposta con ordinanza del 14 / 4 /2022 l ’ integrazione del contraddittorio alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 13533/2021, i terzi pignorati, pur ritualmente ricevuta la notifica, non si costituivano in giudizio; − il giudice di merito affermava che, con la sentenza n. 14831 /20 18 , lo stesso Tribunale di Roma aveva dichiarato la sussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. «limitatamente alla somma richiesta nel precetto a titolo di interessi legali sulla sorte capitale di € 3.095,75, con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza di assegnazione (1.7.2003)», i quali «alla data di notifica del pignoramento (avvenuta il 29.4.2011) erano pari ad € 588,45 ed alla data del deposito del ricorso in riassunzione (18.7.2018) era pari ad € 835,56»; poiché ai sensi dell’art. 17 c.p.c., il valore delle cause di opposizione forzata si determina in base al credito per cui si procede, doveva conseguentemente dichiararsi competente a decidere la controversia il Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c.; − il Tribunale escludeva, da un lato, che l ’ eccezione di compensazione per € 3.118,24, formulata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con l’opposizione alla esecuzione, potesse estendere il valore della procedura, mirando unicamente a paralizzare la pretesa esecutiva e, pertanto, non valendo a modificare la competenza ai sensi dell’art. 35 c.p.c.; reputava poi irrilevanti le conclusioni dall’attrice, laddove chiedeva di «far acclarare l’esistenza di un credito attoreo maggiore di quello opposto in compensazione dalla banca e comunque per una somma superiore ad €. 5.100,00 circostanza che impone di determinare la competenza per valore del presente giudizio nell’ambito di quella disciplinata dagli artt. 9 e 12 cpc»: tanto dovendo ritenersi, più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione formulata dalla banca esecutata, sicché neppure in tal caso la circostanza poteva radicare la competenza dinnanzi al Tribunale; − l ’ ordinanza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con due motivi per regolamento di competenza; − [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. depositava memoria; − [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la Banca d ’ Italia restavano intimate; − il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del regolamento ; − la Tralicci depositava memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.; − all ’ esito della camera di consiglio del l ’ 8 / 4 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − il ricorso si articola in due motivi; − il primo motivo è volto all ’ inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza per tardività della pronuncia di incompetenza per valore pronunciata dopo la prima udienza exart. 183 c.p.c. e tanto sulla base dell’art. 38 c.p.c., secondo il quale l’incompetenza per territorio inderogabile e quella per valore può essere sollevata e decisa d’ufficio solo alla prima udienza exart. 183 c.p.c., mentre nella specie il Tribunale aveva declinato la competenza a conoscere della controversia per ragione di valore ben oltre detto limite e dopo avere assunto la causa in riserva su questioni diverse da quella di competenza; − la censura è infondata, in quanto, come è agevolmente riscontrabile in atti, a prescindere dall’epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Tribunale ha rinviato per integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e della Banca d’Italia, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza, e quindi ha rilevato la questione subito dopo il momento in cui è stato infine integro il contraddittorio, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusioni, decidendo, all’esito dell’interlocuzione delle parti, con ordinanza declinatoria della competenza; − né è imposto al giudice, oltre che di rilevare immediatamente l’incompetenza per valore, anche di deciderla in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa; − col secondo motivo si deduce l ’ illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nella misura di oltre cinquemila e cento euro, cosicché risultava superato l’ambito di competenza per valore del Giudice di pace e il Tribunale aveva, quindi, erroneamente ritenuto che detta domanda non fosse qualificabile quale riconvenzionale e dunque non valesse a che la causa permanesse nella competenza per valore dello stesso Tribunale; − il motivo è fondato; − la domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell ’ atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a euro cinquemila e cento; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale; − infatti, il criterio di cui all ’ art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna - invece - un ’ ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (negli esatti termini: Cass., Sez. 3, Ordinanza n.30581 del 27/11/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025 ; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7114 del 17/3/2025); − del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla e, perfino in ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c. sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla(ed impregiudicata la valutazione del carattere pretestuoso o meno del dispiegamento di quella domanda, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c.); − a lla fondatezza del solo secondo motivo, rigettato il primo, consegue la cassazione dell ’ ordinanza impugnata, in ragione della ravvisata competenza a conoscere della complessiva controversia, per valore e in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge; − le spese del regolamento di competenza possono essere compensate tra tutte le parti in ragione della novità della questione, atteso che la decisione di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30581 del 27/11/2024 – che ha chiarito i termini della questione e li ha risolti – è sopravvenuta all’introduzione del regolamento; p. q. m. la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale, in persona di diverso magistrato, il processo dovrà essere riassunto nel
Sentenza Cassazione n. 15147/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris