CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28831/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti della suddetta ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a sei sentenze esecutive, che: - la condannata ha perpetrato reiteratamente condotte illecite di tipo predatorio, prive di un qualsiasi collegamento ideativo fra esse, come pure lascia oggettivamente cogliere il loro rispettivo e specifico contesto; - la disamina delle singole condotte consente, piuttosto, di cogliere un'impudente reiterazione di azioni criminose in ragione di fattori del tutto contingenti, occasionali e connessi più a una spiccata proclività a delinquere che ad una programmazione unitaria; - rispetto a tale conclusione è del tutto distonico il dato sottolineato dalla difesa per cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito con le medesime modalità operative e in territorio "toscano e calabrese"; - si tratta, invero, di elemento fattuale che, semmai, muove in direzione contraria, palesando un'inusuale pervicacia nel delinquere; - la stessa tipologia di beni di volta in volta sottratta ai vari esercizi commerciali conforta la suddetta conclusione, atteso che da essa si desume l'occasionalità e la contingenza dell'illecita condotta appropriativa (ora di prodotti alimentari, ora di detersivi, ora di prodotti per l'igiene personale, utensili e capi di abbigliamento); - dunque, quale che possa essere stata la conclusione del Tribunale di Palmi in relazione a una delle coimputate per alcuni dei furti commessi, la riprova dell'assenza di qualsiasi ideazione unitaria dei reati di cui sopra si coglie dalle specifiche pieghe delle stesse condotte esaminate e dalle estemporanee e non preventivabili loro causali; - semmai emerge da quanto in atti una seriazione dei reati frutto non certo di una progettazione unitaria quanto piuttosto di un'indole criminale e di una abitualità nel delinquere non incisa neanche dai benefici concessi né dalle condanne nelle more subite. Osservato, pertanto, che il ricorso, che insiste genericamente sul fatto che comunque si tratterebbe sempre di condotte contraddistinte dal perseguimento di un soddisfacimento patrimoniale personale, connotate da un medesimo modus operandi e da notevole vicinanza temporale, essendo state commesse tutte nell'arco temporale di tre anni e mezzo, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma