CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21760/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posto a base dell'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello posto a base del diniego una congrua e non illogica motivazione, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, ove si è valorizzato quale principale elemento ostativo la presenza a carico dell'odierno ricorrente di precedenti penali di particolare gravità, tra cui una condanna per i reati di associazione di stampo mafioso e usura); che deve dunque ribadirsi che secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche sulla base dei precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e che «In tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Marigliano, Rv. 275509 - 03); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,