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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 05011/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata riformata unicamente nella pena la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata, é inammissibile.

Invero, ci si duole che la Corte di appello non abbia reso motivazione in ordine al rigetto del motivo con il quale si era chiesta una diminuzione della pena, ritenendo illegittimamente che esso fosse assorbito dall'accoglimento dell'ulteriore motivo, con il quale si era chiesta la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità.

Inoltre, si assume che contraddittoriamente sia stata valutata positivamente l'incensuratezza dell'imputato e però negate le attenuanti generiche ed inflitta una pena prossima al massimo edittale.

2. Orbene, simili rilievi sono manifestamente infondati.

Ancorché risalente nel tempo, merita di essere ribadito il principio posto da questa Corte, secondo il quale quando sono sottoposte all'esame del giudice più richieste, in rapporto di progressione fra loro, l'esame e la pronunzia positiva sulla questione avente carattere assorbente esime dall'obbligo di decisione in ordine alle richieste di carattere subordinato (non così nel caso inverso) (Sez. 2, Ordinanza n. 592 del 05/03/1974, Rv. 127879 - 01).

Tanto discende dal principio devolutivo posto dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale il giudice dell'impugnazione conosce quanto gli viene appunto devoluto dall'impugnante, così risultando definito l'ambito della sua cognizione.

Cognizione che ha ad oggetto uno o più punti della decisione, ovvero quella o quelle statuizioni della sentenza che possono essere considerate in modo autonomo (cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 29175 del 07/04/2021, Rv. 281697 - 01). [OSCURATO:PERSONA] aveva innanzitutto richiesto la sostituzione della pena ttisitoa detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale con il lavoro di pubblica utilità e allo scopo aveva prodotto la dichiarazione di disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara/Penne ad accogliere il prevenuto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

La richiesta, pertanto, si riferiva alla pena inflitta dal primo giudice e non ad una diversa pena, come determinata dalla Corte di appello.

Tanto che solo in subordine, e quindi in caso di rigetto della richiesta di sostituzione, l'imputato chiedeva una riduzione di quella originaria pena.

Correttamente, quindi, la Corte di appello ha preso in considerazione innanzitutto la richiesta principale é, avendola accolta, ha ritenuto non più necessario esaminare la richiesta che il medesimo imputato aveva rappresentato come sostenuta solo per il caso di rigetto della principale.

Quanto al secondo motivo, esso sottende un automatismo non condivisibile, ovvero che dallo stato di incensuratezza debba derivare il ricnoscimento delle attenuanti generiche e una pena non coincidente o prossima al massimo edittale.

Si tratta di assunto manifestamente infondato, posto che già per il testo dell'art. 62-bis cod. pen. la sola incensuratezza non può valere a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Inoltre, la determinazione del trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con la previsione dell'art. 133 cod. pen. che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è rispettato anche quando si ritenga che uno solo degli indici militi per una più afflittiva sanzione.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata riformata unicamente nella pena la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata, é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di appello non abbia reso motivazione in ordine al rigetto del motivo con il quale si era chiesta una diminuzione della pena, ritenendo illegittimamente che esso fosse assorbito dall'accoglimento dell'ulteriore motivo, con il quale si era chiesta la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità. Inoltre, si assume che contraddittoriamente sia stata valutata positivamente l'incensuratezza dell'imputato e però negate le attenuanti generiche ed inflitta una pena prossima al massimo edittale. 2. Orbene, simili rilievi sono manifestamente infondati. Ancorché risalente nel tempo, merita di essere ribadito il principio posto da questa Corte, secondo il quale quando sono sottoposte all'esame del giudice più richieste, in rapporto di progressione fra loro, l'esame e la pronunzia positiva sulla questione avente carattere assorbente esime dall'obbligo di decisione in ordine alle richieste di carattere subordinato (non così nel caso inverso) (Sez. 2, Ordinanza n. 592 del 05/03/1974, Rv. 127879 - 01). Tanto discende dal principio devolutivo posto dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale il giudice dell'impugnazione conosce quanto gli viene appunto devoluto dall'impugnante, così risultando definito l'ambito della sua cognizione. Cognizione che ha ad oggetto uno o più punti della decisione, ovvero quella o quelle statuizioni della sentenza che possono essere considerate in modo autonomo (cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 29175 del 07/04/2021, Rv. 281697 - 01). [OSCURATO:PERSONA] aveva innanzitutto richiesto la sostituzione della pena ttisitoa detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale con il lavoro di pubblica utilità e allo scopo aveva prodotto la dichiarazione di disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara/Penne ad accogliere il prevenuto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. La richiesta, pertanto, si riferiva alla pena inflitta dal primo giudice e non ad una diversa pena, come determinata dalla Corte di appello. Tanto che solo in subordine, e quindi in caso di rigetto della richiesta di sostituzione, l'imputato chiedeva una riduzione di quella originaria pena. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha preso in considerazione innanzitutto la richiesta principale é, avendola accolta, ha ritenuto non più necessario esaminare la richiesta che il medesimo imputato aveva rappresentato come sostenuta solo per il caso di rigetto della principale. Quanto al secondo motivo, esso sottende un automatismo non condivisibile, ovvero che dallo stato di incensuratezza debba derivare il ricnoscimento delle attenuanti generiche e una pena non coincidente o prossima al massimo edittale. Si tratta di assunto manifestamente infondato, posto che già per il testo dell'art. 62-bis cod. pen. la sola incensuratezza non può valere a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Inoltre, la determinazione del trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con la previsione dell'art. 133 cod. pen. che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è rispettato anche quando si ritenga che uno solo degli indici militi per una più afflittiva sanzione. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il
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