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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35710/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5511/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:920153I0235), già corrente in Cald e ro (VR) , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7,in persona dell'ultimo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MNTTZ N 57 B 60 F 508 I ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente allaVia Roma n. 118, elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] II n. 33 , presso lo studio d e ll' A vv.

Elio L u dini (C.F.: L D N LEI 46 H 30 H 501 H) , giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso, unitamente e con poteri disgiunti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in del foro di Padova (C.F.: :[OSCURATO:PERSONA] 67A69 A001O), con studio in Padova, alla Via N. Tommaseon. 69/d, e all' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C .

F . : [OSCURATO:PERSONA] 65T48C964Y) del forodi Padova, con studio in Padova , P.le Stazione n.7; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] accertamento omessa presentazione dichiarazione ai fini Iva, Irap ed Irpef – Associazione non riconosciuta estinta Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1 162/12 / 20 1 8 emessa dalla CTR Veneto il 23/10/2018e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. L’associazione dilettantistica Chimera proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate le aveva contestato l’omessa presentazione della dichiarazione ai fini Iva, Irap e ritenute per l’anno di imposta 2007.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto dichiarava inammissibile il gravame, evidenziando che l’appello era stato proposto allorquando l’associazione era già estinta, avendo comunicato la cessazione della propria attività in data 31.12.2013, come risultante dall’anagrafetributaria.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la ASD Chimera sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

6. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 31, 36 ss. e 2495 c.c. e da 11 a 20 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’estinzione di un’associazione non riconosciuta non consegue allo scioglimento della stessa, ma solo all’esaurirsi dei rapporti di credito e debito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto rilevante per la decisione che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR rilevato che l’associazione non era stata cancellata dal registro delle imprese ex art.2495 c.c., bensì aveva comunicato la cessazione dell’attività all’Anagrafe Tributaria.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità dellasentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 31 e 2495 c.c., 112 c.p.c. e 56 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., perché, in ragione della ritenuta estinzione dell’associazione non riconosciuta, vi era stata omissione di pronuncia sulle domande di merito ritualmente dedotte in giudizio e reiterate in appello, in ordine all’illegittimità ed infondatezza della pretesa tributaria.

4. Va preliminarmente valutato se l’odierna ricorrente fosse legittimata a proporre ricorso per cassazione.

La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenza da quella delle associazioni non riconosciute per il procedimento liquidatorio, che ha inizio con la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) e la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20); ne consegue che le associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto procedimento liquidatorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti (Sez. 2, Sentenza n. 12528 del 21/05/2018).

Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta, invece, l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti.

Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di prorogatio, conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9656 del 19/08/1992).

Tuttavia, la permanenza in vita dell’associazione fino alla definizione integrale dei rapporti pendenti si realizza solo nel caso in cui sia stato deliberato lo scioglimento dell’associazione, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c.

Viceversa, l'associazione non riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingue immediatamente, ipso facto, con il verificarsi di una delle cause di estinzione (identiche a quelle previste per l'associazione riconosciuta) contemplate dall’art. 27 c.c. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20252 del 09/10/2015).

In siffatta evenienza, poi, la liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall'assemblea, senza che si applichi ex lege il particolare procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli artt. 29, 30, 31 e 32 c.c. e 11 delle relative disposizioni di attuazione.

A conferma di quanto precede, è considerato valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante, atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima.

Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 (Sez. 5, Ordinanza n. 25451 del 21/09/2021).

Sempre in quest’ottica, l'impugnazione della cartella di pagamento da parte di un'associazione non riconosciuta già estinta al momento della notifica del precedente avviso di accertamento è improponibile.

La ratio della procedura semplificata che conduce all’estinzione ipso facto va identificata nella necessità di prevedere una disciplina progressivamente più rigida mano a mano che la struttura organizzativa di una persona giuridica diventi più complessa (passando per le associazioni riconosciute per poi arrivare alle società di persone e, dulcis in fundo, di capitali).

Nel caso di specie, l’avviso di accertamento venne notificato il 22/04/2012 ed il ricorso di primo grado venne depositato in data 06/05/2013, ovvero quando l’associazione non era ancora cessata, ragion per cui il ricorso di primo grado era senz’altro ammissibile.

Tuttavia, avendo l’associazione incontestabilmente comunicato la cessazione della propria attività in data 31.12.2013, essendo stata indicata, nell’intestazione del ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] come suo “ultimo legale rappresentante” e dovendosi escludere che l’associazione sia stata sciolta, deve ritenersi che la cessazione sia stata comunicata per l’essersi verificata una delle cause di estinzione di cui all’art. 27 c.c.

Il principio di ultrattività di un’associazione disciolta trova applicazione nei precedenti di questa Corte solo in fattispecie in cui la liquidazione è stata fatta precedere da uno scioglimento formale della stessa.

Invero, per Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16081 del 2022,lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo enon ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali [cfr. altresì Cass. 27/11/2018, n. 30606, secondo cui “Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio.”].

Tuttavia, nella fattispecie analizzata in quest’ultima pronuncia, tralaticiamente richiamata nella prima, l'associazione professionale (SESA) era stata sciolta con atto pubblico notarile.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché, come quello d’appello, proposto da soggetto non (più) legittimato.

Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5511/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:920153I0235), già corrente in Cald e ro (VR) , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7,in persona dell'ultimo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MNTTZ N 57 B 60 F 508 I ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente allaVia Roma n. 118, elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] II n. 33 , presso lo studio d e ll' A vv. Elio L u dini (C.F.: L D N LEI 46 H 30 H 501 H) , giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso, unitamente e con poteri disgiunti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in del foro di Padova (C.F.: :[OSCURATO:PERSONA] 67A69 A001O), con studio in Padova, alla Via N. Tommaseon. 69/d, e all' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C . F . : [OSCURATO:PERSONA] 65T48C964Y) del forodi Padova, con studio in Padova , P.le Stazione n.7; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] accertamento omessa presentazione dichiarazione ai fini Iva, Irap ed Irpef – Associazione non riconosciuta estinta Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1 162/12 / 20 1 8 emessa dalla CTR Veneto il 23/10/2018e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. L’associazione dilettantistica Chimera proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate le aveva contestato l’omessa presentazione della dichiarazione ai fini Iva, Irap e ritenute per l’anno di imposta 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto dichiarava inammissibile il gravame, evidenziando che l’appello era stato proposto allorquando l’associazione era già estinta, avendo comunicato la cessazione della propria attività in data 31.12.2013, come risultante dall’anagrafetributaria. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la ASD Chimera sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 6. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 31, 36 ss. e 2495 c.c. e da 11 a 20 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’estinzione di un’associazione non riconosciuta non consegue allo scioglimento della stessa, ma solo all’esaurirsi dei rapporti di credito e debito. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto rilevante per la decisione che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR rilevato che l’associazione non era stata cancellata dal registro delle imprese ex art.2495 c.c., bensì aveva comunicato la cessazione dell’attività all’Anagrafe Tributaria. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità dellasentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 31 e 2495 c.c., 112 c.p.c. e 56 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., perché, in ragione della ritenuta estinzione dell’associazione non riconosciuta, vi era stata omissione di pronuncia sulle domande di merito ritualmente dedotte in giudizio e reiterate in appello, in ordine all’illegittimità ed infondatezza della pretesa tributaria. 4. Va preliminarmente valutato se l’odierna ricorrente fosse legittimata a proporre ricorso per cassazione. La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenza da quella delle associazioni non riconosciute per il procedimento liquidatorio, che ha inizio con la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) e la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20); ne consegue che le associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto procedimento liquidatorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti (Sez. 2, Sentenza n. 12528 del 21/05/2018). Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta, invece, l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti. Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di prorogatio, conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9656 del 19/08/1992). Tuttavia, la permanenza in vita dell’associazione fino alla definizione integrale dei rapporti pendenti si realizza solo nel caso in cui sia stato deliberato lo scioglimento dell’associazione, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c. Viceversa, l'associazione non riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingue immediatamente, ipso facto, con il verificarsi di una delle cause di estinzione (identiche a quelle previste per l'associazione riconosciuta) contemplate dall’art. 27 c.c. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20252 del 09/10/2015). In siffatta evenienza, poi, la liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall'assemblea, senza che si applichi ex lege il particolare procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli artt. 29, 30, 31 e 32 c.c. e 11 delle relative disposizioni di attuazione. A conferma di quanto precede, è considerato valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante, atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima. Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 (Sez. 5, Ordinanza n. 25451 del 21/09/2021). Sempre in quest’ottica, l'impugnazione della cartella di pagamento da parte di un'associazione non riconosciuta già estinta al momento della notifica del precedente avviso di accertamento è improponibile. La ratio della procedura semplificata che conduce all’estinzione ipso facto va identificata nella necessità di prevedere una disciplina progressivamente più rigida mano a mano che la struttura organizzativa di una persona giuridica diventi più complessa (passando per le associazioni riconosciute per poi arrivare alle società di persone e, dulcis in fundo, di capitali). Nel caso di specie, l’avviso di accertamento venne notificato il 22/04/2012 ed il ricorso di primo grado venne depositato in data 06/05/2013, ovvero quando l’associazione non era ancora cessata, ragion per cui il ricorso di primo grado era senz’altro ammissibile. Tuttavia, avendo l’associazione incontestabilmente comunicato la cessazione della propria attività in data 31.12.2013, essendo stata indicata, nell’intestazione del ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] come suo “ultimo legale rappresentante” e dovendosi escludere che l’associazione sia stata sciolta, deve ritenersi che la cessazione sia stata comunicata per l’essersi verificata una delle cause di estinzione di cui all’art. 27 c.c. Il principio di ultrattività di un’associazione disciolta trova applicazione nei precedenti di questa Corte solo in fattispecie in cui la liquidazione è stata fatta precedere da uno scioglimento formale della stessa. Invero, per Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16081 del 2022,lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo enon ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali [cfr. altresì Cass. 27/11/2018, n. 30606, secondo cui “Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio.”]. Tuttavia, nella fattispecie analizzata in quest’ultima pronuncia, tralaticiamente richiamata nella prima, l'associazione professionale (SESA) era stata sciolta con atto pubblico notarile. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché, come quello d’appello, proposto da soggetto non (più) legittimato. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore impor
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