CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 maggio 1985
Cassazione n. 31911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/05/1985 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 15,= Letta la requisitoria dell‘idott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del Procuratore generale presso la stessa Corte, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Velletri in data 12/09/2014, irrevocabile il 15/10/2014. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 127, comma 1, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. Lamenta la difesa che il decreto di fissazione dell'udienza all'esito della quale è stata emessa l'ordinanza impugnata è stato notificato a mani della sua assistita solo in data 21 ottobre 2022 e, quindi, dopo detta udienza. Con la conseguenza, secondo la difesa, che la vocatio in ius è affetta da nullità assoluta e insanabile. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Invero, dalla consultazione degli atti il Collegio (che, con riguardo agli errores in procedendo, è autorizzato a tale consultazione quale giudice del fatto processuale) ha riscontrato che il decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato dai carabinieri della Tenenza di Ciampino a [OSCURATO:PERSONA] in data 21 ottobre 2022 e, quindi, successivamente all'udienza, tenutasi in data 20 ottobre 2022. Orbene, nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza, in violazione del disposto dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che prevede l'avviso alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza, è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; in senso conforme: Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243739 e Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248679). In ultimo sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite di questa Corte, che, con la pronuncia n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, hanno precisato che la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempimenti che consente all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione. Si impone, conseguentemente, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, alla Corte di appello di L'Aquila. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'aquila. Così decis