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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 09251/2026

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] B. BERTOLINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati per i quali egli era stato riconosciuto colpevole e condannato con le varie condanne irrevocabili indicate nella medesima istanza, riguardanti reati fallimentari suddivisi in due gruppi (quello relativo al gruppo delle società di 'Milano-Lecco' e quello delle società di '[OSCURATO:PERSONA]').

1.1. La Corte territoriale osservava che si trattava della reiterazione di analoga richiesta respinta con propria precedenza ordinanza in data 14 novembre 2022 e che il condannato non aveva dedotto nuovi elementi, non potendosi considerare come tale — ai fini del riconoscimento della invocata continuazione in sede esecutiva - la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Venezia il 30 gennaio 2025 con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

1.2. In particolare, il giudice dell'esecuzione evidenziava che la sopra indicata sentenza non poteva assumere alcun rilievo ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della continuazione, non contenendo alcun rilevante elemento rispetto a tale profilo.

2. Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riportato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 671 e 125, comma 3, del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica anche per travisamento della prova.

Al riguardo, evidenzia che la Corte di appello ha omesso di considerare che la nuova istanza non era la mera riproposizione di quella precedentemente respinta, ma che con essa erano stati introdotti nuovi elementi fattuali e probatori specifici e decisivi finalizzati a dimostrare l'esistenza di un nesso funzionale tra i reati oggetto della istanza suddivisi in due gruppi (quelli riguardanti, come sopra indicato, il gruppo 'Milano-Lecco' e quelli del gruppo 'Venezia-Verona').

2.2. Nello specifico, tali nuovi elementi erano rappresentati dalle s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] da cui emergeva l'esistenza di un nesso funzionale tra i due gruppi di reati sopra indicati, ma la Corte di appello è incorsa nel travisamento del contenuto della istanza avendo ridotto, in modo arbitrario, i nuovi elementi alla sola sentenza dichiarativa della prescrizione.

2.3. L'ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, è pertanto priva di motivazione rispetto ai nuovi e decisivi argomenti difensivi posti a fondamento della domanda, che dimostravano la prova dei pagamenti incrociati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] con denaro appartenente ai due gruppi societari sopra indicati a riprova della esistenza di un originario disegno criminoso posto alla base di tutti i reati oggetto della istanza di continuazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] B. Bertolini ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Deve, anzitutto, ricordarsi che in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, Rv. 287553 - 01).

3. Ciò posto si rileva che, come dedotto dal ricorrente ed' accertato da questa Corte (in ragione della natura processuale del vizio lamentato), nella nuova istanza depositata il giorno 7 ottobre 2025 il condannato non si era limitato a richiamare la sopra indicata sentenza di non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione, ma aveva espressamente indicato (e trascritto nella stessa richiesta) anche le s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] e la consulenza [OSCURATO:PERSONA] dalle quali, a suo dire, emergeva la prova della unicità del disegno criminoso posto alla base di tutte le violazioni di legge oggetto della domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

Orbene, la Corte territoriale non ha esaminato tali elementi - sia pure al solo fine di dichiararli irrilevanti - e ha fondato la propria decisione di inammissibilità unicamente sulla ritenuta irrilevanza della sentenza di riconoscimento della prescrizione incorrendo, in tal modo, nel vizio di omessa valutazione dovendosi pure escludere che su di essi si sia pronunciata implicitamente mancando qualsiasi riferimento, anche indiretto, agli stessi.

4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), per un nuovo esame della istanza del condannato da svolgersi in piena autonomia decisionale, ma nel rispetto dei principi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] B. BERTOLINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati per i quali egli era stato riconosciuto colpevole e condannato con le varie condanne irrevocabili indicate nella medesima istanza, riguardanti reati fallimentari suddivisi in due gruppi (quello relativo al gruppo delle società di 'Milano-Lecco' e quello delle società di '[OSCURATO:PERSONA]'). 1.1. La Corte territoriale osservava che si trattava della reiterazione di analoga richiesta respinta con propria precedenza ordinanza in data 14 novembre 2022 e che il condannato non aveva dedotto nuovi elementi, non potendosi considerare come tale — ai fini del riconoscimento della invocata continuazione in sede esecutiva - la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Venezia il 30 gennaio 2025 con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 1.2. In particolare, il giudice dell'esecuzione evidenziava che la sopra indicata sentenza non poteva assumere alcun rilievo ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della continuazione, non contenendo alcun rilevante elemento rispetto a tale profilo. 2. Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riportato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 671 e 125, comma 3, del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica anche per travisamento della prova. Al riguardo, evidenzia che la Corte di appello ha omesso di considerare che la nuova istanza non era la mera riproposizione di quella precedentemente respinta, ma che con essa erano stati introdotti nuovi elementi fattuali e probatori specifici e decisivi finalizzati a dimostrare l'esistenza di un nesso funzionale tra i reati oggetto della istanza suddivisi in due gruppi (quelli riguardanti, come sopra indicato, il gruppo 'Milano-Lecco' e quelli del gruppo 'Venezia-Verona'). 2.2. Nello specifico, tali nuovi elementi erano rappresentati dalle s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] da cui emergeva l'esistenza di un nesso funzionale tra i due gruppi di reati sopra indicati, ma la Corte di appello è incorsa nel travisamento del contenuto della istanza avendo ridotto, in modo arbitrario, i nuovi elementi alla sola sentenza dichiarativa della prescrizione. 2.3. L'ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, è pertanto priva di motivazione rispetto ai nuovi e decisivi argomenti difensivi posti a fondamento della domanda, che dimostravano la prova dei pagamenti incrociati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] con denaro appartenente ai due gruppi societari sopra indicati a riprova della esistenza di un originario disegno criminoso posto alla base di tutti i reati oggetto della istanza di continuazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] B. Bertolini ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Deve, anzitutto, ricordarsi che in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, Rv. 287553 - 01). 3. Ciò posto si rileva che, come dedotto dal ricorrente ed' accertato da questa Corte (in ragione della natura processuale del vizio lamentato), nella nuova istanza depositata il giorno 7 ottobre 2025 il condannato non si era limitato a richiamare la sopra indicata sentenza di non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione, ma aveva espressamente indicato (e trascritto nella stessa richiesta) anche le s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] e la consulenza [OSCURATO:PERSONA] dalle quali, a suo dire, emergeva la prova della unicità del disegno criminoso posto alla base di tutte le violazioni di legge oggetto della domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Orbene, la Corte territoriale non ha esaminato tali elementi - sia pure al solo fine di dichiararli irrilevanti - e ha fondato la propria decisione di inammissibilità unicamente sulla ritenuta irrilevanza della sentenza di riconoscimento della prescrizione incorrendo, in tal modo, nel vizio di omessa valutazione dovendosi pure escludere che su di essi si sia pronunciata implicitamente mancando qualsiasi riferimento, anche indiretto, agli stessi. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), per un nuovo esame della istanza del condannato da svolgersi in piena autonomia decisionale, ma nel rispetto dei principi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ap
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