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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15138/2026

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proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banchini;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026B2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1617/2023depositata il 21/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel novembre 2015 la società [OSCURATO:PERSONA] s.c.conveniva innanzi al Tribunale di Parma i signori [OSCURATO:PERSONA], MirellaCocco, Emanuele e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ladichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. di due atti di disposizioneimmobiliare posti in essere dai debitori.Nel giudizio interveniva la società [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazios.p.a., formulando domande di contenuto analogo.Si costituivano i convenuti Rastelli e Orsatti, contestando la sussistenzadei presupposti dell’azione revocatoria ed eccependo la carenza diinteresse ad agire delle banche, in ragione della presenza di plurimeipoteche sugli immobili oggetto degli atti dispositivi, di importocomplessivamente superiore al valore dei beni.

A sostegno delle difeseproducevano documentazione attestante la capienza assorbente dei creditiipotecari di grado anteriore, nonché l’avvio di una procedura esecutivaimmobiliare promossa da altri istituti di credito.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con sentenza n. 20371/2018 il Tribunale di Parma accoglieva la domandarevocatoria e dichiarava l’inefficacia degli atti di disposizione.2.

Avverso tale pronuncia proponevano appello il Rastelli e la Orsatti.Nel corso del giudizio di secondo grado, la procedura esecutivaimmobiliare si concludeva con la vendita dei beni, il cui ricavato risultavaintegralmente assorbito dai creditori ipotecari di grado anteriore.2.1.

Con sentenza n. 1617 del 21 luglio 2023, la Corte d’Appello diBologna dichiarava la cessazione della materia del contendere,condannando tuttavia gli appellanti al pagamento delle spese di lite persoccombenza virtuale.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Rastelli e laOrsatti propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motiviillustrati da memoria.Resistono con separati controricorsi le società B2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Quest’ultima deposita altresì atto denominato “Memoria ex art. 380 bis.1c.p.c. che non può considerarsi tale, in difetto dei relativi requisiti dilegge.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2901 c.c. e 100 c.p.c., per avere la Corte d’appelloritenuto sussistenti l’eventus damni e l’interesse ad agire delle bancheanteriore tali da assorbirne integralmente il valore.Lamentano che, in presenza di beni ipotecati, l’eventus damni debbaessere accertato mediante un giudizio prognostico concreto, volto averificare la possibilità per il creditore di conseguire un’utilità, anche soloparziale, dall’esecuzione forzata; giudizio che la Corte territoriale avrebbeomesso, qualificando come irrilevanti sia la situazione ipotecaria sia l’avviodi procedure esecutive.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026Censurano, inoltre, la mancata distinzione tra le diverse posizioni dellebanche attrici (creditore ipotecario posteriore e creditore chirografario) el’affermazione dell’interesse ad agire in via meramente astratta, inviolazione dell’art. 100 c.p.c.Si dolgono dell’erronea applicazione dell’art. 2901 c.c., avendo la corted’appello ravvisato la sussistenza dell’eventus damni in assenza diqualsiasi concreta possibilità di soddisfacimento dei crediti, comeconfermato dagli esiti delle successive esecuzioni.4.1.1.

Il motivo è infondato.La censura muove dal presupposto erroneo secondo cui, ai finidell’accertamento dell’eventus damni nell’azione revocatoria ordinaria exart. 2901 c.c., il giudice di merito è tenuto a svolgere d’ufficio unavalutazione prognostica sulla concreta possibilità di soddisfacimento delcredito, avuto riguardo alla capienza complessiva del patrimonio residuodel debitore.Tale impostazione non trova riscontro nell’orientamento di questa Corte.Giusta principio consolidato, il presupposto oggettivo dell’azionerevocatoria non richiede la totale compromissione della garanziapatrimoniale del debitore, ma ricorre ogniqualvolta l’atto di disposizionedetermini una variazione, anche soltanto qualitativa, del patrimonio taleda rendere più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito (Cass.,sez.

III, 3 novembre 2023, n. 30510; Cass., sez.

VI, 18 giugno 2019, n.16221).Il pregiudizio rilevante ai sensi dell’art. 2901 c.c. non coincide con undanno attuale ed effettivo, essendo sufficiente anche il mero pericolo didanno futuro, sicché la valutazione dell’eventus damni va compiuta intermini astratti e potenziali, con riferimento alla idoneità dell’atto arendere meno agevole l’azione esecutiva del creditore (Corte diCassazione, III civile, ordinanza 2 novembre 2023, n. 30486; Cass., sez.III, 9 febbraio 2012, n. 1896).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026In tale prospettiva, una volta che il creditore abbia allegato e dimostratoche l’atto dispositivo ha inciso sulla garanzia patrimoniale – anchemediante una modifica meramente qualitativa della stessa – non grava sudi lui, né sul giudice, l’onere di accertare la concreta sufficienza delpatrimonio residuo del debitore.

Al contrario, incombe su quest’ultimol’onere di provare che i beni residui siano tali da soddisfare ampiamente leragioni creditorie, dovendosi altrimenti ritenere integrato l’eventus damni(Cass., sez.

VI, 18 giugno 2019, n. 16221).Ne consegue che l’omessa valutazione, da parte del giudice di merito,della capienza del patrimonio residuo non integra alcun vizio delladecisione, ove il debitore non abbia assolto il relativo onere probatorio.Né la presenza di ipoteche sul bene oggetto dell’atto dispositivo è idonea,di per sé, a escludere il pregiudizio per il creditore chirografario, dovendola verifica dell’eventus damni essere condotta con un giudizio prognosticoproiettato verso il futuro, che tenga conto della possibilità – nonmeramente teorica – del venir meno o del ridimensionamento dellagaranzia reale (Cass., sez.

III, 27 febbraio 2023, n. 5815; Cass., sez.

VI,15 maggio 2020, n. 8992; Cass., sez.

III, 26 novembre 2019, n. 30736;Cass., sez.

III, 10 giugno 2016, n. 11892).In tale contesto, l’atto dispositivo risulta pregiudizievole proprio perchépriva il creditore della possibilità, anche solo potenziale, di soddisfarsi sulbene qualora la causa di prelazione venga meno, essendo sufficiente, afondare l’interesse ad agire, la non marginale eventualità di un futurosoddisfacimento, anche parziale, del credito (Cass., sez.

III, 27 febbraio2023, n. 5815).Alla luce di tali principi, correttamente la corte territoriale ha ritenutointegrato l’eventus damni senza procedere a una autonoma valutazionedella capienza del patrimonio residuo, non risultando che i debitoriabbiano fornito prova idonea a dimostrare la sufficienza dello stesso agarantire integralmente le ragioni creditorie.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/20264.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 2901 c.c. e 100 c.p.c., per avere la Corted’appello ritenuto persistenti l’eventus damni e l’interesse ad agire dellebanche attrici nonostante l’avvio e la definizione di una proceduraesecutiva immobiliare ex art. 2929 bis c.p.c. avente ad oggetto i medesimibeni gravati dal vincolo di destinazione.Lamentano che, a seguito dell’introduzione dell’art. 2929 bis c.p.c., ilcreditore munito di titolo esecutivo può procedere direttamenteall’esecuzione sui beni vincolati, senza necessità di una preventivapronuncia di inefficacia; nella specie, [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] promosso esecuzione sugli immobili, conclusasi con la venditaforzata e la conseguente caducazione del vincolo per effetto di legge,facendo venir meno ogni utilità dell’azione revocatoria.Assumono, pertanto, che da tale momento siano venuti meno l’eventusdamni e l’interesse ad agire, quantomeno in capo alla banca intervenutanell’esecuzione; e che analoga carenza di interesse sussista anche in capoalla società [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio, rimasta estranea allaprocedura esecutiva pur potendovi intervenire, essendo l’eventuale tutelaormai conseguibile esclusivamente in sede esecutiva.Si dolgono che la corte territoriale abbia omesso il necessario giudizioprognostico, limitandosi ad affermare in via astratta la persistenzadell’interesse ad agire, nonostante l’esecuzione forzata rendesseinevitabile la vendita dei beni e l’eliminazione del vincolo, con esclusionedi qualsiasi pericolo futuro per le ragioni creditorie.4.2.1.

Il motivo è infondato.I ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2901 c.c. e 100 c.p.c.,censurando la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ritenutopersistenti l’eventus damni e l’interesse ad agire delle banche attricinonostante la presenza di ipoteche di grado anteriore sui beni oggettoNumero registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’atto dispositivo e l’avvenuto esperimento dell’azione esecutivaspeciale di cui all’art. 2929-bis c.c.Questa Corte ha precisato che la valutazione del pregiudizio richiestodall’art. 2901 c.c. non deve essere compiuta in termini statici, conesclusivo riferimento alla situazione esistente al momento del compimentodell’atto dispositivo, ma mediante un giudizio prognostico proiettato nelfuturo, volto ad apprezzare se l’atto sia idoneo a compromettere, anchesolo potenzialmente, la garanzia patrimoniale del creditore (Cass., sez.III, 23 luglio 2024, n. 20312).Ne consegue che la mera esistenza di ipoteche di grado anteriore,quand’anche astrattamente idonee a coprire il valore del bene, non è diper sé sufficiente a escludere l’eventus damni, potendo la garanziaipotecaria venir meno, non essere escussa o rivelarsi in concretoincapiente al momento della vendita forzata.Solo nell’ipotesi in cui l’esecuzione promossa dal creditore ipotecario siagià pendente, il pregiudizio per il creditore chirografario deve essereapprezzato in termini di certezza ed effettività, attraverso la verifica dellaconcreta possibilità di soddisfacimento sull’eventuale residuo del ricavatodella vendita, una volta soddisfatto il creditore munito di prelazione;mentre, in difetto di esecuzione pendente, è sufficiente il mero pericolo didanno derivante dal giudizio prognostico (Cass., sez.

III, 23 luglio 2024,n. 20312; Cass., sez.

III, 26 novembre 2019, n. 30736; Cass., sez.

III, 29agosto 2019, n. 21783).Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero correttaapplicazione dei suindicati principi, senza che i ricorrenti abbiano allegatoo dimostrato la pendenza di un’esecuzione ipotecaria idonea a escludere inradice il pregiudizio.Del pari infondato è l’assunto secondo cui l’introduzione dell’art. 2929-bisc.c. e l’esperimento dell’azione esecutiva ivi prevista abbiano determinatoil venir meno dell’interesse ad agire in revocatoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026Questa Corte ha chiarito che tra l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901c.c. e il pignoramento diretto di cui all’art. 2929-bis c.c. non sussiste unrapporto di alternatività o di esclusività, bensì di concorrenza, trattandosidi rimedi dotati di diversa funzione: l’azione revocatoria ha naturaconservativa della garanzia patrimoniale, mentre l’azione esecutiva èpreordinata al soddisfacimento coattivo del credito (Cass., sez.

III, 6ottobre 2023, n. 28140).Pertanto, la mera possibilità -o anche l’effettivo esperimento- del rimedioesecutivo speciale non preclude al creditore l’esercizio dell’azionerevocatoria, rientrando nella sua discrezionalità la scelta dello strumentodi tutela ritenuto più idoneo alla salvaguardia delle proprie ragioni.Del resto, negare l’interesse ad agire del creditore in presenza distrumenti di tutela astrattamente riconosciuti dall’ordinamento sirisolverebbe in una contraddizione sistematica, giacché la sussistenzadell’interesse è correlata alla titolarità del rimedio, mentre la verificaconcreta dei presupposti applicativi attiene al merito della domanda(Cass., sez.

III, 8 giugno 2023, n. 16313).La sentenza impugnata ha dunque correttamente affermato la persistenzadell’interesse ad agire e dell’eventus damni, facendo corretta applicazionedei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.6.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna delle controricorrenti società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro4.200,00 ( di cui 4.000,00 per onorari ), di ciascuna delle controricorrentisocietà B2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Banchini;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026B2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1617/2023depositata il 21/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel novembre 2015 la società [OSCURATO:PERSONA] s.c.conveniva innanzi al Tribunale di Parma i signori [OSCURATO:PERSONA], MirellaCocco, Emanuele e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ladichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. di due atti di disposizioneimmobiliare posti in essere dai debitori.Nel giudizio interveniva la società [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazios.p.a., formulando domande di contenuto analogo.Si costituivano i convenuti Rastelli e Orsatti, contestando la sussistenzadei presupposti dell’azione revocatoria ed eccependo la carenza diinteresse ad agire delle banche, in ragione della presenza di plurimeipoteche sugli immobili oggetto degli atti dispositivi, di importocomplessivamente superiore al valore dei beni. A sostegno delle difeseproducevano documentazione attestante la capienza assorbente dei creditiipotecari di grado anteriore, nonché l’avvio di una procedura esecutivaimmobiliare promossa da altri istituti di credito.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con sentenza n. 20371/2018 il Tribunale di Parma accoglieva la domandarevocatoria e dichiarava l’inefficacia degli atti di disposizione.2. Avverso tale pronuncia proponevano appello il Rastelli e la Orsatti.Nel corso del giudizio di secondo grado, la procedura esecutivaimmobiliare si concludeva con la vendita dei beni, il cui ricavato risultavaintegralmente assorbito dai creditori ipotecari di grado anteriore.2.1. Con sentenza n. 1617 del 21 luglio 2023, la Corte d’Appello diBologna dichiarava la cessazione della materia del contendere,condannando tuttavia gli appellanti al pagamento delle spese di lite persoccombenza virtuale.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Rastelli e laOrsatti propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motiviillustrati da memoria.Resistono con separati controricorsi le società B2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Quest’ultima deposita altresì atto denominato “Memoria ex art. 380 bis.1c.p.c. che non può considerarsi tale, in difetto dei relativi requisiti dilegge.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2901 c.c. e 100 c.p.c., per avere la Corte d’appelloritenuto sussistenti l’eventus damni e l’interesse ad agire delle bancheanteriore tali da assorbirne integralmente il valore.Lamentano che, in presenza di beni ipotecati, l’eventus damni debbaessere accertato mediante un giudizio prognostico concreto, volto averificare la possibilità per il creditore di conseguire un’utilità, anche soloparziale, dall’esecuzione forzata; giudizio che la Corte territoriale avrebbeomesso, qualificando come irrilevanti sia la situazione ipotecaria sia l’avviodi procedure esecutive.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026Censurano, inoltre, la mancata distinzione tra le diverse posizioni dellebanche attrici (creditore ipotecario posteriore e creditore chirografario) el’affermazione dell’interesse ad agire in via meramente astratta, inviolazione dell’art. 100 c.p.c.Si dolgono dell’erronea applicazione dell’art. 2901 c.c., avendo la corted’appello ravvisato la sussistenza dell’eventus damni in assenza diqualsiasi concreta possibilità di soddisfacimento dei crediti, comeconfermato dagli esiti delle successive esecuzioni.4.1.1. Il motivo è infondato.La censura muove dal presupposto erroneo secondo cui, ai finidell’accertamento dell’eventus damni nell’azione revocatoria ordinaria exart. 2901 c.c., il giudice di merito è tenuto a svolgere d’ufficio unavalutazione prognostica sulla concreta possibilità di soddisfacimento delcredito, avuto riguardo alla capienza complessiva del patrimonio residuodel debitore.Tale impostazione non trova riscontro nell’orientamento di questa Corte.Giusta principio consolidato, il presupposto oggettivo dell’azionerevocatoria non richiede la totale compromissione della garanziapatrimoniale del debitore, ma ricorre ogniqualvolta l’atto di disposizionedetermini una variazione, anche soltanto qualitativa, del patrimonio taleda rendere più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito (Cass.,sez. III, 3 novembre 2023, n. 30510; Cass., sez. VI, 18 giugno 2019, n.16221).Il pregiudizio rilevante ai sensi dell’art. 2901 c.c. non coincide con undanno attuale ed effettivo, essendo sufficiente anche il mero pericolo didanno futuro, sicché la valutazione dell’eventus damni va compiuta intermini astratti e potenziali, con riferimento alla idoneità dell’atto arendere meno agevole l’azione esecutiva del creditore (Corte diCassazione, III civile, ordinanza 2 novembre 2023, n. 30486; Cass., sez.III, 9 febbraio 2012, n. 1896).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026In tale prospettiva, una volta che il creditore abbia allegato e dimostratoche l’atto dispositivo ha inciso sulla garanzia patrimoniale – anchemediante una modifica meramente qualitativa della stessa – non grava sudi lui, né sul giudice, l’onere di accertare la concreta sufficienza delpatrimonio residuo del debitore. Al contrario, incombe su quest’ultimol’onere di provare che i beni residui siano tali da soddisfare ampiamente leragioni creditorie, dovendosi altrimenti ritenere integrato l’eventus damni(Cass., sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16221).Ne consegue che l’omessa valutazione, da parte del giudice di merito,della capienza del patrimonio residuo non integra alcun vizio delladecisione, ove il debitore non abbia assolto il relativo onere probatorio.Né la presenza di ipoteche sul bene oggetto dell’atto dispositivo è idonea,di per sé, a escludere il pregiudizio per il creditore chirografario, dovendola verifica dell’eventus damni essere condotta con un giudizio prognosticoproiettato verso il futuro, che tenga conto della possibilità – nonmeramente teorica – del venir meno o del ridimensionamento dellagaranzia reale (Cass., sez. III, 27 febbraio 2023, n. 5815; Cass., sez. VI,15 maggio 2020, n. 8992; Cass., sez. III, 26 novembre 2019, n. 30736;Cass., sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892).In tale contesto, l’atto dispositivo risulta pregiudizievole proprio perchépriva il creditore della possibilità, anche solo potenziale, di soddisfarsi sulbene qualora la causa di prelazione venga meno, essendo sufficiente, afondare l’interesse ad agire, la non marginale eventualità di un futurosoddisfacimento, anche parziale, del credito (Cass., sez. III, 27 febbraio2023, n. 5815).Alla luce di tali principi, correttamente la corte territoriale ha ritenutointegrato l’eventus damni senza procedere a una autonoma valutazionedella capienza del patrimonio residuo, non risultando che i debitoriabbiano fornito prova idonea a dimostrare la sufficienza dello stesso agarantire integralmente le ragioni creditorie.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/20264.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 2901 c.c. e 100 c.p.c., per avere la Corted’appello ritenuto persistenti l’eventus damni e l’interesse ad agire dellebanche attrici nonostante l’avvio e la definizione di una proceduraesecutiva immobiliare ex art. 2929 bis c.p.c. avente ad oggetto i medesimibeni gravati dal vincolo di destinazione.Lamentano che, a seguito dell’introduzione dell’art. 2929 bis c.p.c., ilcreditore munito di titolo esecutivo può procedere direttamenteall’esecuzione sui beni vincolati, senza necessità di una preventivapronuncia di inefficacia; nella specie, [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] promosso esecuzione sugli immobili, conclusasi con la venditaforzata e la conseguente caducazione del vincolo per effetto di legge,facendo venir meno ogni utilità dell’azione revocatoria.Assumono, pertanto, che da tale momento siano venuti meno l’eventusdamni e l’interesse ad agire, quantomeno in capo alla banca intervenutanell’esecuzione; e che analoga carenza di interesse sussista anche in capoalla società [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio, rimasta estranea allaprocedura esecutiva pur potendovi intervenire, essendo l’eventuale tutelaormai conseguibile esclusivamente in sede esecutiva.Si dolgono che la corte territoriale abbia omesso il necessario giudizioprognostico, limitandosi ad affermare in via astratta la persistenzadell’interesse ad agire, nonostante l’esecuzione forzata rendesseinevitabile la vendita dei beni e l’eliminazione del vincolo, con esclusionedi qualsiasi pericolo futuro per le ragioni creditorie.4.2.1. Il motivo è infondato.I ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2901 c.c. e 100 c.p.c.,censurando la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ritenutopersistenti l’eventus damni e l’interesse ad agire delle banche attricinonostante la presenza di ipoteche di grado anteriore sui beni oggettoNumero registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’atto dispositivo e l’avvenuto esperimento dell’azione esecutivaspeciale di cui all’art. 2929-bis c.c.Questa Corte ha precisato che la valutazione del pregiudizio richiestodall’art. 2901 c.c. non deve essere compiuta in termini statici, conesclusivo riferimento alla situazione esistente al momento del compimentodell’atto dispositivo, ma mediante un giudizio prognostico proiettato nelfuturo, volto ad apprezzare se l’atto sia idoneo a compromettere, anchesolo potenzialmente, la garanzia patrimoniale del creditore (Cass., sez.III, 23 luglio 2024, n. 20312).Ne consegue che la mera esistenza di ipoteche di grado anteriore,quand’anche astrattamente idonee a coprire il valore del bene, non è diper sé sufficiente a escludere l’eventus damni, potendo la garanziaipotecaria venir meno, non essere escussa o rivelarsi in concretoincapiente al momento della vendita forzata.Solo nell’ipotesi in cui l’esecuzione promossa dal creditore ipotecario siagià pendente, il pregiudizio per il creditore chirografario deve essereapprezzato in termini di certezza ed effettività, attraverso la verifica dellaconcreta possibilità di soddisfacimento sull’eventuale residuo del ricavatodella vendita, una volta soddisfatto il creditore munito di prelazione;mentre, in difetto di esecuzione pendente, è sufficiente il mero pericolo didanno derivante dal giudizio prognostico (Cass., sez. III, 23 luglio 2024,n. 20312; Cass., sez. III, 26 novembre 2019, n. 30736; Cass., sez. III, 29agosto 2019, n. 21783).Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero correttaapplicazione dei suindicati principi, senza che i ricorrenti abbiano allegatoo dimostrato la pendenza di un’esecuzione ipotecaria idonea a escludere inradice il pregiudizio.Del pari infondato è l’assunto secondo cui l’introduzione dell’art. 2929-bisc.c. e l’esperimento dell’azione esecutiva ivi prevista abbiano determinatoil venir meno dell’interesse ad agire in revocatoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026Questa Corte ha chiarito che tra l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901c.c. e il pignoramento diretto di cui all’art. 2929-bis c.c. non sussiste unrapporto di alternatività o di esclusività, bensì di concorrenza, trattandosidi rimedi dotati di diversa funzione: l’azione revocatoria ha naturaconservativa della garanzia patrimoniale, mentre l’azione esecutiva èpreordinata al soddisfacimento coattivo del credito (Cass., sez. III, 6ottobre 2023, n. 28140).Pertanto, la mera possibilità -o anche l’effettivo esperimento- del rimedioesecutivo speciale non preclude al creditore l’esercizio dell’azionerevocatoria, rientrando nella sua discrezionalità la scelta dello strumentodi tutela ritenuto più idoneo alla salvaguardia delle proprie ragioni.Del resto, negare l’interesse ad agire del creditore in presenza distrumenti di tutela astrattamente riconosciuti dall’ordinamento sirisolverebbe in una contraddizione sistematica, giacché la sussistenzadell’interesse è correlata alla titolarità del rimedio, mentre la verificaconcreta dei presupposti applicativi attiene al merito della domanda(Cass., sez. III, 8 giugno 2023, n. 16313).La sentenza impugnata ha dunque correttamente affermato la persistenzadell’interesse ad agire e dell’eventus damni, facendo corretta applicazionedei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna delle controricorrenti società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro4.200,00 ( di cui 4.000,00 per onorari ), di ciascuna delle controricorrentisocietà B2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 4142/2024Numero sezionale 4981/2025Numero di raccolta generale 15138/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15138/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris