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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40534/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro comune difensore, ricorrono, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 18 ottobre 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta il delitto di cui agli artt. 110, 81, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Castelvetrano il 28 aprile 2017).

3. I ricorsi sono fondati.

Coglie nel segno la censura di cui al secondo motivo, con valore assorbente rispetto alla prima, perché correttamente evidenzia come il delitto di furto sia punibile a querela della persona offesa, eccettuati i casi in cui la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis) cod. pen., di modo che nella fattispecie al vaglio, in cui è stata espressamente contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, sub specie di esposizione della cosa oggetto di furto alla pubblica fede, l'azione penale non può essere proseguita per difetto di condizione di procedibilità.

4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di condizione di procedibilità.

Così deciso il 27 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro comune difensore, ricorrono, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 18 ottobre 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta il delitto di cui agli artt. 110, 81, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Castelvetrano il 28 aprile 2017). 3. I ricorsi sono fondati. Coglie nel segno la censura di cui al secondo motivo, con valore assorbente rispetto alla prima, perché correttamente evidenzia come il delitto di furto sia punibile a querela della persona offesa, eccettuati i casi in cui la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis) cod. pen., di modo che nella fattispecie al vaglio, in cui è stata espressamente contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, sub specie di esposizione della cosa oggetto di furto alla pubblica fede, l'azione penale non può essere proseguita per difetto di condizione di procedibilità. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di condizione di procedibilità. Così deciso il 27 settembr
Sentenza Cassazione n. 40534/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris