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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16135/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA(dato avviso alle_parlS udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la impugnata, il Tribunale di Bologna ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato del delitto di furto di generi alimentari, recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen 3.

Il ricorso è inammissibile.

3.1. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Rv. 272619): il che è quanto accaduto nel caso di specie, involgendo, l'interpretazione evocata dal ricorrente, valutazioni puramente giuridiche.

3.2. Del resto, già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto - che, nel caso di specie, invece, è stata diffusamente resa senza che ad essa sia stato opposto alcunché di specifico e concreto -, e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).

3.3. Donde, essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti requisiti, il vizio dedotto deve ritenersi insussistente.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] aglia Stefaiiicl, P DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA(dato avviso alle_parlS udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la impugnata, il Tribunale di Bologna ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato del delitto di furto di generi alimentari, recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Rv. 272619): il che è quanto accaduto nel caso di specie, involgendo, l'interpretazione evocata dal ricorrente, valutazioni puramente giuridiche. 3.2. Del resto, già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto - che, nel caso di specie, invece, è stata diffusamente resa senza che ad essa sia stato opposto alcunché di specifico e concreto -, e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824). 3.3. Donde, essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti requisiti, il vizio dedotto deve ritenersi insussistente. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] aglia Stefaiiicl, P DEPOSITAT
Sentenza Cassazione n. 16135/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris