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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 36259/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; lette le memorie trasmesse dalla difesa del ricorrente; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che se non possono ritenersi generici sono comunque manifestamente infondati; ritenuto in particolare che il motivo legato al giudizio di responsabilità è, a tacer d'altro, del tutto generico quanto alla contestata valutazione probatoria resa dalla Corte territoriale oltre che manifestamente infondato relativamente alla rivendicata assenza di contestualità tra la condotta illecita contestata e l'atto d'ufficio degli operanti ( la lettura delle due conformi decisioni di merito da pacificamente atto che la condotta è stata resa quando ancora l'attività d'ufficio, avuto riguardo alla attività di esecuzione del sequestro del mezzo operato in danno dell'imputato, non era stata ancora completata); che il motivo afferente alla determinazione del trattamento punitivo, oltre a riposare su deduzioni marcatamente inconferenti (si contesta il giudizio di comparazione ex art 69 cod. pen., nel caso mai reso in mancanza del riconoscimento di attenuanti fatte oggetto del possibile bilanciamento a fronte della recidiva ritenuta) e' anche manifestamente infondato (la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, legando la commisurazione ex ad 133 cod. pen. a esaustivi riferimenti, considerata la misura della pena irrogata, alla gravità del fatto desunta dalla dinamica riscontrata e alla personalità del ricorrente, mentre il giudizio sulle generiche trova puntuale e coerente riferimento nel precedente evocato, non altrimenti contraddetto da altre emergenze utili al fine, mai dedotte dalla difesa); ritenuto infine che la doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., sia perché non precisa le ragioni che sostengono la rilevata inadeguatezza argomentativa della decisione assunta sul punto, sia perchè difetta di precisare sulla base di quali elementi si sarebbe potuti addivenire a una soluzione opposta rispetto a quella privilegiata dai giudici del merito.

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/5/2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; lette le memorie trasmesse dalla difesa del ricorrente; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che se non possono ritenersi generici sono comunque manifestamente infondati; ritenuto in particolare che il motivo legato al giudizio di responsabilità è, a tacer d'altro, del tutto generico quanto alla contestata valutazione probatoria resa dalla Corte territoriale oltre che manifestamente infondato relativamente alla rivendicata assenza di contestualità tra la condotta illecita contestata e l'atto d'ufficio degli operanti ( la lettura delle due conformi decisioni di merito da pacificamente atto che la condotta è stata resa quando ancora l'attività d'ufficio, avuto riguardo alla attività di esecuzione del sequestro del mezzo operato in danno dell'imputato, non era stata ancora completata); che il motivo afferente alla determinazione del trattamento punitivo, oltre a riposare su deduzioni marcatamente inconferenti (si contesta il giudizio di comparazione ex art 69 cod. pen., nel caso mai reso in mancanza del riconoscimento di attenuanti fatte oggetto del possibile bilanciamento a fronte della recidiva ritenuta) e' anche manifestamente infondato (la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, legando la commisurazione ex ad 133 cod. pen. a esaustivi riferimenti, considerata la misura della pena irrogata, alla gravità del fatto desunta dalla dinamica riscontrata e alla personalità del ricorrente, mentre il giudizio sulle generiche trova puntuale e coerente riferimento nel precedente evocato, non altrimenti contraddetto da altre emergenze utili al fine, mai dedotte dalla difesa); ritenuto infine che la doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., sia perché non precisa le ragioni che sostengono la rilevata inadeguatezza argomentativa della decisione assunta sul punto, sia perchè difetta di precisare sulla base di quali elementi si sarebbe potuti addivenire a una soluzione opposta rispetto a quella privilegiata dai giudici del merito. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente
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