CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 32550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13445 –2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Salerno, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difes a giusta procura allegata al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. cron. 1735/2020 del [OSCURATO:PERSONA], pubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2020n.13445 sez. S2 - ud. 19 - 9 - 20 23 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2017 l'avv.[OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di Euro 390.659,12, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di competenze professionali maturate per aver collaborato con lui nell’attività difensiva svolta in numerosi giudizi dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], Buccino, Laviano, Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasonella; dedusse di aver concordato che l'attività, consistita nell'iscrizione al ruolo delle controversie, nell’attività di studio e costituzione in giudizi o, nella partecipazione alle udienze e nella corrispondenza con l’avvocato domiciliatario, da svolgersi anche nelle cause pendenti in appello dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], le sarebbe stata remunerata con la metà del compenso versatodagli avvocati domiciliatari. [OSCURATO:PERSONA] eccepì la prescrizione del credito ex art. 2957 comma II cod. civ. e, in ogni caso, l'assenza di un accordo per la suddivisione del compenso; sostenne pure che l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] fosse consistita soltanto nella sostituzione in venti cause e fosse stata già ricompensata. 2. Con ordinanza resa in data 16/11/2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiar ò la propria incompetenza sulle domande aventi ad oggetto l’attività difensiva svolta dinnanzi ai Giudici di pace di Buccino, Laviano, Roccadaspide e Sant'Angelo a Fasonella; quindi, proseguito il giudizio, con l’ordinanza qui impugnata accolse l'eccezione di prescrizione quanto all'attività compiuta tra gli anni dal 2005 al 2006e aggiunse in ogni caso che l'attività asseritamente svolta risultava Ric. 2020n.13445 sez. S2 - ud. 19 - 9 - 20 23 - 3 - provata soltanto quanto alla partecipazione alle udienze, in relazione alle prove documentali acquisite;accertò perciò il compenso spettante insoli Euro 2.189,00 ma rigettò comunque interamente la domanda, perché ritenne ch e i pagamenti , come provati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dovesseroritenersi satisfattivi di ogni pretesa. Per quel che qui ancora rileva, il Tribunale liquidò le spese di lite in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], secondo soccombenza, per lo scaglione di riferimento determinato nelle cause comprese tra Euro 1100 ed Euro 5200 «in ragione della circostanza che l'attività professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata quantificata nella somma di Euro 2.189». 3. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione dell’art. 5 comma 1 del d.m. 55/2014, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per avere il Tribunale liquidato le spese individuandone i parametri in riferimento all’accertamento compiuto in motivazione per ritenere satisfattivo quanto già corrisposto dal resistente ed escludere ogni credito e non in riferimento all’ammontare delle somme domandate, trattandosi di domanda di pagamento interamente rigettata. 1.1. Il motivo è fondato. L’art. 5 dm 55/2014, dopo aver premesso il criterio generale per cui, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, precisa che, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice invece che a quella domandata. Ric. 2020n.13445 sez. S2 - ud. 19 - 9 - 20 23 - 4 - Costituisce principio di diritto consolidato (Cass. Sez. 2, n. 28417 del 07/11/2018; Sez. 6 - 3, n. 15857 del 12/06/2019, con richiami; Sez. 3, n. 2407 del 1998) che, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, salvo il potere discrezionale di limitare la ripetizione delle spese e di disporne la compensazione. Dalla previsione per cui , quando la domanda sia accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice, si desume , infatti, a contrario , che quando la domanda sia rigettata, il suddetto valore debba essere pari alla somma infondatamente richiesta dall'attore. Alla pronuncia di «rigetto», secondo la sentenza di questa Corte n. 5381 del 11/03/2006, «deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito» (così pure nella massima di Sez. 6 - 3, n. 15857 del 12/06/2019, seppure questione non trattat a nella motivazione). Nella sentenza, questa Corte richiama il principio stabilito proprio in materia di incompetenza dalla precedente sentenza n. 10215 del 26/07/2001, secondo cui « i l giudice che definisce il giudizio con sentenza di incompetenza è tenuto a provvedere in ordine alle spese e, ai fini della liquidazione degli onorari, il valore della controversia, nelle cause relative a somme di danaro, è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore»; il principio in ipotesi di pronuncia di incompetenza è, invero,consolidato (v. Sez. 6 - 3, n. 17228 del 12/08/2011e, ex multis, in motivazione, Sez. 6 - 1, n. 4029 del 2022). Ric. 2020n.13445 sez. S2 - ud. 19 - 9 - 20 23 - 5 - 1.2. Ciò precisato, deve allora innanzitutto considerarsi che, con ordinanza resa in data 16/11/2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] adito avevadeclinato la sua competenza a decidere su alcuni capi della domandadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] . In quell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tuttavia, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha statuito in ordine alle spese di lite, nonostante ex art. 279, comma 1 cod.proc.civ., per i relativi capi di domanda,la decisione chiudesseil processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. è da intendere in generale ad ogni provvedimento che definisca il processo davanti al giudice che lo pronuncia(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7010 del 17/03/2017, con richiami). Per orientamento consolidato ( Sez. U, Sentenza n. 9441 del 28/04/2011; Sez. U, n. 10242 del 19/04/2021), allora, la statuizione sulle spese costituisce uno degli indici formali, con la separazione della causa, dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di un provvedimento che abbia deciso su una delle d omande cumulativamente proposte; la mancanza di una statuizione, pertanto, implicava – e implica - che quel l’ordinanza declinatoria della competenza non potesseessere considerata definitiva. Conseguentemente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto ad impugnarla per l’omessa statuizione, in assenza di alcun indice formale da cui dedurne il carattere definitivo, risultando così legittimo il suo affidamento sull’unica statuizione finale sulle spese, nell’ordinanza a conclusione del giudizio. Nell’ordinanza qui impugnata, pertanto, il Tribunale era tenuto a statuire sulle spese dell’intera procedura, anche sui capi della domanda per cui si era dichiarato incompetente e non soltanto su quelli esaminati in merito. Ric. 2020n.13445 sez. S2 - ud. 19 - 9 - 20 23 - 6 - 1.3. A queste considerazioni deve aggiungersi che il Tribunale, nell’esame dei capi di domanda per cui ha affermato la sua competenza, ha escluso risultasse prova dell’attività asseritamente svolta nei giudizi in grado di appello al Tribunale di Salerno sez. distaccata di [OSCURATO:PERSONA], così come dell’attività di studio della controversia, costituzione in giudizio, verifica dell’iscrizione a ruolo della causa, ritiro delle copie della sentenza e collaborazione della corrispondenza con l’avvocato in domicilio; ha ritenuto unicamente provata la sola attività di partecipazione alle udienze dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] e, di tale attività, ha quindi ritenuto remunerabile la partecipazione a 199 udienze, accertando la spettanza diun compenso di Euro 2.189,00; ha rigettato la domanda comunque, però, perché questo compenso era stato già interamente corrisposto fino al 2015, prima dell’introduzione della lite. Quindi, liquidando le spese, il Tribunale ha esplicitamente dichiarato di applicare le tariffe per lo scaglione delle cause di valore compreso tra Euro 1.100 ed Euro 5.200, «in ragione della circostanza che l’attività professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è risultata quantificata nella somma di Euro 2.189,00». Effettivamente, pertanto, il Tribunale ha applicato il criterio del decisum e non del disputatum per i capi di domanda scrutinati in merito, pur avendo interamente rigettato la pretesa: la censura dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta fondataanche da quest’angolo visuale. Secondo i principi di diritto consolidato già esposti al precedente punto di motivazione 1.1, infatti, in caso di rigetto della domanda per accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo Ric. 2020n.13445 sez. S2 - ud. 19 - 9 - 20 23 - 7 - domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum (così, in applicazione dell’art. 6 d.m. n.127/2004, di formulazione identica all’art. 5 d.m. n. 55/2014 qui applicabile, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011). In ipotesi di rigetto, infatti, il criterio del disputatum e, perciò, il riferimento al momento iniziale della lite, resta l’unico risolutivo perché il Giudice, non pronunciando un accoglimento, neppure parziale, non ha fissato una diversa dimensione «reale» della lite (Cass. Sez. U, n. 19014 del 11/09/2007). La diversità tra i due criteri comunque si riconduce all’unica necessità di adeguare gli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata: in caso di accoglimento, però, il criterio del decisumconsente di scongiurare il rischio di una liquidazione, in favore dell’attore, esorbitante perché dipendente da una quantificazione iniziale del credito preteso non adeguatamente ponderata; in caso di rigetto, invece, il criterio del disputatumassicura che il convenuto sia remunerato per l’attività difensiva spiegata efficacemente contro l’intera domanda. Pertanto, il criterio del disputatum deve essere applicato anche nell’ipotesi in cui, come accaduto nella fattispecie, sia res o un accertamentodel credito spettante, ma soltanto al fine di verificare la fondatezza dell’eccezione di avvenuto pagamento interamente satisfattivo: anche in tale ipotesi, infatti, comunque l’intera domanda risulta efficacemente contrastata e ab origineinfondata. 3. Il ricorso è perciò accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché, in applicazione dei principi suesposti, provveda alla liquidazione delle spese in riferimento al valore iniziale dell’intera domanda , considerati Ric. 2020n.13445 sez. S2 - ud. 19 - 9 - 20 23 - 8 - anche i capi per cui si è dichiarato incompetente; in rinvio il Tribunale statuirà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a