CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 16471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cava de' Tirreni; 2) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cava de' Tirreni; 3) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Salerno; 4) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cava de' Tirreni; 5) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cava de' Tirreni; 6) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cava de' Tirreni, avverso la ordinanza emessa il 23/06/2022 dal Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 giugno 2022 il Tribunale di Salerno ha rigettato, dopo averla qualificata come incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 665 ss. cod. proc. pen., la richiesta di revocazione della confisca presentata ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 nell'interesse dei terzi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], Adolfo e Gioacchino (in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] nato il 21 settembre 1958 e deceduto il 29 ottobre 2020) e di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduta il 25 settembre 2017), con riferimento al provvedimento ablativo emesso in data 11 febbraio 2010 dal Tribunale di Salerno ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575 - poi rettificato il 20 gennaio 2015 su richiesta dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto beni immobili siti in Cava dei Tirreni e censiti nel N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio 11, part. 1437, subalterni da 4 a 15. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale dei predetti terzi interessati, censurando con un primo motivo violazioni ex artt. 2-ter legge cit., 7 legge n. 1423 del 1956, 111 Cost. e vizi di mancanza della motivazione, sulla base dei rilievi di seguito indicati: a) il terreno ove insistono le proprietà oggetto di confisca è stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] (padre del proposto e dei terzi interessati) e gli immobili oggetto di ablazione erano presenti sull'area di sedinne sin dal 1974; b) come documentato con una perizia del gennaio 2022 e con la documentazione già in atti versata, le su indicate consistenze immobiliari già esistevano alla data del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 28 gennaio 1989; c) gli immobili - almeno quelli ricadenti nei sub. da 7 a 13 - sono stati costruiti in epoca ricompresa fra la fine del 1976 e l'inizio del 1989, quindi ancor prima dell'avvio del procedimento di prevenzione; d) sulla base della richiamata perizia e dei documenti ufficiali ivi analizzati, la data di costruzione degli immobili era per mq 655 antecedente la data del 15 marzo 1985 e per mq 260 antecedente quella del 31 dicembre 1993, dunque anteriore al periodo in cui sarebbe emersa la pericolosità sociale del Faiella, in quanto fatta risalire alla metà degli anni '80; e) la ricostruzione della legittima capacità reddituale rispetto al complesso degli investimenti realizzati consentiva di evidenziare, peraltro, l'assenza di sproporzione tra fonti ed impieghi nel corso degli anni; f) la coniuge del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), inoltre, aveva utilizzato dal 1974, assieme al marito, i propri risparmi per la realizzazione degli immobili ed in seguito aveva ricevuto, assieme ai propri figli coeredi, una somma a titolo di esproprio, utilizzata, unitamente ai propri redditi da pensione, per la ultimazione dei lavori del fabbricato. 2.1. Con un secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2-ter legge cit. in relazione alla circostanza, risultante dal procedimento penale definito con la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1119 del 24 giugno 2021, divenuta definitiva il 6 novembre 2021, secondo cui la riconducibilità dei beni al [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta sulla base di una dichiarazione di successione presentata all'ufficio provinciale del territorio il 23 settembre 2011 e risultata oggetto di contraffazione, per effetto della quale egli era divenuto il solo erede dei beni della madre, [OSCURATO:PERSONA]. Già dalla documentazione rinvenibile presso l'Agenzia delle entrate risultava, peraltro, che il proposto non era proprietario delle unità immobiliari oggetto del decreto applicativo della misura di prevenzione, essendo state prese in considerazione, per gli accertamenti operati ai fini della confisca, le risultanze del catasto e non quelle emergenti dalla Conservatoria. Inoltre, il titolo abilitativo allo scarico delle acque reflue degli immobili confiscati era stato rilasciato alla signora Casaburi già nel 1993, risultando in tal guisa dimostrata la titolarità dei beni in capo al [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito al suo decesso, alla moglie, con la conseguente erroneità dell'affermazione secondo cui i redditi degli odierni ricorrenti non erano sufficienti per realizzare gli immobili e che a curare l'accatastamento era stato il solo [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con un terzo motivo si censura la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, per omessa motivazione sulla decisività dei nuovi argomenti prospettati dalla difesa in ordine alla confiscabilità dei beni. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 27 febbraio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 28 febbraio 2023 il difensore e procuratore speciale dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito gli argomenti già esposti a sostegno dei motivi dedotti nel ricorso ed ha illustrato le sue conclusioni, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposti per motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità, là dove assertivamente si ripropongono questioni più volte esaminate e definite dai Giudici di merito con argomentazioni ritenute immuni da vizi logico-giuridici deducibili in questa Sede. 2. Costituisce, invero, ius receptum nella elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte il principio secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione la cui sfera semantica ricomprende la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando si ometta del tutto di confrontarsi con la deduzione di un elemento potenzialmente decisivo, la cui effettiva incidenza, singolarmente considerata, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). In forza di tale principio si esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione risolventisi in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi già valutati dai Giudici di merito. Possono rilevare, sotto tale profilo, solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal Giudice di merito, ovvero quella in cui le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento: deve dunque trattarsi di un vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).3. Alla luce di tale regula iuris, le su esposte ragioni di doglianza devono considerarsi inammissibili in questa Sede, poiché attraverso la loro formulazione, lungi dall'evidenziare un'ipotesi di motivazione assente o meramente apparente, si mira a sollecitare una non consentita rilettura delle emergenze procedimentali, finalizzata a togliere forza persuasiva alla trama argomentativa delineata nel provvedimento impugnato, caratterizzato, di contro, da una motivazione congrua ed esaustiva, in quanto tale idonea ad illustrare compiutamente le ragioni giustificative della decisione e la ritenuta infondatezza del complesso degli elementi dalla difesa prospettati nell'incidente di esecuzione. In particolare, l'ordinanza impugnata, dopo aver analiticamente ripercorso e puntualmente richiamato, anche nei rispettivi contenuti motivazionali (v. pagg. 1-15), la serie delle decisioni di rigetto o inammissibilità adottate dai Giudici di merito e di legittimità in relazione alle medesime questioni ulteriormente riproposte in questa Sede, ha specificamente posto in evidenza il complesso degli accertamenti definitivi già raggiunti in ordine: a) alla pericolosità sociale qualificata di cui era portatore [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di associazione mafiosa, "quanto meno" dalla metà degli anni ottanta al 2008; b) all'intera disponibilità, in capo al medesimo, degli immobili da lui edificati su un'area di proprietà paterna, destinandovi i proventi dell'illecita attività cui egli era da tempo dedito; e) alla preminenza del valore delle costruzioni su quello dell'area ove le stesse insistono, in tal guisa determinandosi l'applicazione del principio della cd. accessione invertita, con la conseguente estensione del vincolo ablativo al terreno, ormai inseparabile, fisicamente ed economicamente, dagli edifici che vi sono stati realizzati; d) all'insufficienza dei redditi dei familiari ai fini della copertura delle spese necessarie alla realizzazione dell'iniziativa edilizia; e) alla irrilevanza dell'elemento di fatto sopravvenuto ed inerente alla falsificazione della dichiarazione di successione, sì come temporalmente collocata nel 2011, e come tale involgente il profilo, non decisivo, della formale titolarità del bene, non anche il dirimente dato sostanziale - verificato sia all'atto della confisca che con i successivi provvedimenti di conferma - relativo all'investimento, nella costruzione degli immobili, di risorse provenienti dall'illecita attività del [OSCURATO:PERSONA]; f) alla argomentata, e non contraddetta, conclusione relativa alla diretta riconducibilità dei fabbricati al Faiella, a prescindere dalla titolarità dell'area sulla quale essi sono stati realizzati. Accertamenti definitivi, questi, la cui base giustificativa è stata più volte ritenuta esente da vizi di legittimità, in particolare con le decisioni emesse da questa Suprema Corte il 22 settembre 2020 (n. 463 del 2021) e il 10 marzo 2017 (n. 15118 del 2017), e sulla cui logica coerenza e fondatezza, come puntualmente osservato nell'impugnata ordinanza, nessuna contro-argomentazione è stata criticamente opposta dai ricorrenti, in forza di elementi di novità idonei, in tesi, a travolgerne la complessiva tenuta del decisum. Né tali elementi di novità possono rinvenirsi nelle risultanze della richiamata perizia giurata del 31 gennaio 2022 (v., in narrativa, il par. 2.), dagli odierni ricorrenti dedotta, in sede di merito, sulla base di elementi documentali la cui obiettiva incidenza è stata dal Tribunale puntualmente posta a raffronto con le acquisizioni dell'intero quadro probatorio e motivatamente ritenuta inidonea ad infirmare i su richiamati esiti degli accertamenti definitivi in ordine sia alla disponibilità dei beni confiscati in capo al [OSCURATO:PERSONA] che alla perinnetrazione temporale della correlativa pericolosità sociale qualificata, sì come risalente, nel suo momento iniziale, "quanto meno" alla metà degli anni ottanta, con il logico corollario che gli immobili risultano esser stati costruiti nell'ampio torno di tempo caratterizzato dall'accertata pericolosità sociale del proposto o, quanto meno, in un periodo di strettissima prossimità temporale, parimenti rilevante, come tale, in relazione alle implicazioni logicamente riconnesse alla proiezione temporale della ritenuta sussistenza della su indicata qualità soggettiva (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). Sotto tale profilo giova richiamare, infine, e il rilievo è dirimente in relazione all'incidenza delle su indicate risultanze documentali della perizia giurata dagli odierni ricorrenti prodotta nel giudizio di merito, il principio affermato da questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Bonanno, Rv. 267016; Sez. 5, n. 44682 del 08/10/2021, Spada, Rv. 282249), secondo cui, ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila2~ , / P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del