CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31241/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 26870/2021depositata il 04/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha agito dinanzi al Tribunale di Lagonegro chiedendo convalidarsi la propria elezione alla carica di consigliere comunale del Comune di Casalbuono, convalida negata in ragione di incompatibilità determinata dall’esistenza di debiti tributari verso l’ente, debiti che egli sosteneva invece essere privi del requisito della certezza edesigibilità. 2. ― Nel contraddittorio del Comune che ha resistito alla domanda, e nella contumacia dei controinteressati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, ha respinto la domanda. 3. ― [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità, nondimeno aggiungendo che la contestazione circa il difetto di esigibilità dei crediti non era comprensibile, dal momento che l’appellante non aveva negato di aver ricevuto gli avvisi di accertamento e l’ingiunzione afferente, e visto che la perdita di efficacia di cui all’articolo 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 non avrebbe fatto venir meno la valenza di titolo esecutivo dell’ingiunzione fiscale o dell’iscrizione a ruolo non tempestivamente impugnata. 4. ― Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione al quale ha resistito il Comune ma non gli altri intimati, deducendo due mezzi, l’uno volto a denunziare la violazione o falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto aspecifico il gravame, l’altro volto a censurare la decisione per violazione e falsa applicazione dell’articolo 63, n. 4 e 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, per esser stata ritenuta sussistente la fattispecie di incompatibilità nonostante non vi fosse prova della «preventiva notifica della cartella di pagamento e/o della sua mancata impugnazione» (così a pagina 8 del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello). 5. ― Questa Corte, con ordinanza n. 26879 del 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso, riconoscendo, per un verso, che il giudice di merito aveva errato nel giudicare l’appello aspecifico, ma aggiungendo, per altro verso, «che l’impugnata sentenza … contiene anche l’esplicita affermazione di irrilevanza delle ragioni di censura a suo tempo spese dall’impugnante avverso la sentenza di primo grado; e l’attuale secondo motivo di ricorso non è aderente alla ratio costì espressa dalla sent enza, poiché si incentra su una questione del tutto nuova; tale è quella della mancata dimostrazione della “preventiva notifica della cartella di pagamento e/o della sua mancata impugnazione”, che, in prospettiva di autosufficienza, non risulta dedotta né a sostegno del ricorso originario, né a sostegno dell’appello; invero l’impugnata sentenza riferisce e dimostra, trascrivendo l’integrale contenuto dell’appello, che codesto era stato affidato al ben differente assunto che l’ingiunzione fiscale o l’iscrizione a ruolo “perdono la loro efficacia … ai sensi dell’art. 50 co. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602”, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica al debitore; ciò implica doversi ritenere che la ragione di doglianza era stata formulata in termini opposti a quanto oggi dedotto; essa era stata implicitamente incentrata sull’ammissione dell’avvenuta notifica dell’atto, visto che tale notifica avrebbe dovuto costituire, secondo la stessa prospettazione dell’interessato, il dies a quodella decorrenza del termine annuale di cui al ripetuto art. 50». 6. ― [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale ordinanza per revocazione, deducendo un «errore percettivo dei fatti e atti di causa (ex art. 395 n. 4 c.p.c.), ai sensi dell’art. 391 bisc.p.c.)». 7. ― Gli intimati Comune di Casalbuono, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non spiegano difese. [OSCURATO:PERSONA] 8. ― Secondo il ricorrente la motivazione sopra trascritta sarebbe del tutto estranea «ai fatti di causa ed ai motivi di ricorso», e le circostanze ivi menzionate «non risultano dagli atti e dai motivi di doglianza in appello come dai motivi di ricorso per cassazione», dal momento che la domanda proposta in Tribunale ed in seguito coltivata con le impugnazioni era stata incentrata «sulla mancata esigibilità degli atti di accertamento e ingiunzioni di pagamento», essendo stato sostenuto ― e qui è opportuno trascrivere l’intero motivo ― « che l’ingiunzione di pagamento, l’avviso di accertamento e una sentenza non sono titoli esigibili. Essi per essere esigibili … devono avere la capacità e la forza di legge per eseguire il pignoramento ed iniziare l’espropriazione forzata. In altri termini quello che si è sostenuto, sia nel ricorso di primo grado che di secondo grado, è che qualsiasi titolo ancorché valido ed efficace deve essere messo in esecuzione al fine di ritenere la pretesa tributaria esigibile … Tale si può ottenere con il precetto, cartella di pagamento e ingiunzioni di pagamento ma, in tutti questi casi, l’efficacia del titolo adottato è soggetta ad un tempo oltre il quale essi perdono efficacia e validità e ancora, è stato detto e ricordato che il precetto decade dopo 90 giorni e le cartelle e l’ingiunzione vanno eseguite entro un anno dalla notifica. Tra l’altro dagli atti di causa e comunque mai eccepito non risulta che il credito comunale sia stato messo in esecuzione. Sul punto poi si è richiamato e allegato agli atti di causa la sentenza integrale della Corte di cassazione sez. 1 civile sentenza del 27/05/2015, n. 10.947 e poi nell’atto di appello al punto “Per scrupolo difensivo e rigore di chiarezza”, si sono riportati in relazione ai punti: punto due e tre; Punto quattro; Punto cinque e al punto relativo agli avvisi di accertamento notificati in data 8.07.2019, a posteriore alla sollevata incompatibilità a consigliere comunale, le considerazioni puntuali di ogni singolo atto di accertamento e di ingiunzione di pagamento in relazione alla loro validità/efficacia/capacità per essere considerati tutti esigibili a rigoredell’art. 63 co. 1 n. 6 e n. 4 del D.lgs n. 267/2000 ai fini della incompatibilità della carica di consigliere comunale. Tra l’altro tali chiarimenti e considerazioni non hanno trovato alcuna eccezione o contestazione della controparte quindi è incontrovertibile che nessun atto notificato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avesse forza di esigibilità e quindi idoneo per iniziare l’esecuzione. Condizione indispensabile affinché egli diventasse incompatibile alla carica di consigliere comunale. Rimanendo invece gli eventuali avvisi di accertamento e ingiunzioni tributarie di competenza del Comune capofila del circondario cosicché ad egli gli fosse preservato il diritto passivo elettorale e la compatibilità alla carica di consigliere comunale. Quindi è del tutto evidente l’errore percettivo in cui è incorsa la Corte di Cassazione nell’esame degli atti di giudizio tale da avere indotto la stessa Corte di Cassazione a fondare la sua valutazione. Per tanto sostenere come è stato sostenuto nell’ordinanza de quo che “l’ attuale secondo motivo di ricorso non è aderente alla ratio costì espressa dalla sentenza poiché si incentra su una questione del tutto nuova” cioè quella della mancata dimostrazione della “preventiva notifica della cartella di pagamento e/o della sua mancata impugnazione” ciò non è aderente ai fatti e atti di causa. Nessuna doglianza è stata posta sulla mancata dimostrazione della preventiva notifica della cartella di pagamento e/o della sua mancata impugnazione». Dopo di che il ricorso per revocazione contiene la trascrizione del secondo motivo di ricorso per cassazione, sul quale si tornerà. 9. ― Il ricorso, oltre ad essere estraneo al modello dell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, muove da un fraintendimento della ratio decidendi posta a sostegno dell’ordinanza impugnata, ed è d’altronde spiegato contro l’evidenza: esso è, pertanto, inammissibile. 9.1. ― In tema di revocazione, rammentata la distinzione (per la quale v. Cass. 30 luglio 2014, n. 17402; Cass. 29 aprile 2016, n. 8472) tra giudizio di fatto (tutto ciò che attiene all'accertamento della verità di «fatti bruti», fatti, dunque, accaduti nel mondo fenomenico, ai quali si addice per l’appunto il predicato di «vero» o «falso»), e giudizio di diritto (tutto quanto attiene all'applicazione di norme e, così, all'individuazione della norma applicabile al caso concreto; alla sua interpretazione; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta; all'individuazione delle conseguenze da quella norma previste), deve in generale osservarsi che l'errore revocatorio ricorre in presenza di una falsa percezione della realtà: di un errore, cioè, obbiettivamente e immediatamente percepibile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di uno specifico accadimento, al quale la parte interessata intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale e astratta determinata. L'errore revocatorio deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive e, meno che mai, della ricognizione dell’attività ermeneutica svolta (Cass., Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 561; Cass. 1 marzo 2005, n. 4295; Cass. 18 settembre 2008, n. 23856; Cass., Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413). Detto errore non può perciò mai consistere in un’inesatta valutazione delle risultanze processuali (integrando essa, semmai, un vizio motivazionale), giacché la valutazione implica di per sé una ponderazione tra più possibili letture, e dunque esclude in radice la configurabilità dell'errore in discorso. Ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c., l’errore revocatorio, il quale ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, si svela nel contrasto — tale da presentarsi in termini di esclusione reciproca — tra la rappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice: si tratta insomma di una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto di una sorta di abbaglio, ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo invece incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti risulti al contrario positivamente accertato (Cass. n. 6669/2015; Cass. n. 321/2015; Cass. n. 17443/2008). Nel caso in esame si addebita alla ordinanza impugnata di aver errato nel ritenere cheil secondo motivo ivi esaminato contenesse la deduzione di un fatto nuovo, il che è sostenuto in riferimento alla complessiva impostazione della lite svolta in primo grado e nell’atto d’appello, senza peraltro ulteriori specifiche indicazioni al contenuto degli atti del giudizio di merito: ma ― al di là del radicale difetto di autosufficienza della censura così contenuta nel ricorso per revocazione, dal momento che essa non specifica dove e come la congerie degli argomenti in esso affastellati sarebbero stati svolti ― gli è che l’impugnazione qui proposta, lungi dal denunciare un errore percettivo, un ipotetico abbaglio, pone in discussione l’interpretazione che la Corte di cassazione, nella decisione impugnata, ha dato del motivo di ricorso per cassazione a fronte della domanda che il Romano assume di aver proposto. E cioè, il supposto errore commesso dalla Corte di cassazione non è prospettato come discrepanza tra il fatto, sia pure processuale, rappresentato nella sua oggettività, e la percezione che di esso ha ricevuto la Corte, bensì come errore diretto semmai a disvelarsi attraverso il raffronto tra la lettura del motivo di ricorso per cassazione data nell’ordinanza qui impugnata e la globale ricostruzione dell’impianto difensivo svolto dal Romano nel complesso dei suoi atti: supposto errore, in definitiva, concernente l’interpretazione del motivo di ricorso per cassazione. Ma i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di «errore di fatto» denunciabile mediante impugnazione per revocazione (Cass. 15 marzo 2018, n. 6405, a mero titolo di esempio tra le altre). 9.2. ― Al di là della inidoneità del motivo ad essere sussunto entro il modello della revocazione per errore di fatto, giacché diretto alla denuncia di un errore di giudizio, non di un errore di fatto, occorre aggiungere, secondo quanto si premetteva, che l’addebito rivolto dal ricorrente all’ordinanza impugnata discende dalla incomprensione del ragionamento svolto dal giudice di merito, i.e. non coglie la ratio decidend i, e comunque è svolto contro l’evidenza. 9.2.1. ― Quanto all’identificazione della ratio decidendi posta a base dell’ordinanza n. 26870 del 2021, occorre dire che il ricorrente non si è avveduto che la Corte di cassazione ha ritenuto l’inammissibilità del suo ricorso per novità della questione, facendo applicazione del principio di autosufficienza sancito dall’articolo 366, numero 6, c.p.c.. E cioè l’ordinanza impugnata ha svolto le seguenti considerazioni: i) il motivo di ricorso per cassazione denunciava la mancata dimostrazione della preventiva notifica della cartella di pagamento e/o della sua mancata impugnazione; ii) tale circostanza non risultava dedotta con l’atto d’appello, fondato invece sull’assunto della perdita di efficacia dell’ingiunzione fiscale o dell’iscrizione a ruolo per non essere iniziata l’esecuzione entro un anno dalla notifica al debitore, e cioè su una circostanza in contrasto con l’assunto della mancata dimostrazione della preventiva notifica; iii) il motivo, non dedotto in appello, era dunque inammissibile per novità della censura. Siffatto argomentare costituisce applicazione di un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675 tra le innumerevoli). Va da sé che, a fronte della ritenuta inammissibilità del motivo per novità della questione, succedanea al difetto di autosufficienza della censura spiegata, non rileva affatto, prima ancora dello scrutinio della sua fondatezza, l’argomento svolto dal ricorrente, il quale ha in buona sostanza inteso richiamare ― peraltro, come si accennava, nuovamente in totale difetto di autosufficienza ― le difese spese in giudizio al fine di contrastare l’addebito di incompatibilità. Ciò che ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione è il suo difetto di autosufficienza: difetto strettamente concernente i requisiti di contenuto-forma del ricorso medesimo, con particolare riguardo al precetto dettato dall’articolo 366, numero 6, c.p.c., e nient’affatto escluso dalla ricostruzione dell’impianto difensivo svolto dal Romano in precedenza. 9.2.2. ― Quanto al rilievo della manifesta infondatezza, basterà constatare che il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile lamentava, a pagina 8, che: «Il Tribunale e la Corte d’appello hanno ritenuto perfezionata, nella fattispecie, la causa di incompatibilità in esame, ancorché non vi fosse prova in atti della preventiva notifica della cartella di pagamento e/o della sua mancata impugnazione». È proprio tale passaggio che l’ordinanza n. 26870 del 2021 ha rammentato, riprendendolo alla lettera, laddove ha affermato, come si è visto, che il motivo colà esaminato si incentrava «su una questione del tutto nuova; tale è quella della mancata dimostrazione della “preventiva notifica della cartella di pagamento e/o della sua mancata impugnazione”, che, in prospettiva di autosufficienza, non risulta dedotta né a sostegno del ricorso originario, né a sostegno dell’appello». Ed il concetto è stato per di più ripetuto e ribadito a pagina 9 dell’originario ricorso per cassazione, con l’affermazione che «il Tribunale e la Corte hanno omesso di dare rilevanza all’eventuale esistenza di una cartella di pagamento notificata al contribuente, sulla quale non hanno indagato», e con l’aggiunta secondo cui «è necessario che il credito tributario, contenuto in un titolo, sia stato precettato o iscritto a ruolo o notificato». E dunque l’affermazione con cui si chiude il motivo di ricorso per cassazione oggi in esame, alle pagine 11-12, secondo cui: «Nessuna doglianza è stata posta sulla mancata dimostrazione della preventiva notifica della cartella di pagamento e/o della sua mancata impugnazione», èsvolta, come si anticipava, contro l’evidenza. 10. ― Nulla per le spese. Non