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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34874/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione per insussistenza, rispettivamente, dell'elemento oggettivo (il primo) e di quello soggettivo (il secondo), non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, oltre a non essere connotato dai requisiti di specificità, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., perché reiterativo di censure già prospettate in appello e già congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale — e dunque privo di un effettivo confronto con la complessità delle corrette ragioni di fatto e di diritto poste a base ritenuta sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del delitto ascritto all'odierno ricorrente (si veda pag. 4 della impugnata sentenza) — esso risulta anche teso a prefigurare una differente valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, estranea dal sindacato dinanzi a questa Corte; che, in particolare, deve, infatti, evidenziarsi che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione con cui i giudici di appello hanno ritenuto la non configurabilità della suddetta causa di non punibilità, in virtù dell'entità dell'importo oggetto della seconda minaccia estorsiva e dell'abitualità della condotta emergente dai precedenti penali, anche specifici, di cui risulta gravato l'odierno ricorrente, conformemente a quanto prescritto dall'art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione per insussistenza, rispettivamente, dell'elemento oggettivo (il primo) e di quello soggettivo (il secondo), non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, oltre a non essere connotato dai requisiti di specificità, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., perché reiterativo di censure già prospettate in appello e già congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale — e dunque privo di un effettivo confronto con la complessità delle corrette ragioni di fatto e di diritto poste a base ritenuta sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del delitto ascritto all'odierno ricorrente (si veda pag. 4 della impugnata sentenza) — esso risulta anche teso a prefigurare una differente valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, estranea dal sindacato dinanzi a questa Corte; che, in particolare, deve, infatti, evidenziarsi che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione con cui i giudici di appello hanno ritenuto la non configurabilità della suddetta causa di non punibilità, in virtù dell'entità dell'importo oggetto della seconda minaccia estorsiva e dell'abitualità della condotta emergente dai precedenti penali, anche specifici, di cui risulta gravato l'odierno ricorrente, conformemente a quanto prescritto dall'art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gio
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