CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del 11 gennaio 2021 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che censura l'operata graduazione della pena — in quanto le concesse attenuanti generiche non sarebbero state poste in bilanciamento in equivalenza anche con l'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. e non sarebbe stata applicata all'imputato la riduzione di un terzo in ragione della scelta del rito abbreviato - è generico perché privo di confronto con il tenore della statuizione in punto di pena adottata dal Tribunale, che, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., e determinata la pena per il tentativo di furto pluriaggravato in anni uno di reclusione ed euro 150,00 di multa, l'aveva ulteriormente ridotta di un terzo, in ragione del rito prescelto, irrogando all'imputato la pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 100,00 di multa (pag. 4 sentenza di primo grado): pena, poi, ulteriormente ridotta in appello, per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. fino a mesi quattro di reclusione ed euro 50,00 di multa; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci