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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2020

Cassazione n. 11461/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27032-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro ART DESIGNg s.r.I., in persona del legale rappresentante pro i1A tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 426/10/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui non replica l'intimata [OSCURATO:PERSONA] g` s.r.I., per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, in epigrafe indicata, pronunciata In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di tre cartelle di pagamento n. 09720140264439030, n. 0972015107936585 e n. 09720130326439319, relative agli anni d'imposta 2010 e 2011, che la predetta società contribuente sosteneva non essergili mai state notificate e di cui era venuta a conoscenza in data 30/07/2015 a seguito di rilascio di estratti di ruolo da parte del concessionario alla riscossione.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che «dalla documentazione prodotta dall'appellate non emerge chiaramente la ritualità della notifica» delle cartelle, in quanto «eseguita nello stabile, composto da più piani abitativi, ubicato al civico 213 di via Flaminia ma a soggetti non chiaramente riconducibili alla soc. [OSCURATO:PERSONA] (tale sig.ra Anna non riconducibile Design e studio [OSCURATO:PERSONA], di cui in atti non vi sono elementi da cui dedurre il collegamento con la soc. contribuente).

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 2700 cod. civ. e 7 della legge n. 890 del 1982, la ricorrente censura la sentenza d'appello per avere ritenuto nulla la notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720140264439330 e n. 0972015107936585, benché effettuate presso la sede legale della società contribuente con consegna del plico a persona qualificatasi come impiegata.

3. Pare opportuno premettere che il ricorso ha ad oggetto soltanto le due cartelle sopra indicate, giacché, per come desumibile dall'esposizione dei fatti di causa (ricorso, pag. 2), con riferimento alla terza, n. 09720130326439319, l'Agenzia delle entrate neppure aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella per non essere stata fornita dall'amministrazione finanziaria alcuna prova della sua notificazione alla società contribuente, sicché in relazione a tale ultima cartella si è formato il giudicato interno.

4. Ciò precisato, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e vada accolto.

5. Al riguardo va ricordato che «Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma» (Cass.n. 946 del 2020); «ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. dv. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata» (Cass. n. 11708 del 2011).

Si è quindi precisato (cfr. Cass. n. 28895 del 2011) che «In ipotesi di consegna dell'atto da notificare presso lo studio del legale domiciliatario a mani di soggetto in esso rinvenuto», ma è lo stesso a dirsi in caso di notifica presso la sede legale di una società, «la qualità di persona addetta alla ricezione si presume per la sua presenza nel locale in questione, restando, quindi, onere del destinatario della notifica dare dimostrazione dell'inidoneità del soggetto medesimo alla ricezione degli atti, allegando e provando la casualità della sua presenza, l'esistenza di un rapporto di lavoro non legato all'attività professionale o la mancanza di delega al riguardo».

6. Orbene, a tali arresti giurisprudenziali non si è attenuta la CTR che ha ritenuto nulla la notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720140264439330 e n. 0972015107936585, benché effettuate all'indirizzo della società contribuente con consegna del plico a persona qualificatasi come impiegata, con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio per esame delle questioni rimaste assorbite.~rat_6_,CheY

7. La CTR, quale giudice del rinvio, valuterà anche l'incidenza nel presente giudizio - in cui la contribuente assume di non aver ricevuto la rituale notifica delle cartelle di pagamento, di cui era venuta a conoscenza solo occasionalmente, attraverso il rilascio da parte dell'agente della riscossione dell'estratto di ruolo - dello ius superveniens di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, dettato in materia di "non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo", alla stregua dell'emananda pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte sulla questione - di cui è stata investita con ordinanza interlocutoria n. 4526 del 2022 della Sezione Quinta proprio a seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione -, relativa alla portata applicativa della stessa, ed in particolare se tale norma abbia natura sostanziale (con efficacia ex nunc), attenendo al presupposto impositivo, o processuale, e se, ed entro quali limiti, possa ritenersi ancora valido il principio affermato da S.U. n. 19704 del 2015, secondo cui il contribuente - che assuma di non aver ricevuto la rituale notifica di provvedimenti impositivi e che scopra "occasionalmente" la sussistenza di iscrizioni a ruolo - può impugnare "in via diretta" tali atti tributari, con tutela "anticipata", quindi prima della loro rituale notificazione nei suoi confronti mediante l'impugnazione degli estratti di ruolo.

8. La CTR provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27032-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro ART DESIGNg s.r.I., in persona del legale rappresentante pro i1A tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 426/10/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui non replica l'intimata [OSCURATO:PERSONA] g` s.r.I., per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, in epigrafe indicata, pronunciata In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di tre cartelle di pagamento n. 09720140264439030, n. 0972015107936585 e n. 09720130326439319, relative agli anni d'imposta 2010 e 2011, che la predetta società contribuente sosteneva non essergili mai state notificate e di cui era venuta a conoscenza in data 30/07/2015 a seguito di rilascio di estratti di ruolo da parte del concessionario alla riscossione. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che «dalla documentazione prodotta dall'appellate non emerge chiaramente la ritualità della notifica» delle cartelle, in quanto «eseguita nello stabile, composto da più piani abitativi, ubicato al civico 213 di via Flaminia ma a soggetti non chiaramente riconducibili alla soc. [OSCURATO:PERSONA] (tale sig.ra Anna non riconducibile Design e studio [OSCURATO:PERSONA], di cui in atti non vi sono elementi da cui dedurre il collegamento con la soc. contribuente). 2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 2700 cod. civ. e 7 della legge n. 890 del 1982, la ricorrente censura la sentenza d'appello per avere ritenuto nulla la notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720140264439330 e n. 0972015107936585, benché effettuate presso la sede legale della società contribuente con consegna del plico a persona qualificatasi come impiegata. 3. Pare opportuno premettere che il ricorso ha ad oggetto soltanto le due cartelle sopra indicate, giacché, per come desumibile dall'esposizione dei fatti di causa (ricorso, pag. 2), con riferimento alla terza, n. 09720130326439319, l'Agenzia delle entrate neppure aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella per non essere stata fornita dall'amministrazione finanziaria alcuna prova della sua notificazione alla società contribuente, sicché in relazione a tale ultima cartella si è formato il giudicato interno. 4. Ciò precisato, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e vada accolto. 5. Al riguardo va ricordato che «Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma» (Cass.n. 946 del 2020); «ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. dv. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata» (Cass. n. 11708 del 2011). Si è quindi precisato (cfr. Cass. n. 28895 del 2011) che «In ipotesi di consegna dell'atto da notificare presso lo studio del legale domiciliatario a mani di soggetto in esso rinvenuto», ma è lo stesso a dirsi in caso di notifica presso la sede legale di una società, «la qualità di persona addetta alla ricezione si presume per la sua presenza nel locale in questione, restando, quindi, onere del destinatario della notifica dare dimostrazione dell'inidoneità del soggetto medesimo alla ricezione degli atti, allegando e provando la casualità della sua presenza, l'esistenza di un rapporto di lavoro non legato all'attività professionale o la mancanza di delega al riguardo». 6. Orbene, a tali arresti giurisprudenziali non si è attenuta la CTR che ha ritenuto nulla la notificazione delle cartelle di pagamento n. 09720140264439330 e n. 0972015107936585, benché effettuate all'indirizzo della società contribuente con consegna del plico a persona qualificatasi come impiegata, con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio per esame delle questioni rimaste assorbite.~rat_6_,CheY 7. La CTR, quale giudice del rinvio, valuterà anche l'incidenza nel presente giudizio - in cui la contribuente assume di non aver ricevuto la rituale notifica delle cartelle di pagamento, di cui era venuta a conoscenza solo occasionalmente, attraverso il rilascio da parte dell'agente della riscossione dell'estratto di ruolo - dello ius superveniens di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, dettato in materia di "non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo", alla stregua dell'emananda pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte sulla questione - di cui è stata investita con ordinanza interlocutoria n. 4526 del 2022 della Sezione Quinta proprio a seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione -, relativa alla portata applicativa della stessa, ed in particolare se tale norma abbia natura sostanziale (con efficacia ex nunc), attenendo al presupposto impositivo, o processuale, e se, ed entro quali limiti, possa ritenersi ancora valido il principio affermato da S.U. n. 19704 del 2015, secondo cui il contribuente - che assuma di non aver ricevuto la rituale notifica di provvedimenti impositivi e che scopra "occasionalmente" la sussistenza di iscrizioni a ruolo - può impugnare "in via diretta" tali atti tributari, con tutela "anticipata", quindi prima della loro rituale notificazione nei suoi confronti mediante l'impugnazione degli estratti di ruolo. 8. La CTR provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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