CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; letta la richiesta di rimessione degli atti al Presidente della Corte di cassazione per l'assegnazione del ricorso alla pubblica udienza e i motivi aggiunti formulati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 25/02/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano, concesso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermava la condanna dei due predetti imputati per due reati, commessi in concorso tra loro, di tentata rapina aggravata (dalla commissione della violenza o minaccia da più persone riunite), ai danni, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che, poiché le doglianze difensive - che sono contenute in due distinti ricorsi - hanno a oggetto la stessa sentenza e riguardano un reato commesso in concorso, si rende necessaria la trattazione congiunta dei ricorsi; ritenuto che il ricorso del Volpi, i cui motivi contestano il vizio motivazionale per omessa, contraddittoria e/o manifestamente illogica motivazione «sulla prova dei fatti» (primo motivo), «sulla determinazione della pena» (secondo motivo) e sull'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. (terzo motivo), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito alle pagg. 4 e seguenti della sentenza impugnata, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente; osservato, altresì, che le doglianze difensive tendono a una rilettura alternativa del merito che non è consentita in questa sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte d'appello compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico dei ricorrenti in relazione ai reati a loro ascritti, fondato su elementi univoci e sufficienti a fare considerare provato l'assunto accusatorio (pag. 5 della sentenza impugnata); si veda, altresì, la pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., considerato l'evidente danno morale cagionato dai reati e l'insufficienza del risarcimento effettuato, non ritenuto, correttamente, sufficiente e integralmente satisfattivo se parametrato al danno inferto; osservato, ancora, quanto al trattamento sanzionatorio, che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01) e che, anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), il che non è nella specie; tenuto conto che il ricorso del Fossati, i cui motivi contestano il vizio motivazionale ed il vizio di travisamento della prova in relazione all'affermazione di penale responsabilità (primo motivo), la violazione di legge con riguardo all'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e degli artt. 110 e 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen. (secondo motivo), l'erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e l'inosservanza dell'art. 530 cod. proc. pen. (terzo motivo) e la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 114 cod. pen. (quarto motivo), risulta presentato personalmente dall'imputato; ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comma aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", trattandosi di impugnazione proposta da un soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente dopo l'entrata in vigore della novella, e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa; in proposito, è irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso - come è avvenuto nella specie - sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636- 01); che, a prescindere dalla proposizione personale del ricorso, analoghe considerazioni di inammissibilità varrebbero anche per il ricorso del Fossati, che in sostanza non si è confrontato compiutamente con le considerazioni della Corte territoriale sia in punto di responsabilità, sia pure sull'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., di cui i giudici del gravame hanno adeguatamente motivato l'esclusione (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata); che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (tra le tante: Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850-01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in