CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano in funzione di riesame. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale Milano in funzione di riesame in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale in sede, ha riformato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, resa in data 10 marzo 2021, con la quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo proposta nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] (membro del consiglio di amministrazione della STF (0 s.p.a. dichiarata fallita, membro del Consiglio d'amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministratore unico e liquidatore della Tricinque s.r.I., nonché indicato come beneficiario delle condotte illecite) indagato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 219, comma 1 e 2 n. 1, 223, 216, comma 1 n. 1 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, rispetto al quale il giudice aveva ritenuto la sussistenza del fumus, in ordine alle condotte descritte sub b) e d) dell'incolpazione provvisoria. 1.1.11 provvedimento oggetto di ricorso ha disposto il sequestro della somma di euro 450.00,00 (di cui 150.000,00 in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., quale profitto del reato contestato all'indagato di cui alla lett. d) dell'incolpazione provvisoria, in solido con altri cointestatari dei conti beneficiati dagli accrediti. Si tratta del passaggio di somme dalla fallita [OSCURATO:SOCIETA]. alla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. e da queste passate alla controllata [OSCURATO:SOCIETA]. (per complessivi euro 28.650.500,00, di cui 450.000,00 spostati su conti intestati a [OSCURATO:PERSONA], di cui euro 150.000,00 in solido con la cointestataria [OSCURATO:PERSONA]: cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata). Si opera riferimento a prelevamenti e trasferimenti indebiti, per oltre 28 milioni di euro, dalla fallita STF a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I e da questa alle varie società collegate, fino al 2017. 1.2. Il provvedimento del primo giudice aveva ricostruito e accertato i flussi monetari dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla controllante e,, da quest'ultima, alle altre società quali fatti qualificanti la distrazione, ritenendo, però, che la mancanza di precisi riferimenti temporali impedisse di affermare il nesso di pertinenzialità delle somme rispetto ai reati, nonché aveva escluso la sussistenza del periculum in mora data la durata delle condotte, la loro collocazione temporale, la natura del bene distratto e la notorietà del procedimento rispetto agli indagati. 1.3.11 Tribunale con funzione di riesame, invece, ha ritenuto la sussistenza del fumus in ordine sia alle distrazioni contestate che al profitto derivato dalle stesse, oltre che del periculum in mora. Si rileva che il profitto è costituito dal denaro e che vi è stato l'aumento del patrimonio dei c:orrei in virtù dei versamenti effettuati dalle altre società sui conti correnti intestati (o cointestati) ai soci—amministratori, così potendo individuarsi il profitto illecito per un valore corrispondente al quantum del denaro refluito sui detti c:onti; sicché deve ritenersi dimostrata, secondo il Tribunale, la percezione illegittima delle somme di denaro e giustificata l'apprensione delle stesse per via diretta, trattandosi appunto di denaro ovvero di bene fungibile (e ciò al di là del nesso di stretta pertinenzialità in considerazione della natura del bene distratto). Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza, evidenziando la spiccata capacità di distribuzione del profitto illecito da parte dei coindagati esplicatasi mediante numerose e ramificate modalità che è stato possibile ricostruire solo per percorsi "tracciabili", modalità che sono state reputate espressione di immanente rischio di aggravamento delle conseguenze del reato. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'indagato, per il tramite del difensore, denunciando sei vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum, ex art. 322-bis cod. proc. pen . Le considerazioni del Tribunale esulerebbero dalle deduzioni del pubblico ministero svolte nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva escluso che i flussi di danaro, dalla fallita alla controllante e da questa ai vari organismi societari riferiti agli indagati, fossero senz'altro parte di una unitaria operazioni distrattiva, non potendo ricavarsi dagli atti se e in quale misura i singoli indagati abbiano beneficiato di tale flusso di somme. Invece, il Pubblico ministero senza seguire l'indicazione fornita dal Giudice, avrebbe riproposto il contenuto della richiesta cautelare rigettata, senza alcuna specificazione sui flussi di danaro provenienti dalla fallita e sull'effettiva destinazione di questi agli indagati, quali beneficiari effettivi. Inoltre, si osserva che non vi sarebbe impugnazione da parte del pubblico ministero sull'esistenza di motivazione in ordine al periculum mora, risultando quella resa dal Tribunale, peraltro, apparente. Infine, si osserva che l'atto di appello conclude per la richiesta di sequestro ai sensi del primo o del secondo comma, dell'art. 321 cod. proc. pen. risultando quindi la richiesta avanzata del tutto generica. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e inosservanza o erronea applicazione dell'ari:. 216 legge fall. e dell'art. 110 cod. pen. Il Tribunale del riesame motiva, secondo il ricorrente, sull'esistenza del fumus in modo solo apparente, con particolare riferimento al concorso di persone nel reato, in ordine alla pertinenzialità della somma sequestrata rispetto alla condotta delittuosa e all'effettivo vantaggio conseguito dal concorrente nel reato. Diversamente dal Giudice che, invece, aveva sottolineato incertezze ricostruttive ricollegate al decorso del tempo e all'epoca di instaurazione dei rapporti riconducibili agli indagati. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per essere la motivazione solo apparente in tema di periculum in mora.La motivazione offerta dal Tribunale tiene conto della decisione delle Sezioni Unite, ric. Ellade, che all'epoca della decisione da parte del Tribunale del riesame non era stata ancora pronunciata, risalendo l'informazione provvisoria al 24 giugno 2021. In ogni caso, il Tribunale non essendo stato impugnato il provvedimento sul punto da parte del Pubblico ministero non avrebbe potuto prendere in considerazione la questione che, comunque, è stata motivata in modo generico, richiamando la consulenza tecnica, senza indicare le ragioni della pericolosità delle somme giacenti, all'attualità, sui conti riferibili all'indagato. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 240 cod. pen. e 321 cod proc pen. Non è stato motivato, a parere del ricorrente, in relazione all'effettiva esistenza di profitto, a fronte della mera prova del transito di somme sui conti correnti intestati anche all'indagato. Tanto, tenuto conto che si tratta di conti correnti pressoché vuoti al momento del fallimento e, quindi, con provvista formatasi con accrediti successivi alle vicende di cui al capo 1 lett. d) della contestazione provvisoria, senza alcuna prova che queste siano ricollegabili, da un rapporto di derivazione diretta, al reato contestato in via provvisoria. Il nesso di pertinenzialità con il reato, infatti, a parere del ricorrente è l'unico requisito che differenzia il sequestro preventivo finalizzato alla confisca da quello per equivalente. Si tratta di requisito, non indicato dal Tribunale, che fonda la motivazione sulla mera natura fungibile del bene sequestrato (danaro). 2.5.Con il quinto motivo si denuncia violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 275 cod. proc pen. come dedotto con memoria depositata in sede di riesame. I conti correnti intestati agli indagati sono risultati avere capienza totale di circa tre milioni di euro, a fronte di una richiesta di sequestro che ammonta a oltre trentuno milioni di euro. A fronte di tale indicazione, il Tribunale ha disposto il sequestro di tutto il denaro riconducibile agli indagati, senza consentire a questi di esercitare il diritto alla difesa, alla vita e di poter provvedere al proprio mantenimento, risultando, peraltro, per effetto della pronuncia screditati nel contesto bancario. 2.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione o erronea applicazione degli artt. 310 e 322-bis, comma 2, cod. proc. pen. quanto alla pronunciata immediata esecutività del sequestro. Il precedente contrario a quello (del 2016) cui si richiama il Tribunale del riesame, più recente, secondo la difesa trova ragione in decisioni risalenti, nonché nella relazione al d. Igs. che ha introdotto l'art. 322-bis cod. proc. pen. circa la necessità, sebbene l'art. 310 cod. proc. pen. si riferisca alle misure cautelari personali, di estendere anche a quelle reali a tutela di diritti costituzionalmente garantiti, la previsione di cui all'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. (n. 25052 del 2020). 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il Procuratore generale, all'odierna udienza ha ripreso gli argomenti di cui alla memoria, e comunque, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire richiesta di trattazione orale accordata. Sicché, all'esito della discussione, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La difesa, denunciando la violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum, non prospetta una censura mirata, rispetto al contenuto dell'impugnazione proposta, né si confronta puntualmente, con l'orientamento sul punto dettato dalla giurisprudenza di legittimità. Il costante indirizzo di questa Corte, rispetto alla cognizione del giudice di appello in materia di provvedimenti cautelari reali, ha affermato che, nel giudizio disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al Tribunale ha effetto devolutivo, da intendersi non in meccanicistico, bensì attributivo al giudice del gravame, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, della piena cognizione di ogni aspetto relativo alle condizioni di applicabilità e ai presupposti del sequestro (il fumus commissi delicti e il periculum in mora), potendo, in tal senso, porre rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione del provvedimento originario (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566). Si è, inoltre, precisato, sempre nell'ambito di tale indirizzo ermeneutico che in sede di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., quando il Tribunale accoglie l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero e dispone la misura cautelare reale, ha comunque l'obbligo di valutare la sussistenza di tutti i presupposti del sequestro preventivo, a prescindere dai motivi di gravame proposti, non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto nel giudizio di riesame, ma anche in sede di appello (Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Buttini, Rv. 254392), fermo restando, in sede di appello relativo a provvedimenti de libertate, il principio della domanda che preclude al giudice la possibilità di mutare il fatto posto a fondamento della imputazione cautelare ovvero di disporre misure più gravi di quelle richieste con il promuovimento dell'azione (Sez. 3, n. 29966 del 01/04/2014, Rv. 260253). Inoltre, nel caso al vaglio, diversamente da quanto prospettato, il Pubblico ministero, attraverso l'atto di gravame, ha ribadito quanto indicato nella richiesta e ha affrontato il punto di diritto su cui fonda l'ordinanza di rigetto che, pur riconoscendo il fumus nega il sequestro per difficoltà ricostruttive circa la pertinenzialità delle somme. Dunque, l'atto di appello ha impugnato le indicate carenze del provvedimento del Giudice, adducendo elementi idonei a dimostrare la sussistenza di entrambi i presupposti della cautela reale e il Tribunale, a sua volta, ha adempiuto all'obbligo motivazionale che gli è imposto. Si tratta di obbligo che, invero, non implica, allorquando si verte in sede cautelare, la necessità della motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio, in cui vige il principio dell'oltre ragionevole dubbio, quando viene riformata una sentenza assolutoria, ma comporta comunque di procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797) vizio della motivazione che, stante la natura della cautela (reale) assume rilievo solo ove sia tale da integrare violazione di legge ovvero solo nel caso in cui la motivazione si riveli apparente o del tutto carente (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, P.v. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1.1.11 secondo e quarto motivo sono infondati. 1.1.1.Si tratta di censure non centrate rispetto al contenuto della motivazione, nella parte in cui criticano il provvedimento impugnato nonché la sussistenza del fumus commissi delicti (sotto il profilo della genericità della descrizione delle condotte distrattive che si presumono effettuate, la mancata valutazione dell'effettiva percezione del profitto da parte clel ricorrente e la carenza del nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e la specifica condotta delittuosa). Va, anzitutto, ribadito che se è vero che il giudice — e, quindi, anche quello del riesame o dell'appello cautelare — in sede di valutazione della sussistenza del fumus non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato ovvero alla corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve verificare e rappresentare le concrete risultanze processuali e l'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. /2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921), è altrettanto vero che, nella specie, il Tribunale si è attenuto a tale principio. Il provvedimento censurato, infatti, ha dato conto della verifica operata circa la sussistenza del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sull'indicazione di elementi dimostrativi quali i ricostruiti flussi monetari intercorsi, senza una reale ragione, né alcun interesse specifico per STF, tra la fallita [OSCURATO:SOCIETA]., i soci, amministratori e le altre società, fino a giungere, in parte, sui conti personali intestati ai coindagati e allo stesso ricorrente (cfr. pag. 15, 17 e 18 dell'ordinanza impugnata) dai quali ha desunto la sussistenza di un serio quadro indiziario in ordine ai fatti ipotizzati in via provvisoria. In particolare, il Tribunale, con la sua verifica, afferma la correttezza dell'argomentazione del Giudice ove si ravvisa una serie di indici rivelatori della natura fraudolenta delle operazioni poste in essere, quali: la prova certa (anche in riferimento alle scritture contabili giudicate attendibili, dell'esistenza di determinati beni nel patrimonio aziendale, la mancata giustificazione, da parte dell'amministratore, circa la destinazione degli stessi e la mancata allegazione, da parte dei coindagati, di aver ottemperato alla conservazione del patrimonio aziendale, nonché, così come ricostruiti all'esito della relazione resa dal consulente tecnico del pubblico ministero, gli svariati trasferimenti di denaro che attraverso passaggi sui conti delle società giungevano su quelli degli indagati. Il Tribunale ha, dunque, ritenuto, con motivazione non apparente, sussistenti elementi indiziari riconducibili alla bancarotta per distrazione, giacché, dalla valutazione di tutte le risultanze descritte, risulta incontrovertibilmente attribuibile agli indagati la realizzazione di un progetto di depauperamento del patrimonio aziendale della società fallita, con evidente pregiudizio per i creditori di quest'ultima. Né a tale progetto risulta estraneo l'indagato odierno ricorrente, nella veste di concorrente extraneus beneficiario di una parte delle somme distratte, nonché di membro del Consiglio di amministrazione della fallita, sia pure per un determinato arco temporale. 1.1.2.In riferimento, poi, al concetto di profitto derivante dal delitto, secondo il recente approdo di Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037, data la sua natura fungibile, qualora il denaro sia il bene costituente il profitto, deve essere considerata inutile e impossibile la materiale identificazione (come prospettata dalla difesa), delle specifiche somme pertinenti al reato commesso. La natura fungibile del denaro esenta dalla prova che lo stesso sia legato da un nesso di derivazione diretta al prezzo o al profitto del reato, nesso pertinenziale, che è da ritenersi, quindi, sussistente in re ipsa. Infatti, è del tutto indifferente l'identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione cioè la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti — e, da tale indifferenza, deriva anche l'irrilevanza dell'origine del denaro comunque presente su un conto corrente afferente all'indagato, la cui ablazione avviene indipendentemente dal titolo per il quale il denaro è presente nel patrimonio nel momento attuale (sia che sia presente in virtù di versamenti aventi origine lecita, sia che derivi da altre vicende che possano interessare le somme illecitamente percepite successivamente alla loro confusione nel patrimonio dell'indagato). Si tratta, dunque, di censura, quella di cui al quarto motivo di ricorso, del tutto infondata. Sul punto il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, con un corposo excursus della giurisprudenza di legittimità, evidenzia e si conforma a tale linea interpretativa, già nella sostanza anticipata nelle pronunce a Sezioni Unite, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 10561 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258648) e Lucci (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437) espressamente richiamate nel provvedimento impugnato, e consolidata dal recente approdo del 2021 (che ha affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione). Dalla natura fungibile del denaro, e potendo essere oggetto di confisca in via diretta anche somme di denaro di cui è certa l'origine lecita, discende altresì che tale misura reale ben può aggredire somme giacenti su conti intestati all'indagato/imputato ed affluite prima della commissione del reato o anche somme pervenute successivamente e addirittura somme che non si siano direttamente confuse con quelle provenienti dal reato per cui si procede, perché ciò che rileva, ai fini della confisca del denaro, è che nel patrimonio dell'indagato/imputato siano confluite somme di denaro illecite che siano andate ad accrescere il patrimonio medesimo; accrescimento illecito che non viene meno, né può essere messo in discussione, per effetto delle eventuali vicende successive, intermedie, che abbiano interessato quel patrimonio; né tanto meno potrebbero assumere rilievo quelle antecedenti perché ciò che connota la vicenda acquisitiva in argomento è che essa ha ad oggetto bene fungibile; sicché a nulla rileva neppure l'eventuale incapienza del conto al momento del fallimento della STF (Sez. U, n. 42415 del 2021, cit. secondo la quale non rileva la eventuale origine lecita del denaro confluito nel patrimonio dell'inclagato che si sia avvantaggiato di un accrescimento in virtù di profitto illecito costituito da denaro). 1.2. Il terzo motivo è infondato. Correttamente il provvedimento impugnato desume, con ragionamento non manifestamente illogico e non apparente, il periculum in mora dalle modalità di esecuzione del reato, le cui condotte, attuate per molti anni, denotano, secondo il Tribunale, una spiccata capacità degli indagati di disperdere il profitto illecito, attraverso una pluralità di canali, rendendo così difficoltosa l'attività di recupero e concreto il pericolo della sua dispersione; si è ritenuto, in altri termini, che per le numerose e ramificate modalità con cui i copiosi flussi monetari tra i coindagati si sono verificati, sia immanente il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato. 1.3. Il quinto motivo afferente al criterio di proporzionalità è inammissibile per genericità. Il provvedimento impugnato indica le ragioni per le quali si impone il sequestro della somma di euro 450.000,00 di cui parte in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale profitto diretto del reato, mentre il ricorso si limita a dedurre genericamente il difetto di motivazione al riguardo senza neppure indicare i parametri specifici che si assumono non rispettati ai fini della dedotta non proporzionalità, con censura che si incentra sulle condizioni economiche del ricorrente che si assumono insufficienti a far fronte alle attuali esigenze di vita dell'indagato, senza specificazioni. 1.4. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. A seguito del rigetto del ricorso con la presente sentenza, il sequestro disposto con l'ordinanza qui impugnata, anche aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente (il quale, invero, richiama un unico precedente che si riferisce a fattispecie diversa da quella presa in esame nel caso al vaglio) è, comunque, divenuto esecutivo. Né il ricorrente allega un suo specifico interesse a che venga dichiarata l'inefficacia del sequestro nel periodo intercorrente tra l'emissione del provvedimento i