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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 34604/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24069/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., CO.CE.BIT. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 382/2023 depositata il 19/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Brindisi al fine di ottenere, per quanto rileva ancora in questa sede, la revocatoria, exart. 67 legge fallimentare, dell’atto pubblico notarile con il quale la società Adri.Cal. in bonis , aveva ceduto pro soluto il credito di euro 26.099,93, vantato nei confronti della WPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla [OSCURATO:SOCIETA].

Si costituiva, resistendo, la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la chiamata in causa del debitore ceduto WPF [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la chiamata del terzo, la società WPF Piscine costruzioni s.r.l. rimaneva contumace.

2. Con sentenza n. 101/2020, il Tribunale di Brindisi accoglieva l’azione revocatoria e dichiarava pertanto l’inefficacia della cessione.

2.1. Nel corso del giudizio di primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cedeva il ramo d’azienda alla società [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., prevedendo che il giudizio di revocatoria fosse ricompreso nella cessione; successivamente, la [OSCURATO:SOCIETA]. veniva cancellata dal registro delle imprese, ma il giudizio non si interrompeva perché tali evenienze, cioè la cessione di ramo di azienda e soprattutto la cancellazione dal registro delle imprese, non venivano dichiarate dal procuratore della Co.Ce.

Bit.

3. Avverso la sentenza di prime cure, il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, con atto di citazione notificato ai procuratori costituiti della [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la parziale riforma.

Entrambe le due società appellate, [OSCURATO:SOCIETA]. e WPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., restavano intimate.

Interveniva invece in giudizio, ex art. 111 cod. proc. civ., la [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in via preliminare eccependo l’inammissibilità dell’appello alla luce della cancellazione di [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese, e comunque chiedendone il rigetto nel merito.

4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello.

5. Avverso tale sentenza il Fallimento propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], unici due soci della cancellata [OSCURATO:SOCIETA].

Restano intimate WPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2945, comma 2, c.c. e artt. 299, 300 e 330 c.p.c.

Si duole che la corte di appello abbia errato nell’omettere di considerare che, posta la mancata dichiarazione dell’evento della cancellazione della società in primo grado da parte del relativo difensore, la notifica del gravame di merito a quest’ultimo era rituale in ragione dell’ultrattività del mandato, rilasciato «per ogni stato e grado del giudizio».

Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente affermato che: “nel corso del giudizio di secondo grado interveniva, ex art.111 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] - zioni [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., eccependo l’inammissibilità dell’appello e nel merito l’infondatezza dello stesso, concludendo per il rigetto … , in quanto La [OSCURATO:SOCIETA]. ha precisato che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 26.08.2016 (cfr. visura camerale), nel corso del giudizio di primo grado, circostanza questa non dichiarata dal procuratore costituito per la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e che non aveva dato luogo perciò alla interruzione del processo.

La successiva sentenza n. 101/2020 è stata quindi resa nei confronti delle parti originarie e la relativa impugnazione è stata proposta nei confronti della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante la sua estinzione e cancellazione dal [OSCURATO:PERSONA]».

E che «l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità”.

2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

4.1. Superando il precedente diverso orientamento,le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore; ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione -ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale- in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora esistente come tale e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall'art.299 c.p.c., da parte del notificante (così Cass., Sez.

Un., 4 luglio 2014, n. 15295).

Con successive pronunce conformi è stato ribadito che la cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, non dichiarata o oggetto di notificazione, non osta alla validità della notificazione dell’appello al procuratore della società costituita in giudizio, in forza dell’ultrattività del mandato alla lite (v.

Cass., 17/5/2024, n. 13777; Cass., 25/1/2024, n. 2439).

5. Ne deriva, pertanto, l’ ammissibil ità del la notificazione dell’appelloeffettuata al procuratore costituito in primo grado.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo consegue, assorbiti gli altri motivi [ i l secondo motivo , con il quale il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, e degli artt. 299, 302, 330 e 110 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ritenere comunque correttamente integrato il contraddittorio con la costituzione del socio della società estinta e successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c.”; il terzo motivo,con il quale denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. in relazione agli artt. 110 e 111, comma 2, c.p.c. nonché in relazione all’art. 2902 c.c. poiché la corte territoriale, tenuto conto della proposizione di un’azione revocatoria, in presenza quindi di un litisconsorzio necessario, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio con i soci della società estinta anziché dichiarare l’inammissibilità dell’appello ], l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

6. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivodi ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo .

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Lecce, in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24069/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., CO.CE.BIT. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 382/2023 depositata il 19/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Brindisi al fine di ottenere, per quanto rileva ancora in questa sede, la revocatoria, exart. 67 legge fallimentare, dell’atto pubblico notarile con il quale la società Adri.Cal. in bonis , aveva ceduto pro soluto il credito di euro 26.099,93, vantato nei confronti della WPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla [OSCURATO:SOCIETA]. Si costituiva, resistendo, la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la chiamata in causa del debitore ceduto WPF [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la chiamata del terzo, la società WPF Piscine costruzioni s.r.l. rimaneva contumace. 2. Con sentenza n. 101/2020, il Tribunale di Brindisi accoglieva l’azione revocatoria e dichiarava pertanto l’inefficacia della cessione. 2.1. Nel corso del giudizio di primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cedeva il ramo d’azienda alla società [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., prevedendo che il giudizio di revocatoria fosse ricompreso nella cessione; successivamente, la [OSCURATO:SOCIETA]. veniva cancellata dal registro delle imprese, ma il giudizio non si interrompeva perché tali evenienze, cioè la cessione di ramo di azienda e soprattutto la cancellazione dal registro delle imprese, non venivano dichiarate dal procuratore della Co.Ce. Bit. 3. Avverso la sentenza di prime cure, il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, con atto di citazione notificato ai procuratori costituiti della [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la parziale riforma. Entrambe le due società appellate, [OSCURATO:SOCIETA]. e WPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., restavano intimate. Interveniva invece in giudizio, ex art. 111 cod. proc. civ., la [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in via preliminare eccependo l’inammissibilità dell’appello alla luce della cancellazione di [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese, e comunque chiedendone il rigetto nel merito. 4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello. 5. Avverso tale sentenza il Fallimento propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistono, con distinti controricorsi, la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], unici due soci della cancellata [OSCURATO:SOCIETA]. Restano intimate WPF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2945, comma 2, c.c. e artt. 299, 300 e 330 c.p.c. Si duole che la corte di appello abbia errato nell’omettere di considerare che, posta la mancata dichiarazione dell’evento della cancellazione della società in primo grado da parte del relativo difensore, la notifica del gravame di merito a quest’ultimo era rituale in ragione dell’ultrattività del mandato, rilasciato «per ogni stato e grado del giudizio». Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente affermato che: “nel corso del giudizio di secondo grado interveniva, ex art.111 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] - zioni [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., eccependo l’inammissibilità dell’appello e nel merito l’infondatezza dello stesso, concludendo per il rigetto … , in quanto La [OSCURATO:SOCIETA]. ha precisato che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 26.08.2016 (cfr. visura camerale), nel corso del giudizio di primo grado, circostanza questa non dichiarata dal procuratore costituito per la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e che non aveva dato luogo perciò alla interruzione del processo. La successiva sentenza n. 101/2020 è stata quindi resa nei confronti delle parti originarie e la relativa impugnazione è stata proposta nei confronti della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante la sua estinzione e cancellazione dal [OSCURATO:PERSONA]». E che «l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità”. 2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. 4.1. Superando il precedente diverso orientamento,le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore; ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione -ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale- in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora esistente come tale e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall'art.299 c.p.c., da parte del notificante (così Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295). Con successive pronunce conformi è stato ribadito che la cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, non dichiarata o oggetto di notificazione, non osta alla validità della notificazione dell’appello al procuratore della società costituita in giudizio, in forza dell’ultrattività del mandato alla lite (v. Cass., 17/5/2024, n. 13777; Cass., 25/1/2024, n. 2439). 5. Ne deriva, pertanto, l’ ammissibil ità del la notificazione dell’appelloeffettuata al procuratore costituito in primo grado. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo consegue, assorbiti gli altri motivi [ i l secondo motivo , con il quale il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, e degli artt. 299, 302, 330 e 110 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ritenere comunque correttamente integrato il contraddittorio con la costituzione del socio della società estinta e successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c.”; il terzo motivo,con il quale denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. in relazione agli artt. 110 e 111, comma 2, c.p.c. nonché in relazione all’art. 2902 c.c. poiché la corte territoriale, tenuto conto della proposizione di un’azione revocatoria, in presenza quindi di un litisconsorzio necessario, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio con i soci della società estinta anziché dichiarare l’inammissibilità dell’appello ], l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. 6. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivodi ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo . Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Lecce, in di
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