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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 38124/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sull'istanza proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di rescissione del giudicato relativo alla sentenza di condanna irrevocabile del Tribunale di Trento del 16 dicembre 2014 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato [OSCURATO:PERSONA], ha presentato in data 17 dicembre 2020 alla Corte d'appello di Trento istanza di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza di condanna irrevocabile del Tribunale di Trento del 16 dicembre 2014, di cui il condannato era venuto a conoscenza solo in data 19 novembre 2020; la Corte territoriale, rilevata la competenza della Corte di Cassazione a conoscere del contenuto dell'istanza (considerata la data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza indicata), disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

Fissata l'udienza ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. per il 25 giugno 2021, il procedimento veniva rinviato all'odierna udienza, essendo intervenuta in data 26 marzo 2021 nomina fiduciaria in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (al quale non risultava comunicato l'avviso ex art. 611 cod. proc. pen. per quell'udienza).

3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 27 settembre 2021 ha inviato a mezzo pec memoria difensiva insistendo per l'accoglimento dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza è inammissibile, perché proposta da soggetto non legittimato.

Come risulta dall'albo nazionale degli avvocati, il difensore che ha formulato la richiesta di rescissione non risultava all'epoca della presentazione dell'istanza (né alla data attuale) iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; ciò comporta l'inammissibilità anche dell'istanza proposta in questa sede (Sez. 5, n. 32829 del 12/07/2006, Iannazzo, Rv. 235200, relativa a fattispecie di istanza di restituzione nel termine - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta da difensore non cassazionista).

La qualifica del difensore abilitato, infatti, deve sussistere al momento della proposizione dell'istanza (sicché non rileva che l'originaria istanza, proposta davanti ad altri ufficio giudiziario, venga successivamente convertita in ricorso per cassazione con la conseguenza che, ad esempio, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione: Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000), restando irrilevante la successiva iscrizione dello stesso difensore al momento della decisione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690), così come la nomina di un nuovo difensore - come avvenuto nel presente giudizio - atteso che il rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 625 ter cod. proc. pen., applicabile nella specie, non è fatto salvo dalla sopravvenuta nomina del nuovo difensore.

2. All' inammissibilità dell'istanza, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore idente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sull'istanza proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di rescissione del giudicato relativo alla sentenza di condanna irrevocabile del Tribunale di Trento del 16 dicembre 2014 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato [OSCURATO:PERSONA], ha presentato in data 17 dicembre 2020 alla Corte d'appello di Trento istanza di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza di condanna irrevocabile del Tribunale di Trento del 16 dicembre 2014, di cui il condannato era venuto a conoscenza solo in data 19 novembre 2020; la Corte territoriale, rilevata la competenza della Corte di Cassazione a conoscere del contenuto dell'istanza (considerata la data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza indicata), disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione. Fissata l'udienza ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. per il 25 giugno 2021, il procedimento veniva rinviato all'odierna udienza, essendo intervenuta in data 26 marzo 2021 nomina fiduciaria in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (al quale non risultava comunicato l'avviso ex art. 611 cod. proc. pen. per quell'udienza). 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 27 settembre 2021 ha inviato a mezzo pec memoria difensiva insistendo per l'accoglimento dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza è inammissibile, perché proposta da soggetto non legittimato. Come risulta dall'albo nazionale degli avvocati, il difensore che ha formulato la richiesta di rescissione non risultava all'epoca della presentazione dell'istanza (né alla data attuale) iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; ciò comporta l'inammissibilità anche dell'istanza proposta in questa sede (Sez. 5, n. 32829 del 12/07/2006, Iannazzo, Rv. 235200, relativa a fattispecie di istanza di restituzione nel termine - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta da difensore non cassazionista). La qualifica del difensore abilitato, infatti, deve sussistere al momento della proposizione dell'istanza (sicché non rileva che l'originaria istanza, proposta davanti ad altri ufficio giudiziario, venga successivamente convertita in ricorso per cassazione con la conseguenza che, ad esempio, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione: Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000), restando irrilevante la successiva iscrizione dello stesso difensore al momento della decisione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690), così come la nomina di un nuovo difensore - come avvenuto nel presente giudizio - atteso che il rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 625 ter cod. proc. pen., applicabile nella specie, non è fatto salvo dalla sopravvenuta nomina del nuovo difensore. 2. All' inammissibilità dell'istanza, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore idente [OSCURATO:PERSONA]
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