CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 9, commi 1 e 2, I. n. 1423 del 1956, perché, assentandosi dalla propria abitazione senza giustificato motivo e, comunque, senza averne dato tempestiva notizia all'Autorità locale di pubblica sicurezza, contravvenne agli obblighi accessori inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, fatto commesso [OSCURATO:PERSONA] il 31 agosto 2007 e aggravato dalla recidiva reiterata infraquinquennale. 2. Ad un controllo di polizia, alle ore 1,25 l'imputato risultò assente dalla sua abitazione. Gli agenti di Polizia fecero suonare ripetutamente il citofono esterno dell'abitazione e non ricevettero alcuna risposta, benché l'intensità del suono del campanello fosse percepibile anche dall'esterno. Non è plausibile la deduzione difensiva, secondo cui l'imputato non avvertì il suono del campanello e deve ritenersi che nessuno rispose per evitare che gli agenti potessero constatare l'assenza da casa dell'imputato. Le plurime condanne definitive riportate dall'imputato danno conto di una personalità proclive a delinquere e non vi sono ragioni per disapplicare la recidiva qualificata. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il reato, tenuto conto degli aumenti di recidiva e del periodo di sospensione di mesi sei, per rinvio di udienza, dal 21 settembre 2012 al 12 aprile 2013, è estinto per intervenuta prescrizione, già prima della sentenza di appello. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Non vi sono elementi concreti per ritenere che l'imputato, al controllo di polizia, non fosse in casa, come dichiarato in modo alcuno e farraginoso dagli operatori di polizia che hanno effettuato il controllo. È assai più plausibile che l'imputato e il suo nucleo familiare non sentirono il campanello in ragione del sonno profondo in cui versavano. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di applicazione della recidiva.4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. È manifestamente infondato il motivo con cui il ricorrente si duole della mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Al momento della pronuncia della sentenza di appello, resa il 12 ottobre 2021, il reato non era estinto per prescrizione. Data la contestata ed applicata recidiva qualificata, sul periodo corrispondente al massimo edittale di pena detentiva occorre operare un aumento di due terzi; e nella stessa misura va incrementato il prolungamento del termine di prescrizione conseguente alla interruzione. In aggiunta occorre tener conto di sei mesi di sospensione, di cui pure in ricorso si fa menzione. Il fatto fu commesso il 31 agosto 2007; il termine di prescrizione, operato l'aumento di recidiva, è pari a cento mesi. Dall'atto interruttivo è poi decorso nuovamente il termine di prescrizione, con il limite massimo pari a due terzi di esso e quindi pari a sessantasei mesi e venti giorni. La conseguenza è che, a far data dalla commissione del reato, per la prescrizione sarebbe occorsa la consumazione di un periodo complessivo di tredici anni, dieci mesi e venti giorni, ulteriormente incrementati dei sei mesi di sospensione, con l'ulteriore effetto che alla data del 12 ottobre 2021 il termine di prescrizione non era interamente decorso. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato compiuta motivazione e ha illustrato, con logicità di argomenti, le ragioni per le quali è da ritenersi che il controllo di polizia abbia avuto esito negativo non già per'il malfunzionamento del campanello ma per il semplice fatto che nessuno dei componenti il nucleo familiare del ricorrente volle aprire la porta e consentire agli agenti operanti di constatare l'assenza da casa del ricorrente medesimo. La tesi difensiva del sonno profondo in cui sarebbero stati immersi tutti gli abitanti dell'abitazione, che impedì loro di percepire il suono del campanello, è una mera affermazione da nulla concretamente sostenuta, che non può inficiare la tenuta logica della motivazione. 4. Il terzo motivo è pur esso manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato sulle ragioni sottese all'applicazione della recidiva, facendo richiamo alle plurime condanne già riportate dall'imputato, che, a giudizio discrezionale del giudice del merito, delineano una personalità incline al delitto. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore