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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28394/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato ex artt. 110 c.p. e 8 Dlgs. 74/2000, sono inammissibili.

Il motivo dedotto, in punto di vizio di violazione di legge e di motivazione, è manifestamente infondato: si tratta di censure assertive, laddove lamentano una scarsa puntualizzazione degli elementi di prova a carico - sebbene, per vero, le fatture contestate risultano precisamente elencate in imputazione e pure è ben illustrata la valenza di prove dichiarative nonchè di censure generiche, nella parte in cui si lamenta la mancata risposta a doglianze difensive in alcun modo specificate né illustrate nella loro necessaria decisività rispetto alla alterazione dell'equilibrio motivazionale.

Come richiesto perché un vizio possa fondare l'accoglimento di un ricorso per Cassazione.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato ex artt. 110 c.p. e 8 Dlgs. 74/2000, sono inammissibili. Il motivo dedotto, in punto di vizio di violazione di legge e di motivazione, è manifestamente infondato: si tratta di censure assertive, laddove lamentano una scarsa puntualizzazione degli elementi di prova a carico - sebbene, per vero, le fatture contestate risultano precisamente elencate in imputazione e pure è ben illustrata la valenza di prove dichiarative nonchè di censure generiche, nella parte in cui si lamenta la mancata risposta a doglianze difensive in alcun modo specificate né illustrate nella loro necessaria decisività rispetto alla alterazione dell'equilibrio motivazionale. Come richiesto perché un vizio possa fondare l'accoglimento di un ricorso per Cassazione. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28394/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris