CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 38133/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ore 13.30) dal G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Milano ha convalidato il provvedimento emesso in data 13/03/2024 dal Questor1e della stessa città, con cui era stato applicato a GRANATA Roberto, per la durata Ii anni otto, il d.a.spo. ex art. 6 I. n. 401 del 1989, unitamente all'obbligo, applicato per la durata di quattro anni, di presentarsi negli uffici di Polizia trenta minuti brima e dopo l'inizio delle partite disputate dalla squadra dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il GRANATA, a mezzo del pr prio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla compressione del empo concesso all'interessato per difendersi. Con ampi richiami giurisprudenzia i, si deduce la nullità del provvedimento di convalida, emesso alle ore 13.30 del 22/03/2024 e quindi a meno di quarantotto ore dalla notifica, al GRANATA, del provvedimento del Questore, effettuata alle ore 14 del 22/03/2024. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazio e, da parte del G.i.p., dei fatti fatti indicati dall'autorità di P.S., non essendo prese te nel fascicolo processuale la copia della comunicazione della notizia di reato edatta in data 05/02/2023 dalla DIGOS di Milano. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Ge erale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, condivi endo i rilievi compendiati nel primo motivo di ricorso e ritenendo assorbite le ulte iori doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo ordine di dogli nze. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ritiene invero il Collegio di dover dare seguito all'indirizzo nterpretativo, anche di recente ribadito, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazion all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 o e concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inoss rvanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, educibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, su essiva mente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concret e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indi ato» (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01. In senso analo o, cfr. ad es. Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796). In tale prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che, nel ca o di specie, nessuna attività difensiva risulta essere stata espletata durante i decorso del termine dilatorio, né è stato dedotto alcun concreto pregiudizio ri onducibile al mancato rispetto del termine medesimo, da parte del G.i.p. Ciò impo e di ritenere infondata la censura difensiva. 3. E' invece fondato il secondo motivo.Questa Suprema Corte ha invero avuto modo di chiarire c e «in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestaz oni sportive, il disposto dell'art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, ne prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai I oghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizi ne dell'obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, a un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione n n sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, non esime il giudice della convali a dal valutare compiutamente i fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, on e verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la lo o attribuibilità al soggetto, nè dal dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento» (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286 - 01). Per l'assolvimento di tale dovere di compiuta valutazione dei fa ti posti a base del provvedimento del Questore, assume rilievo decisivo a necessaria disponibilità, in sede di convalida, quantomeno dell'informativa di PG. fondante il provvedimento medesimo (nel precedente qui •appena richiamato, si è dato addirittura rilievo alla mancanza nel fascicolo degli atti di P.G compendiati nell'informativa che, invece, era stata ritualmente allegata). Nella specie, come osservato dalla difesa, l'informativa in cuestione non risulta essere stata a disposizione del G.i.p. investito della convalida, che ha del resto richiamato, quale fonte della propria conoscenza dei fa ti, proprio il provvedimento di divieto di accesso con obbligo di prtntazione emanato dal Questore di Milano in data 13/03/2024 (cfr. pag. 1 dell'ordinanza im ugnata): tale richiamo appare peraltro, con ogni evidenza, insufficiente per ritenere effettivamente e compiutamente assolto il dovere giudiziale di "valutare compiutamente i fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza", ind viduato dalla costante elaborazione giurisprudenziale. Deve quindi ritenersi sussistente il denunciato vizio motivazi nale: da ciò consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, I mitatamente all'obbligo di presentazione imposto dal Questore, la cui efficacia v ene in parte qua sospesa. Gli atti devono conseguentemente essere trasmessi al Tribunale di Milano - Ufficio G.i.p., per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] comunicherà il dispositivo della presente sentenz al Questore di Milano.3 • P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz o al G.i.p. del Tribunale di Milano limitatamente all'obbligo di presentazione alla P.G. Sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Milano del 13/03/202 e manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Mil no.