CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1988
Cassazione n. 37305/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1969 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le ricorrenti erano state ritenute responsabili dei delitti di minaccia grave e di porto illecito di armi ed altri oggetti atti ad offendere; Con il primo ed il secondo motivo di gravame, tutte le ricorrenti denunziano, rispettivamente, l'illegalità della pena per mancata considerazione della personalità delle imputate e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Tutti i ricorsi sono inammissibili, perché direttamente proposti e sottoscritti dalle imputate in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 se