CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza, che ha spiegato perché, nella specie, non sia configurabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'l dicembre 2021. Il Consige1estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]:3![OSCURATO:PERSONA] O2M