CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 37332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Pittkl.a(à04(0 Il ricorrentyleduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche. E il caso di rammentare che il giudice, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (ex multis Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]