CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11386/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntepro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore,difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta 22 settembre2022 n. 329;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] nel 2012 concesse in locazione un proprio immobile alConsorzio “Ciaforam”.Allegando la morosità del conduttore chiese ed ottenne dal Tribunale diEnna un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 11.000, pari ai canoni nonversati da luglio 2013 a maggio 2014.2. Il CIAFORAM propose opposizione al decreto sostenendo che:Numero registro generale 27789/2022N.R.G.: 27789/22Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 11386/2026Data pubblicazione 27/04/2026-) il contratto aveva durata di soli sei mesi ed era scaduto a giugnodel 2013, sicché dopo tale data nulla era dovuto;-) il conduttore, scaduto il contratto, aveva cessato di detenerel’immobile.3. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 466 il Tribunale di Enna, previa revoca deldecreto, condannò il Ciaforam a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma dieuro 11.000: non a titolo di canoni scaduti, ma a titolo di risarcimento deldanno per ritardato rilascio, ex art. 1591 c.c..La sentenza fu appellata dal Ciaforam.4. Con sentenza 22.9.2022 n. 329 la Corte d’appello di Caltanissetta rigettòil gravame.La Corte ritenne che:-) la domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio,formulata da [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione e risposta diprimo grado, era ammissibile;-) non vi era prova che il Ciaforam avesse rilasciato tempestivamentel’immobile;-) le prove richieste dal Ciaforam erano inammissibili;-) corretta fu la regolazione delle spese da parte del Tribunale.5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dal Ciaforam conricorso fondato su cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.non ha depositato conclusioni, mentre le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 418 e 447-bis c.p.c.Nell’illustrazione del motivo si deduce che la domanda di condanna alrisarcimento del danno da ritardato rilascio, ex art. 1591 c.c., futardivamente proposta dal conduttore; che il Tribunale nondimeno laNumero registro generale 27789/2022N.R.G.: 27789/22Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 11386/2026Data pubblicazione 27/04/2026accolse ugualmente; che tale errore fu denunciato in appello; che la Corteavrebbe omesso di provvedere su tale censura.1.1. La censura di omessa pronuncia è infondata: la Corte d’appello infattiha esaminato l’ammissibilità della domanda di [OSCURATO:PERSONA], e l’haritenuta ammissibile.1.2. La censura intesa a far valere la nullità processuale è infondata.Il ricorrente in sostanza non contesta che [OSCURATO:PERSONA] potessedomandare in via riconvenzionale la condanna del conduttore al pagamentodell’indennità di occupazione ex art. 1591 c.c., ma sostiene che sarebbedecaduto da tale facoltà, per non avere chiesto tempestivamente, nelcostituirsi, il differimento dell’udienza di trattazione.La censura è infondata, perché muove dall’erroneo presupposto che nelgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, se domandila condanna dell’opponente al pagamento della medesima somma oggettodel decreto ingiuntivo, adducendo però una diversa ragione giuridica, abbiaformulato una “domanda riconvenzionale”.Così non è.Infatti se il creditore, convenuto in opposizione al decreto ingiuntivo, al finedi respingere le pretese dell’opponente adduca una diversa ragione giuridicaa fondamento del proprio credito, fermi restando i fatti dedotti afondamento del decreto ingiuntivo, non sta formulando alcunariconvenzionale, ma solo una domanda subordinata.La differenza è evidente: una domanda riconvenzionale si aggiunge a quellaproposta col decreto ingiuntivo; una domanda subordinata invece sisostituisce a quella proposta col decreto ingiuntivo.In questi casi pertanto la domanda proposta dal creditore opposto vaqualificata come subordinata, e non come riconvenzionale, comeesattamente rilevato dal controricorrente e come già stabilito da questaCorte (Cass. Sez. L., 09/02/1999, n. 1104).Numero registro generale 27789/2022N.R.G.: 27789/22Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 11386/2026Data pubblicazione 27/04/20261.3. Ad abundantiam, rileva inoltre questa Corte che nel presente caso, difronte alla prospettazione dell’opponente, tendente a sostenere la naturatransitoria della locazione, la deduzione in via subordinata che la sommaingiunta - quale che fosse stata la scadenza del contratto - era comunquedovuta a titolo quale indennità di occupazione, costituì una sempreriqualificazione (subordinata) della fattispecie concreta posta a fondamentodel ricorso per decreto ingiuntivo. Ed infatti i fatti materiali dedotti dalcreditore non mutarono: essi erano rappresentati dal permanere deldebitore nel godimento dell’immobile senza pagamento di denaro. Pertantoil qualificare il credito dapprima come “canone” e poi come “risarcimento”ex art. 1591 c.c. non fu che una diversa qualificazione giuridica delmedesimo fatto, come tale sempre ammessa e non contraria alla logicadella identificazione delle domande relative a diritti c.d. eterodeterminati.Non si trattò, dunque, di proposizione di una riconvenzionale ai sensidell’art. 418 c.p.c.2. Il secondo motivo.Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 183 c.p.c..Deduce la ricorrente che tale norma sarebbe stata violata per avere la Corted’Appello ritenuto che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 1591 c.c. fosse consentita dall’art. 183 c.p.c., mentre essa eraimpedita dalle preclusioni stabilite dall’art. 418 c.p.c..2.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo.3. Il terzo motivo.Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1216, 1220, 1590 e1591 c.c..Deduce il ricorrente che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenutosussistente la mora nel rilascio dell’immobile.3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per due ragioni: sia perchél’illustrazione del motivo prescinde totalmente dalle ragioni con le quali laNumero registro generale 27789/2022N.R.G.: 27789/22Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 11386/2026Data pubblicazione 27/04/2026Corte d’appello ha motivato il proprio giudizio; sia perché comunquecensura un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito.4. Il quarto motivo.Col quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c..Secondo il ricorrente era onere del locatore provare sia la mora delconduttore, sia la permanenza di questi nel godimento dell’immobile anchedopo la scadenza del contratto, prove che non sarebbero state fornite.La Corte d’Appello avrebbe inoltre rigettato illegittimamente la richiesta diprova testimoniale diretta a dimostrare il rilascio dell’immobile.4.1. Il motivo è infondato.Quando sia indiscussa l’esistenza del contratto, l’attore ha il solo onere diallegarne l’esistenza e la validità, mentre è onere del convenuto dimostraredi avere puntualmente adempiuto (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533).Tale è, del resto, la regola dettata dall’art. 1218 c.c..4.2. Per quanto attiene, poi, alla. censura rivolta contro il rigetto delleistanze istruttorie, correttamente la Corte territoriale le ha rigettate: per unverso condivisibilmente rilevandone la genericità; per altro verso ritenendoche la circostanza della pretesa consegna fosse smentita dall’offerta reale edal verbale di accesso dell’[OSCURATO:PERSONA].La parte ricorrente omette di criticare tali puntuali affermazioni dellasentenza e ne prescinde.5. Il quinto motivo.Il quinto motivo non contiene una censura, ma solo l’ovvia considerazioneche se fosse accolto il ricorso dovrebbe riformarsi la regolazione delle spese.6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;N.R.G.: 27789/22Camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Numero registro generale 27789/2022Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 11386/2026Data pubblicazione 27/04/2026(-) condanna il Consorzio CIAFORAM alla rifusione in favore di InnocenzoDiana delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nellasomma di euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forensee spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente in favore dell’ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])