CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e FlaviaCostantini che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 29 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettatol’istanza di differimento pena facoltativo e nelle forme della detenzione domiciliarepresentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX, detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] circondariale diNapoli Secondigliano.Ha rilevato la mancanza del requisito sanitario essendo il detenuto affetto da patologienon particolarmente gravi da richiedere costanti contatti con presidi sanitari territoriali.Quanto al disturbo della personalità, ha richiamato il contenuto delle relazionipsichiatriche acquisite e di quanto in esse diagnosticato, oltre che delle successive richiestedi individuazione di un Istituto penitenziario maggiormente idoneo alle condizioni di salutedel ricorrente.Preso atto del trasferimento de detenuto a Secondigliano, proveniente da Poggioreale,con decorrenza del 14 maggio 2025 ha dato conto della relazione sanitaria proveniente dalprimo Istituto dalla quale è risultato un costante monitoraggio delle condizioni di salute,anche in conseguenza di gesti autolesivi più volte posti in essere, l’assenza di un imminentepericolo di vita, la possibile gestione del detenuto in ambiente carcerario.Ha, inoltre, segnalato la presenza di precisi indicatori di pericolosità sociale in ragionedelle condanne riportate, della irregolarità della condotta intramuraria (caratterizzata da circaventicinque illeciti disciplinari), del possesso, nel novembre 2024, di un telefono cellulare.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzodei propri difensori di fiducia, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione dilegge, mancanza e illogicità della motivazione.L’istanza di differimento della pena era stata presentata a ragione delle gravi patologiepsichiatriche che affliggono il detenuto («disturbo borderline della personalità grave contossicodipendenza»).La valutazione del Tribunale, tuttavia, si è fermata ai presupposi ai quali l’art. 147 cod.pen. riconduce la possibilità del differimento facoltativo non avvedendosi, i giudici di merito,che, con memoria del 2 settembre 2024, l’istanza era stata avanzata anche a norma dell’art.146 cod. pen. sulla scorta della rilevata impossibilità di fronteggiare la patologia in regimedetentivo.A tale scopo, era stata allegata documentazione attestante la condizione ingravescentedella patologia psichiatrica tale da giustificare l’invio del paziente in un centro di cura.Dalla valutazione del Tribunale di sorveglianza è stato omesso l’esame della relazionesanitaria del 19 novembre 2024 dell’ASL Napoli 1 Centro che ha attestato l’impossibilità digestire XXXXXXX in stato di detenzione.Con altra relazione del 3 febbraio 2025 la medesima ASL ha certificato il serio pericoloper l’incolumità che corre il detenuto alla luce dei gesti di autolesionismo; proprio a causa diun recente episodio del genere è stato ricoverato il 28 giugno 2025 presso l’OspedaleCardarelli di Napoli.Peraltro, l’ASL di Caserta ha individuato una RSA idonea a trattare la patologia dellaquale è affetto il detenuto giusta nota del 26 maggio 2025 richiesta dal Tribunale disorveglianza e dallo stesso disattesa.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Il differimento facoltativo della pena anche nelle forme della detenzione domiciliaresurrogatoria ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. è concedibile qualora unapena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita contro chi si trovi in condizionidi grave infermità fisica.Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’istituto èapplicabile, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., quandoricorra almeno una delle seguenti condizioni: stato patologico del detenuto che configuri unaprognosi infausta quoad vítam ravvicinata; affezione che determini la probabilità di rilevanticonseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili inregime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11ord. pen. (così Sez. 1, n. 37216 del 5/3/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del5/7/2011, Vardaro, Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv.218229); condizioni di salute talmente gravi da porre l’espiazione della pena in contrasto conil senso di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipareconsapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 3 24/1/2011, Buonanno, Rv.249966; Sez. 1, n. 22373 del 8/5/2009, Aquino, Rv. 244132), tenuto conto della durata dellapena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n.53166 del 17/10/2018, Cina', Rv. 274879).I presupposti possono individuarsi sia nella gravità oggettiva della malattia, che implichiun serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre conseguenze dannose,sia nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti più efficaci rispetto aquelli che possono essere prestati in regime di detenzione.In virtù dei principi di indefettibilità della pena e di uguaglianza dei cittadini dinanzi allalegge, l’interpretazione deve essere rigorosa.Ancora, viene affermata la necessità che l’infermità o la malattia siano tali da comportareun serio pericolo di vita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure medichenell’ambito carcerario, o, comunque, da far sì che l’espiazione della pena, per le sofferenzeaggiuntive, eccessive e ingiustificate che ne derivano, avvenga in aperto dispregio del dirittoalla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti(Sez. 1, n. 5732 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rossodivita, Rv. 254509; Sez. 1 n. 972 del 14/01/2011,Rilevano patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con ilsenso di umanità cui si ispira l’art. 27 Cost., dovendosi avere riguardo a ogni stato morbosoo decadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di unasoglia di dignità da rispettarsi pure nelle condizioni di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373del 2009, cit.).La valutazione deve essere compiuta con riguardo alla situazione concreta del detenuto,tenendo conto di tutte le allegazioni dallo stesso prodotte.In tal senso depone l’affermazione del condiviso principio per cui «in tema di differimentodella pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, iltribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologicodell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, inconcreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonchél'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico» (fra le molte, Sez. 1, n.49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458).3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto a tali principiprendendole analiticamente in considerazione e compiendo un esame completo dellasituazione sanitaria sulla scorta delle relazioni aggiornate e recenti.Ha rilevato la mancanza del requisito sanitario essendo il detenuto affetto da patologienon particolarmente gravi da richiedere costanti contatti con presidi sanitari territoriali.La condizione del detenuto è caratterizzata da patologie fisiche che non presentanoconnotazioni di particolare gravità, per come risulta dalle relazioni sanitarie del 3 febbraio2025, 12 marzo 2025, 6 marzo 2025 e da quella del 14 maggio 2025 della DirezioneSanitaria della [OSCURATO:PERSONA] di Secondigliano.Quanto al disturbo della personalità, il Tribunale di sorveglianza ha richiamato ilcontenuto delle relazioni psichiatriche acquisite e di quanto in esse diagnosticato, oltre chedelle successive richieste di individuazione di un Istituto penitenziario maggiormente idoneoalle condizioni di salute del ricorrente.Preso atto del successivo trasferimento a Secondigliano con decorrenza del 14 maggio2025 ha dato conto della relazione sanitaria proveniente da tale Istituto dalla quale è risultatoun costante monitoraggio delle condizioni di salute, anche in conseguenza di gesti autolesivipiù volte posti in essere, l’assenza di un imminente pericolo di vita, la possibile gestione deldetenuto in ambiente carcerario.Ha, inoltre, segnalato la presenza di precisi indicatori di pericolosità sociale in ragionedelle condanne riportate, della irregolarità della condotta intramuraria (caratterizzata da circaventicinque illeciti disciplinari), del possesso, nel novembre 2024, di un telefono cellulare.Il ricorso insiste sui profili che riguardano gli aspetti sanitari, non riuscendo a cogliere,tuttavia, violazioni di legge o evidenti carenze motivazionali su profili decisivi, tenuto contodella disamina completa delle condizioni di salute.Si pretende di individuare limi ricostruttivi invocando documentazione sanitaria, in granparte, preesistente a quella esaminata dal Tribunale di sorveglianza.Il ricorso, inoltre, evoca l’omessa pronuncia su un’istanza ai sensi dell’art. 146 cod. pen.che appare generica, in ragione del fatto che l’esclusione delle condizioni per il differimentoobbligatorio è sostanzialmente obbligata laddove siano escluse quelle per il differimentofacoltativo.Né risulta che sia stata formulata espressamente una richiesta di differimentoobbligatorio.Infine, va detto che il profilo della pericolosità sociale del detenuto, sul quale, pure,l’ordinanza si sofferma, non è stato, in alcun modo, oggetto di censura da parte delricorrente; a tale proposito, si rileva che, ai sensi dell’art. 147, quarto comma, cod. pen., lapresenza di indici di pericolosità sociale costituisce un elemento ostativo al differimentofacoltativo dell’esecuzione della pena.4. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.