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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12239/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 13/11/2025, la Corte di appello di Napoli ha respinto larichiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ilquale è stato sottoposto dal 26/05/2021 al 03/11/2021 alla misura cautelaredegli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. n.309 del 1990, dal quale è stato assolto con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile in data 14/09/2022.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc. pen.

Ritiene che la Corte territoriale abbia reso una motivazione apoditticae manifestamente illogica, avendo incentrato la propria valutazione su elementiesclusi dal giudice del merito, il quale ha affermato che la mera frequentazioneda parte del [OSCURATO:PERSONA] della casa della compagna non è circostanza dalla quale sipossa desumere oltre ogni ragionevole dubbio la sua compartecipazione, intermini di contributo fattuale o morale, alla detenzione della droga; che, dunque,il provvedimento impugnato compie un evidente travisamento dei fatti, laddoveafferma che il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell’attività illecita svolta da NicolinaTessitore, tenuto conto che non viveva più in quella abitazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è destituito di fondamento.1.1.

Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato inrelazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiustadetenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui ilgiudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento delbeneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito lavalutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deveessere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez.

U, 28/11/2013, n. 51779,Nicosia, Rv.

Rv. 257606 – 01, in motivazione).

Si tratta all’evidenza di unavalutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dalgiudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima èfinalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad operadell’imputato.

Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stessomateriale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se lecondotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiustadetenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altruierrore) alla produzione dell’evento "detenzione”.

A tal fine il giudice dellariparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nelprocesso, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno dellecondizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo,compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto allariparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.268952 – 01).

Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudicedi merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvicausa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatoridisponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e, come si accennava,secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguitonel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solose sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01).

Invero, nelgiudizio di riparazione, è proprio l’accertato rapporto di causa-effetto chelegittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva,comunque legittima, dell’imputato.

Trattasi di accertamento che va svoltotenendo presente la condotta tenuta dall’istante sia anteriormente chesuccessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momentodella legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U,n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 – 01).1.2.

Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare soloquanto è stato affermato e negato in quest’ultimo e, comunque, non puòprovate dal giudice della cognizione; diversamente, uno spazio di manovra piùampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono stateescluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate.

In altri termini, lasentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto diriferimento per il giudice della riparazione quanto all’accertamento storico deglielementi acquisiti al processo di cognizione.

Dunque, la condizione ostativa alriconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedentedato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che nonsiano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere ditipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali daaver determinato l’imputazione, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue,connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all’esternocome contiguità criminale) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio,all’autoincolpazione o al silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi o ancora almendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordineall’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenzadi essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018,Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv.270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella,Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 263197 – 01).1.3.

Come si accennava, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, lacolpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, può ravvisarsi anche inrelazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente,detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri disolidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o allecose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre chel’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attivitàcriminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avereoggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il conniventenon intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse aconoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 – 02;Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 – 01).1.4.

Così circoscritto il perimetro applicativo dell’art. 314 cod. proc. pen.all’interno del quale occorre muoversi, si osserva che il provvedimentoimpugnato ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendoindividuato le condotte gravemente colpose poste in essere dal Montellanell’atteggiamento connivente che ha rafforzato la volontà criminosa dellacompagna [OSCURATO:PERSONA].

Invero, la Corte territoriale ha desunto laconoscenza dell’illecita attività da quest’ultima posta in essere da plurimielementi: innanzitutto, dalla assidua frequentazione dell’abitazione, dove fino apoco tempo prima viveva in pianta stabile unitamente alla compagna; in secondoluogo, dalla presenza all’interno della abitazione di un impianto divideosorveglianza, che permetteva di controllare l’accesso alla strada a fondochiuso ove era ubicata la casa, che aveva consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di liberarsidella sostanza stupefacente detenuta all’arrivo della polizia giudiziaria; nonultimo, dalla circostanza che il ricorrente è stato condannato per reati in materiadi stupefacenti commessi in concorso con la [OSCURATO:PERSONA], elemento questo che èindicativo della conoscenza del settore delinquenziale in cui operava la donna.Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono stateescluse dal giudice dell’assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condottedescritte nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamentevalutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penaleresponsabilità dell’imputato.Orbene, la frequentazione assidua dell’abitazione nella consapevolezzadell’esistenza del menzionato impianto di videosorveglianza, unitamente aglistretti rapporti intercorrenti con la [OSCURATO:PERSONA], che lo invitava ad intervenireimmediatamente per presenziare alla perquisizione domiciliare, costituiscecomportamento gravemente colposo, che può esser preso in considerazione nelgiudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbia costituito ilpresupposto che, con il concorso dell’errore dell’autorità procedente, ha creato lafalsa apparenza della sua configurabilità come reato.Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che quelle condotte abbianocreato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuitocausalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare,essendo connotate quantomeno da una forte ambiguità, tale da far sospettare ilcoinvolgimento di chi le ha tenute nel reato per cui si procedeva.In conclusione, i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] hanno determinato unasituazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità,fattispecie di reato (nella specie, quella di illecita detenzione di sostanzastupefacente) ed a generare interpretazioni erronee da parte dell’Autorità (Sez.4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 – 01).2.

Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 13/11/2025, la Corte di appello di Napoli ha respinto larichiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ilquale è stato sottoposto dal 26/05/2021 al 03/11/2021 alla misura cautelaredegli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. n.309 del 1990, dal quale è stato assolto con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile in data 14/09/2022.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc. pen. Ritiene che la Corte territoriale abbia reso una motivazione apoditticae manifestamente illogica, avendo incentrato la propria valutazione su elementiesclusi dal giudice del merito, il quale ha affermato che la mera frequentazioneda parte del [OSCURATO:PERSONA] della casa della compagna non è circostanza dalla quale sipossa desumere oltre ogni ragionevole dubbio la sua compartecipazione, intermini di contributo fattuale o morale, alla detenzione della droga; che, dunque,il provvedimento impugnato compie un evidente travisamento dei fatti, laddoveafferma che il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell’attività illecita svolta da NicolinaTessitore, tenuto conto che non viveva più in quella abitazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è destituito di fondamento.1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato inrelazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiustadetenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui ilgiudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento delbeneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito lavalutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deveessere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779,Nicosia, Rv. Rv. 257606 – 01, in motivazione). Si tratta all’evidenza di unavalutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dalgiudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima èfinalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad operadell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stessomateriale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se lecondotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiustadetenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altruierrore) alla produzione dell’evento "detenzione”. A tal fine il giudice dellariparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nelprocesso, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno dellecondizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo,compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto allariparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.268952 – 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudicedi merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvicausa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatoridisponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e, come si accennava,secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguitonel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solose sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01). Invero, nelgiudizio di riparazione, è proprio l’accertato rapporto di causa-effetto chelegittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva,comunque legittima, dell’imputato. Trattasi di accertamento che va svoltotenendo presente la condotta tenuta dall’istante sia anteriormente chesuccessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momentodella legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U,n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 – 01).1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare soloquanto è stato affermato e negato in quest’ultimo e, comunque, non puòprovate dal giudice della cognizione; diversamente, uno spazio di manovra piùampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono stateescluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate. In altri termini, lasentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto diriferimento per il giudice della riparazione quanto all’accertamento storico deglielementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizione ostativa alriconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedentedato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che nonsiano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere ditipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali daaver determinato l’imputazione, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue,connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all’esternocome contiguità criminale) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio,all’autoincolpazione o al silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi o ancora almendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordineall’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenzadi essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018,Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv.270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella,Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 263197 – 01).1.3. Come si accennava, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, lacolpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, può ravvisarsi anche inrelazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente,detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri disolidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o allecose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre chel’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attivitàcriminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avereoggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il conniventenon intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse aconoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 – 02;Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 – 01).1.4. Così circoscritto il perimetro applicativo dell’art. 314 cod. proc. pen.all’interno del quale occorre muoversi, si osserva che il provvedimentoimpugnato ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendoindividuato le condotte gravemente colpose poste in essere dal Montellanell’atteggiamento connivente che ha rafforzato la volontà criminosa dellacompagna [OSCURATO:PERSONA]. Invero, la Corte territoriale ha desunto laconoscenza dell’illecita attività da quest’ultima posta in essere da plurimielementi: innanzitutto, dalla assidua frequentazione dell’abitazione, dove fino apoco tempo prima viveva in pianta stabile unitamente alla compagna; in secondoluogo, dalla presenza all’interno della abitazione di un impianto divideosorveglianza, che permetteva di controllare l’accesso alla strada a fondochiuso ove era ubicata la casa, che aveva consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di liberarsidella sostanza stupefacente detenuta all’arrivo della polizia giudiziaria; nonultimo, dalla circostanza che il ricorrente è stato condannato per reati in materiadi stupefacenti commessi in concorso con la [OSCURATO:PERSONA], elemento questo che èindicativo della conoscenza del settore delinquenziale in cui operava la donna.Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono stateescluse dal giudice dell’assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condottedescritte nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamentevalutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penaleresponsabilità dell’imputato.Orbene, la frequentazione assidua dell’abitazione nella consapevolezzadell’esistenza del menzionato impianto di videosorveglianza, unitamente aglistretti rapporti intercorrenti con la [OSCURATO:PERSONA], che lo invitava ad intervenireimmediatamente per presenziare alla perquisizione domiciliare, costituiscecomportamento gravemente colposo, che può esser preso in considerazione nelgiudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbia costituito ilpresupposto che, con il concorso dell’errore dell’autorità procedente, ha creato lafalsa apparenza della sua configurabilità come reato.Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che quelle condotte abbianocreato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuitocausalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare,essendo connotate quantomeno da una forte ambiguità, tale da far sospettare ilcoinvolgimento di chi le ha tenute nel reato per cui si procedeva.In conclusione, i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] hanno determinato unasituazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità,fattispecie di reato (nella specie, quella di illecita detenzione di sostanzastupefacente) ed a generare interpretazioni erronee da parte dell’Autorità (Sez.4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 – 01).2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12239/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris