CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17514/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione alla richiesta di sostituzione della pena avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed alla eventuale riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 323-bis sollecitata da [OSCURATO:PERSONA]; udito l'[OSCURATO:PERSONA] per conto dell'Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle parti civili Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consiglio della presidenza della Giustizia Tributaria; uditi gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza di primo grado, nei termini di seguito indicati. 1.1. Confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di corruzione per l'esercizio di una funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.) (capi 5 e 6), avendo ritenuto provato che la seconda, ragioniera commercialista, avesse fatto da tramite affinché [OSCURATO:PERSONA], Giudice componente della XII sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, si mettesse a disposizione, dietro compenso, del primo, imprenditore agricolo, in particolare, adoperandosi nel prestare consulenza per la redazione di ricorsi tributari e cercando di realizzare un incontro, per carpire informazioni riservate, con altro componente della Commissione tributaria regionale relatore delle cause del [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Riduceva ad un anno la pena accessoria della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione disposta ex art. 32-quater cod. pen. nei confronti di entrambi gli imputati. 1.3. Premesso che a [OSCURATO:PERSONA] era poi stato contestato di aver richiesto e sollecitato suo marito, [OSCURATO:PERSONA], impiegato dell'Agenzia delle entrate di Bologna, ad effettuare reiterati accessi, ovvero, dopo un accesso legittimo, a trattenersi nel sistema, in violazione dei limiti e delle condizioni risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata per i reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.) e rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.) (capi 11 e 12) commessi fino al 28/08/2015, in quanto estinti per prescrizione, rideterminando di conseguenza la pena nei suoi confronti. 1.4. La Corte d'appello confermava, inoltre, la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 321) (capo 7, da valutare congiuntamente al capo 8), già dipendente dell'Agenzia delle entrate, per aver svolto attività di mediazione tra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e il già citato [OSCURATO:PERSONA] il quale, in cambio di forniture di prodotti alimentari di particolare valore commerciale (tre prosciutti in tre diverse occasioni), oltre che della promessa di una somma di denaro, poneva in essere, reiteratamente, atti contrari ai doveri d'ufficio, rendendo consulenza tributaria sia in relazione ad alcuni accertamenti fiscali a carico della società "[OSCURATO:SOCIETA].", per i quali erano pendenti ricorsi in secondo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale (procedimenti per i quali si attivava anche per fornire informazioni riservate in merito alla sezione e ai giudici assegnatari), sia in relazione alla decisione di [OSCURATO:PERSONA] di trasferire la residenza fiscale dall'Italia a Montecarlo. 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti tre motivi (come di seguito rinumerati). 2.1. Errata applicazione degli artt. 318 e 321 cod. pen., quanto alla ritenuta messa a disposizione della pubblica funzione a favore del privato. Dopo ampia ricostruzione della vicenda concreta attraverso gli atti processuali, si revoca in dubbio la rilevanza penale delle attività definite nell'imputazione di "consulenza tributaria" illecitamente fornita dal [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, si rileva che, secondo la pronuncia impugnata, la "messa a disposizione" sarebbe consistita: nel suggerimento da parte del Giudice tributario [OSCURATO:PERSONA] di proporre ricorso per Cassazione allo scopo di creare il presupposto per predisporre egli stesso l'istanza di sospensiva della esecutività della sentenza tributaria di secondo grado; nell'interessamento da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per l'individuazione, a tal fine, di un avvocato cassazionista e per l'importo della parcella di quest'ultimo; nella prestazione, sempre da parte del [OSCURATO:PERSONA], della consulenza per la redazione di un ricorso tributario; nell'aver cercato di organizzare un incontro per carpire informazioni riservate con il giudice di un'altra sezione della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:PERSONA]; nell'aver cercato di avere informazioni sulle tempistiche del deposito della decisione di sospensiva presso la cancelleria della Commissione stessa. Ciascun elemento sarebbe però contraddetto dalle risultanze probatorie (nel corso della telefonata del 10/02/2016 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] veniva espresso soltanto un auspicio che la causa giungesse sulla scrivania del Giudice tributario, senza alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] ne fosse partecipe; come risulta dalla dichiarazioni della ragioniera [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] mai predispose l'istanza di sospensiva ma, semmai, inviò un semplice prospetto privo peraltro di dati; l'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] presso i giudici assegnatari della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:PERSONA] e in relazione al deposito della decisione fu smentita dalle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, la fattispecie dell'art. 318 cod. pen. richiede che i comportamenti siano espressione diretta o indiretta della pubblica funzione esercitata dal corrotto, dovendosi trattare di atti che rientrano nelle competenze dell'ufficio (Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060).Ciò, nel caso di specie, non era. La giurisprudenza di legittimità ravvisa infatti una carenza funzionale del pubblico ufficiale addirittura nel caso di appartenenza al medesimo ufficio, ma a differente sezione (Sez. 6, n. 7731 del 12/02/2016, Pasini, Rv. 266543), precisando che la redazione di ricorsi amministrativi per conto di privati da parte di amministratore comunale addirittura contro sanzioni comminate da funzionari della sua stessa amministrazione non comporta l'esercizio di poteri funzionali del pubblico ufficiale. Di conseguenza, anche ammesso — assunto controverso — che [OSCURATO:PERSONA] avesse predisposto l'istanza di sospensiva poi firmata e depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non comportando tale attività, definita nello stesso capo di imputazione "consulenza tributaria", l'attivazione di poteri funzionali dell'ufficio cui il [OSCURATO:PERSONA] apparteneva, deve escludersi la configurabilità del delitto. E lo stesso vale per l'indicazione dell'opportunità di ricorrere per Cassazione, dell'indicazione del nominativo dell'avvocato cassazionista e dell'onorario di quest'ultimo. Del pari, Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935 conferma che non è possibile attribuire rilevanza penale alla condotta del pubblico ufficiale che sollecita il compimento di un atto da parte di altro pubblico ufficiale trattandosi di condotta commessa in occasione dell'ufficio. Nel caso di specie, d'altronde, non era ipotizzabile alcuna forma di sollecitazione di compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio da parte di altri pubblici ufficiali, non essendo stata provata neppure la richiesta di informazioni sugli orientamenti della sezione, del tutto esclusa dall'interessato Massari. Tale giudizio troverebbe inoltre conferma nella valutazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare. 2.2. Errata applicazione degli artt. 318 e 321 cod. pen. quanto all'individuazione del cosiddetto pactum sceleris, nonché della dazione o della promessa e relativa accettazione di denaro o altra utilità. La Corte d'appello afferma erroneamente che le difese avrebbero cercato di spostare la conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] ad epoca successiva alla presentazione del ricorso per Cassazione, mentre il [OSCURATO:PERSONA] si recò presso lo studio della [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di questa la quale gli chiese un parere, a titolo di amicizia, nell'interesse del suo cliente. Ancora, il [OSCURATO:PERSONA] si limitò ad affermare che fosse opportuno proporre ricorso per Cassazione e si offrì di individuare un avvocato cassazionista, dal momento che quelli già autonomamente contattati dal [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto parcelle per quest'ultimo troppo esose. La Corte d'appello reputa poi inverosimile che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivolto al [OSCURATO:PERSONA] conoscendone soltanto il nome di battesimo, considerato che si trattava di ottenere una sospensiva della condanna al pagamento delle cartelle esattoriali: operazione ritenuta da tutti eccezionale e dotata di minime chance di successo. In realtà, che le possibilità di successo fossero minime non era noto al [OSCURATO:PERSONA] il quale lo apprese soltanto nel corso di una telefonata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data successiva all'incontro, e cioè il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Oltretutto, nel corso di tale telefonata il [OSCURATO:PERSONA] mostrò sorpresa, visto che analoga istanza relativa all'annualità 2009 era stata invece accolta. Né è provato che il ricorrente fosse stato informato in precedenza dal suo avvocato delle ritenute scarse possibilità di successo dell'iniziativa. La Corte d'appello dimenticherebbe poi che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti soltanto con la [OSCURATO:PERSONA], la quale gli procurò l'incontro in oggetto. Non è dunque affatto inverosimile che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato presentato al [OSCURATO:PERSONA] semplicemente come esperto della materia. I giudici di secondo grado avrebbero inoltre dato per scontata l'esistenza del pactum scelerus, quasi fosse in re ipsa alla luce delle condotte di consulenza tributaria che la Corte ritiene accertate, sovrapponendo in tal modo il piano dell'esistenza dell'accordo corruttivo con quello dell'oggetto di tale ipotetico accordo, che non viene mai provato in quanto tale, se non attraverso il richiamo al contenuto di due conversazioni, rispettivamente del 05/02/2016 e del 06/02/2016 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Tali conversazioni avevano però un contenuto generico, desumendosi da esse, al limite, che il [OSCURATO:PERSONA] non conosceva o non aveva stima dell'avvocato (Della Valle) cui il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso un mero auspicio che il ricorso pervenisse alla sua sezione: non certo elementi atti a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] fosse al corrente di tale auspicio o pretesa intenzione. Ancora, nella sentenza è riportata una telefonata, tra gli stessi interlocutori, del 12/02/2016, nel corso della quale, secondo la Corte di appello, i due avrebbero fatto riferimento al pagamento di un acconto della controprestazione dell'impegno preso nella stesura della istanza. È tuttavia evidente che i soggetti intercettati non si riferissero a somme di denaro ma a documenti o conteggi che devono essere inviati via email e che occorrevano al [OSCURATO:PERSONA] per completare la predisposizione della predetta bozza di istanza. Così come sarebbe stata fraintesa altra telefonata del 17/02/2016 da cui non si evince alcuna richiesta di compensi al [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario, con un certo scontento del [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe fatto altro che ringraziare. D'altro canto, i Giudici di merito hanno valorizzato unicamente la disponibilità e la finalità del pubblico ufficiale, senza mai argomentare in ordine alla consapevolezza e alla disponibilità del preteso corruttore, il cui intervento non è provato. Ciò, nonostante la corruzione rappresenti un reato a concorso necessario. 5 M. Nessun elemento emerge neanche dalle telefonate del 22/02/2016, pure ritenute dai Giudici di secondo grado dimostrative di un pagamento intervenuto in esecuzione di un accordo corruttivo. Nessuna prova v'è, poi, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse tentato di avvicinare il collega Massari la mattina dell'udienza, 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'ultimo elemento citato dalla Corte d'appello a sostegno dell'esistenza dell'accordo corruttivo è la conversazione del 29/07/2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e il suo difensore [OSCURATO:PERSONA], nella quale, tuttavia, non si fa cenno ad un accordo, tantomeno corruttivo. In conclusione sul punto, i Giudici di merito hanno ritenuto l'esistenza del reato senza in alcun modo enuclearne gli elementi costitutivi. 2.3. Omessa motivazione riguardo alla prova del pactum sceleris, nonché dell'adozione ovvero della promessa di denaro o altra utilità, ovvero contraddittorietà della motivazione quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nonché manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della funzione pubblica svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Del primo aspetto si è già detto. Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la richiesta concerneva l'acquisizione della testimonianza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], intermediario tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Della Valle, nonché l'acquisizione della documentazione concernente la completa definizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle cartelle esattoriali relative alle annualità del 2007, 2008, 2009. La prima richiesta, relativa ad elemento decisivo, in quanto necessaria a chiarire la natura dei rapporti tra il Forte, il [OSCURATO:PERSONA] e il Della Valle, e valorizzata in entrambe le pronunce di merito, è stata respinta perché la Corte d'Appello ha ritenuto il tenore delle email in atti auto-esplicativo, nonostante la contraria valutazione del Tribunale. Decisiva era anche la documentazione concernente la definizione in sede tributaria delle pendenze riguardanti, per la medesima vicenda, il [OSCURATO:PERSONA], la moglie e l'azienda agricola. Nel rigettare la relativa richiesta, la Corte trascura infatti che, come anche dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], una sospensiva non avrebbe risolto le pendenze del [OSCURATO:PERSONA] con l'Agenzia delle Entrate e che il [OSCURATO:PERSONA] sperava soltanto che la sospensiva gli avrebbe consentito di discutere con l'Agenzia, una volta che tutte le posizioni fossero definite, in modo da fare proposte fondate su importi attendibili. La richiesta aveva quindi l'obiettivo di documentare che la conciliazione era poi avvenuta per tutte le annualità in questione e, di conseguenza mirava ad illuminare l'atteggiamento psicologico del ricorrente, che non aspirava ad un trattamento di favore, bensì ad una pronuncia che gli evitasse di anticipare somme per lui molto ingenti e a discutere, invece, con l'Agenzia in sede di accertamenti. Carente e illogica sarebbe, infine, la replica della Corte d'appello alle deduzioni sulla mancata conoscenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della funzione pubblica di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ha presentato ricorso, per il tramite del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti quattro motivi. 3.1. Errata applicazione degli articoli 321 e 318 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Non è possibile configurare il delitto di corruzione in capo al [OSCURATO:PERSONA]. L'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] sull'orientamento del collegio in merito alle istanze di sospensiva e, più in generale, sull'andamento della controversia che era stata sottoposta al suo vaglio rimane nell'alveo della consulenza e non può rappresentare, ex se, una vendita anticipata e futura della funzione, in mancanza di elementi che consentano di prevedere concretamente che la trattazione della sospensiva sarebbe stata assegnata proprio al [OSCURATO:PERSONA]. Non è cioè possibile anticipare la soglia dell'intervento penale a colpire una condotta di mero interessamento. L'attività di consulenza prestata dal [OSCURATO:PERSONA] era d'altronde estranea ai suoi doveri d'ufficio e agli atti dell'ufficio e non poteva, quindi, considerarsi atto dell'ufficio. E comunque, il ritenuto asservimento dell'attività del [OSCURATO:PERSONA] alla cura della posizione del [OSCURATO:PERSONA] - desunto, in sostanza, dalle ulteriori informazioni ricercate dal primo - non poteva essere noto all'imputata, essendo state tali condotte assunte in autonomia dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] e non essendo state condivise, né prima né dopo, con la ricorrente. In realtà, la controversia tributaria del [OSCURATO:PERSONA] presentava oggettivi caratteri di complessità sicché l'imputata chiedeva al [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva risalenti rapporti di amicizia, consigli per individuare possibili opportune soluzioni, tra cui il deposito di un ricorso per la sospensiva di un provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione regionale. I consigli del [OSCURATO:PERSONA] non aggiungevano però nulla alle strategie difensive già individuate da altri professionisti. Lo stesso tipo di consulenza era stato peraltro già fornito ad altro cliente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ma il Tribunale, a fronte della stessa attività svolta dalla ragioniera commercialista nei due casi, è giunto a conclusioni opposte, assolvendo in relazione alla vicenda del Velardi e condannando per quella del [OSCURATO:PERSONA], sulla base del presupposto che l'imputata, in tal ultimo caso, avesse offerto al suo cliente un servizio aggiuntivo, ovvero la disponibilità "a 360 0" del Giudice 7 [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del privato. Mentre, in realtà, l'attività dell'imputata è stata identica in entrambe le situazioni. Non sana tale disparità di trattamento la telefonata tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] né la ritenuta riscossione dal cliente di denaro destinato al [OSCURATO:PERSONA] e consegnato tramite il [OSCURATO:PERSONA]. Dalla telefonata del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si desume, infatti, la consapevolezza di un accordo corruttivo, la stessa consistendo in un mero contatto con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (tramite di [OSCURATO:PERSONA]) per attività di consulenza. In particolare, la dazione di danaro al [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] è stata inferita da un presunto incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a sua volta desunto da una sequenza di telefonate a contenuto generico. Peraltro, anche a ritenere avvenuto l'incontro, non sarebbe stata conseguita la prova che il denaro sia stato corrisposto a fini corruttivi piuttosto che a titolo di compenso per la consulenza richiesta. Come nel "caso Velardi", la professionista si sarebbe, quindi, limitata a mettere i clienti in contatto con il Giudice per la consulenza. 3.2. Errata applicazione del' art. 326 cod. pen. e relativo vizio di motivazione. Sez. U n. 4694 del 27/10/2011 (dep. 2012), Casani, Rv. 251270, hanno precisato che il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 cod. pen.) riveste la natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto. Ne consegue che il reato non sussiste quando le notizie d'ufficio ancora segrete siano state rivelate a persone autorizzate a riceverle ovvero a soggetti che le abbiano già conosciute. La Corte d'appello ha asserito in modo apodittico che le informazioni fornite da Giannangeli alla moglie [OSCURATO:PERSONA] non erano generiche, senza esaminare ogni singola posizione dei contribuenti indicati (in alcuni casi si trattava peraltro di comunicazione di meri codici fiscali per il cui calcolo la stessa [OSCURATO:PERSONA] forniva i dati al Giannangeli). I Giudici di secondo grado hanno inoltre trascurato l'argomentazione difensiva relativa all'attività professionale della ricorrente nell'interesse dei suoi clienti, omettendo di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] agiva per incarico degli stessi, quale loro delegata e rappresentante. Né hanno considerato che quelle informazioni, riferite a dati fiscali reddituali e patrimoniali dei suoi clienti, potessero essere già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], avendo in alcune ipotesi assunto l'incarico di provvedere lei stessa alla compilazione delle dichiarazioni degli altri atti fiscali oggetto delle visure. L'imputata, essendo iscritta all'albo dei tributaristi e dei revisori contabili, quale intermediaria, poteva, infatti, accedere per delega dell'agenzia delle entrate ai cassetti fiscali dei suoi clienti.Dunque, le informazioni relative ai contribuenti elencati al capo 12) non apportano nessuna informazione ulteriore rispetto a quelle di cui era già in possesso in ragione della sua attività professionale. Mancherebbe, quindi, lo stesso oggetto del reato. 3.3. Vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato di accesso abusivo ad un sistema informatico del marito e omessa motivazione in rapporto a un motivo di appello. La Corte d'appello ha ignorato le deduzioni difensive relative al concorso dell'imputata in tutti i presunti accessi abusivi contestati al coniuge Giannangeli. Pur ritenendo accertato che il marito della [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato plurimi accessi anche in autonomia, la Corte d'appello ha considerato l'imputata concorrente nel reato contestato al Giannangeli per aver sollecitato la totalità degli stessi. Inoltre, non ha risposto alle deduzioni difensive sulla mancanza dell'elemento soggettivo (né dalla complessiva argomentazione della sentenza è possibile desumere quale sia il motivo della omessa risposta). 3.4. Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva. All'udienza tenutasi davanti alla Corte d'appello in data 24/02/2023, nelle conclusioni proposte nell'interesse della propria assistita, il difensore chiedeva la sostituzione della pena. La Corte d'appello, subito dopo la lettura del dispositivo, avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto, ed invece ha del tutto ignorato la richiesta difensiva. 4. Avverso la sentenza ha presentato ricorso, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi. 4.1. Errata applicazione dell'articolo 318 cod. pen. Premesso che la elargizione in salumi aveva un valore meno che risibile per un produttore quale [OSCURATO:PERSONA], in presenza di donativi di modico valore, deve usarsi un particolare rigore nel dimostrare il sinallagma della fattispecie di corruzione per lo svolgimento della funzione. Inoltre, l'attività al cui compimento l'elargizione è funzionalizzata deve essere identificata e possibile in concreto, non già meramente auspicabile ed eventuale, difettando, diversamente, il requisito della proporzionalità tra le prestazioni. Se la condotta del funzionario resta evanescente, essa è, per contro, insuscettibile di mettere in pericolo il bene giuridico tutelato. Nel caso di specie, la corrispettività funzionale di ciascuna prestazione, necessaria all'integrazione del tipo, non poteva ravvisarsi, dal momento che l'attività da svolgere dipendeva da fattori del tutto casuali rispetto ai quali il pubblico agente non aveva alcuna incidenza, tanto che egli si limitava ad esprimere la speranza e l'auspicio che il ricorso tributario di [OSCURATO:PERSONA] approdasse alla sua sezione. 4.2. Errata applicazione della legge penale quanto alla sussistenza del concorso di persone. Dalla sentenza della Corte di appello si evince che il [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso il prosciuttificio [OSCURATO:PERSONA] a Modena il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che aveva in quell'occasione ricevuto per la prima volta in regalo un prosciutto. La sentenza precisa anche che la Morselli si pose come intermediaria tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], affinché il primo fornisse alcuni consigli all'imprenditore, in modo da evitargli ulteriori problemi con il fisco, il 06/02/2016. Dunque, l'intervento della Morselli fu successivo e, pertanto, insuscettibile di integrare un concorso di persone, materiale o morale. 4.3. Mancata applicazione dell'art. 323-bis cod. pen., anche per travisamento della prova. In via subordinata, si eccepisce che la motivazione relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante generica è errata e fondata su una prova travisata, avendo la Corte di appello, per escludere la particolare tenuità del fatto, argomentato espressamente dalla vicenda [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la ricorrente era del tutto estranea, e possedendo la vicenda in oggetto, invece, in considerazione del carattere affatto modesto delle regalie alimentari, le caratteristiche per poter essere sussunta nella fattispecie dell'art. 323-bis cod. pen. 5. Ha presentato motivi aggiunti [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come l'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale avrebbe compiuto non risulta determinato nel contenuto. La contestazione di cui al capo 7) di rubrica avrebbe potuto, al più, integrare l'ipotesi di cui all'art. 318 cod.pen. Tuttavia, neppure tale fattispecie sarebbe configurabile, a titolo di concorso nei confronti della ricorrente, risultando dalla sentenza impugnata che, prima dell'intervento della Morselli, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si erano già incontrati, che in tale occasione il primo aveva ricevuto in omaggio dal secondo un prosciutto, sicché non è ipotizzabile alcuna forma di contributo da parte della Morselli alla realizzazione di fatti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il presente procedimento riguarda fatti di rivelazione di segreti d'ufficio ed accesso abusivo a sistema informatico a carico della commercialista [OSCURATO:PERSONA], nonché due distinte vicende corruttive aventi entrambe come protagonista il Giudice tributario [OSCURATO:PERSONA], nel mentre deceduto, al quale era ascritto di aver messo a disposizione la sua funzione pubblica (art. 318 cod. pen.), per il tramite di intermediari (in un caso, [OSCURATO:PERSONA]; nell'altro, la suddetta [OSCURATO:PERSONA]) a favore di due imprenditori, in cambio di utilità economica (consistita nella dazione di denaro, nel caso del corruttore [OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricolo, e di tre prosciutti, nel caso del corruttore [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa, oltre che - in tale secondo caso - della promessa di denaro). Da tali vicende corruttive si prenderanno le mosse, avvisando che i ricorsi in materia di corruzione vedono per parte su questioni analoghe, essendo in essi dedotta la mancanza o la mancata prova di un pactum sceleris (la prestazione offerta dal Giudice tributario sarebbe consistita in una mera, lecita, consulenza e comunque non sarebbero stati individuati gli atti inerenti alla funzione) nonché il difetto di competenza funzionale in capo all'intraneus (anche ad ammettere un interessamento "attivo" nelle vicende tributarie dei contribuenti, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe messo a disposizione atti del proprio ufficio), e che tuttavia le situazioni di fatto sono diversamente caratterizzate, il che ne suggerisce una trattazione per parte distinta. 2. Muovendo dalla "vicenda [OSCURATO:PERSONA]", a [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di essersi messo a disposizione del contribuente [OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricolo, prestando la propria consulenza per la redazione di un ricorso tributario e cercando di organizzare un incontro per carpire informazioni riservate con il Giudice di un'altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale. Nei due gradi di giudizio di merito veniva accertato che le informazioni erano state veicolate al [OSCURATO:PERSONA] tramite la sua commercialista, la ragioniera [OSCURATO:PERSONA] nceschini. [OSCURATO:PERSONA], gravato di un debito con il fisco di circa C 1.200.000, aveva infatti presentato ricorso avverso la cartella esattoriale emessa con riferimento all'anno 2007 dapprima presso la Commissione tributaria provinciale di Bologna e poi presso quella regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], vedendosi soccombente in entrambi i gradi.I Giudici di secondo grado ritenevano provato che, quindi, nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] decideva di rivolgersi all'amico di vecchia data [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'intermediazione di altro comune e risalente amico, il [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente dell'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] invitava pertanto il contribuente, che seguiva il suo consiglio, a ricorrere in Cassazione e a rivolgersi, a tal fine, all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, a [OSCURATO:PERSONA] era suggerito di presentare un'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata presso la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna. Della formale presentazione dell'istanza si sarebbe occupato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] ne redigeva il testo. Nelle more della pendenza dell'istanza, era inoltre captata una conversazione telefonica tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] in cui i due si auguravano che l'istanza giungesse presso la sezione dove il Giudice prestava servizio o che fosse quantomeno trattata da qualcuno di sua conoscenza e, successivamente, si confrontavano col linguaggio esplicito sul pagamento che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare in favore del [OSCURATO:PERSONA] per la redazione dell'istanza. Quello stesso giorno il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si incontravano presso lo studio della [OSCURATO:PERSONA]. L'udienza per la sospensiva era fissata, tuttavia, dinanzi ad altra sezione della Commissione tributaria. A questo punto, il [OSCURATO:PERSONA] riferiva al [OSCURATO:PERSONA] di aver preso appuntamento con il collega di tale diversa Sezione, circostanza che peraltro riferiva anche alla moglie. Dalle intercettazioni emerge, poi, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse tentato, invano, di carpire notizie sul deposito dell'ordinanza dal Cancelliere di tale sezione, come da quest'ultimo confermato, senza tuttavia ottenere il riscontro sperato. L'istanza di sospensione del [OSCURATO:PERSONA] era respinta a fine luglio 2016, e il ricorso in Cassazione ritirato, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] decideva di definire le proprie pendenze sulla base di un condono del 2016. 3. Ciò detto, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, di [OSCURATO:PERSONA] appaiono per larga parte versati in fatto e volti a sollecitare una ricostruzione alternativa del compendio probatorio valutato in due gradi di giudizio di merito, preclusa a questo Giudice. Ciò vale per le deduzioni del [OSCURATO:PERSONA] relative al suo mancato coinvolgimento nel patto corruttivo (motivi 1 e 2), avendo i Giudici di merito accertato che egli ben conosceva il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e che a questi si era rivolto, su consiglio e con l'intermediazione della sua commercialista [OSCURATO:PERSONA], non già per ricevere una mera consulenza legale, ma nella speranza, fondata su una concreta manifestazione di disponibilità da parte del Giudice, che questi potesse incidere sulla vicenda giudiziaria del [OSCURATO:PERSONA] personalmente, laddove la causa fosse stata assegnata alla sua sezione, o per il tramite di colleghi della Commissione presso cui prestava servizio e dinanzi alla quale l'istanza sarebbe stata presentata, su consiglio dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anche suggerito apposita strategia processuale in tal senso. Del pari, anche qui con motivazione compiuta, logica e non contraddittoria, la Corte d'appello ha ritenuto accertato il consapevole coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] che, lungi dall'essere stata esclusa, come deduce nel primo motivo del suo ricorso, dal patto illecito, nei due giudizi di merito risulta essersene fatta promotrice o avervi, comunque, contribuito, recando un apporto peraltro decisivo e nella piena consapevolezza della illiceità del patto (di talché sono - in ogni caso - pacificamente integrati gli estremi del concorso di persone nel reato di corruzione). Incidentalmente, neppure sussiste la contraddizione, rilevata nel medesimo motivo di ricorso, discendente dalla pretesa differenza di trattamento ai danni della [OSCURATO:PERSONA], condannata nella vicenda in oggetto e invece assolta in relazione a quella concernente altro Giudice tributario (Velardi). Il Tribunale aveva infatti chiarito come il quadro probatorio emerso in relazione al "caso [OSCURATO:PERSONA]" fosse più ampio e tale da consentire di ipotizzare in modo non illogico lo svolgimento, da parte dell'imputata, di un'attività che travalicava la mera consulenza tributaria nell'interesse del cliente (come invece nel "caso Velardi"). Passando a tale specifico aspetto, infine, parimenti versate in fatto e, dunque, inammissibili sono le deduzioni, trasversali nei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], mirate a negare il contenuto illecito dell'accordo tra l'imprenditore e il Giudice tributario, definendone il contenuto, come poc'anzi ricordato, in termini di mera elargizione - gratuita e a titolo di amicizia, in virtù della risalente conoscenza con [OSCURATO:PERSONA] - di consigli in una materia ad alto tasso di complessità tecnica. Si è già detto, infatti, che dalla ricostruzione accusatoria passata al vaglio nei due giudizi di merito è emerso, al contrario, che anche la strategia difensiva (il consiglio di presentare ricorso per cassazione in vista della richiesta di sospensiva presso la Commissione tributaria dove prestava servizio [OSCURATO:PERSONA] e la predisposizione della relativa istanza da parte dello stesso Giudice) servirono, piuttosto, a creare le condizioni materiali per poter successivamente incidere, direttamente o indirettamente (spendendosi, cioè, presso i suoi colleghi della Commissione tributaria), sulla vicenda giudiziaria del contribuente e che tale interessamento non fu certo fu a titolo gratuito, come emerse da captazioni il cui tenore è inequivoco (vi si parla, ad esempio, di passare «alla riscossione» e si mostra impazienza nell'attesa di un corrispettivo).4. Ciò detto, le questioni di diritto sostanziale poste nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono essenzialmente due. 4.1. La prima concerne - al di là dell'asserito carattere lecito della prestazione offerta dal [OSCURATO:PERSONA] - la mancata individuazione degli specifici atti contrari ai doveri d'ufficio nell'accordo tra corrotto e corruttore. Sul punto, è appena il caso di ricordare, come d'altronde ha fatto la Corte d'appello, che l'art. 318 cod. pen. è un reato di pericolo, la cui ratio consiste nell'anticipare la soglia della tutela penale in tutti i casi in cui l'agente pubblico abbia stipulato un patto con l'extraneus per asservire la propria «funzione», al soddisfacimento degli interessi di questi, dietro dazione o anche soltanto promessa di una contropartita economicamente valutabile (sulla natura di pericolo del reato di cui all'art. 318 cod. pen. e sulle differenze con l'art. 319 cod. pen. per tutte, Sez. 6, n. 18129 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla). Ciò è appunto avvenuto nel caso di specie. Il disvalore dell'art. 318 cod. pen., dunque, si condensa e si esaurisce in tale indebita funzionalizzazione, che il legislatore ritiene di per sé arrecare offesa (come detto, in forma di pericolo) agli interessi della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, non assume rilievo il contenuto del patto, la cui illiceità deriva, a monte, dal mercimonio della funzione o del servizio pubblici, essendo noto, d'altronde, che nella fattispecie introdotta nel 2012 rifluirono le ipotesi di asservimento della funzione, a prescindere al compimento di specifici atti, oltre che quelle di compimento di atti conformi (la vecchia corruzione c.d. "impropria"), il che rende tra l'altro irrilevante la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] credesse o meno nelle buone ragioni dei contribuenti che a lui si rivolgevano e che, dunque, in fede ritenesse, o meno, sussistenti ragioni giuridiche per le quali la relativa posizione dovesse risolversi in senso favorevole. Dalla premessa di cui si è detto derivano ulteriori conseguenze. Innanzitutto, dal punto di vista "qualitativo", il patto di cui all'art. 318 cod. pen. può avere ad oggetto il compimento di atti specificamente individuati e concordati tra le parti, così come l'impegno indefinito a soddisfare qualunque interesse dell'extraneus (in questo caso il privato corruttore) che possa in prospettiva palesarsi. Inoltre, dal punto di vista "quantitativo", esso può riguardare sia la realizzazione di plurimi atti, sia il compimento di un unico atto (Sez. 6, n. 33251 del 26/05/2021, Crocetta, Rv. 281844, secondo cui il reato è integrato dalla promessa o dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale che sia sinallagmaticamente connessa all'esercizio della funzione, ancorché finalizzata al compimento di un unico e specifico atto non contrario ai doveri di ufficio, non richiedendosi necessariamente che l'asservimento dell'agente all'interesse privato si sia protratto nel tempo), il reato essendo, in ipotesi, configurabile addirittura là dove la generica "messa a disposizione" non si concreti, per circostanze esterne alla volontà del corrotto, nel compimento di alcun atto (fermo restando che, in simili casi, sarà difficile raggiungere la prova del do ut des). Sotto questo profilo, le deduzioni contenute nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA] devono essere, dunque, rigettate. 4.2. Per la stessa ragione, infondate appaiono le deduzioni, comuni ad entrambi i ricorsi (del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]), sulla mancanza del requisito della competenza funzionale in capo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto componente di una sezione della Commissione tributaria provinciale diversa da quella cui fu assegnato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. In via generale può rilevarsi che, se la ragione dell'incriminazione risiede nello stabile asservimento della "funzione", la cui proiezione temporale e la cui funzionalizzazione contenutistica può andare oltre il compimento di atti specifici ed implica, anzi, la "versatilità" della prestazione promessa, allora deve escludersi che l'art. 318 cod. pen. imponga una stretta competenza funzionale in capo all'intraneus. Ciò è, d'altra parte, quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, univoca nel ravvisare il carattere indeterminato - nel senso, appena specificato, di "indefinito" - dell'asservimento della "funzione" e nel desumere da tale connotazione l'eventualità che l'interessamento sia promesso anche per un settore diverso da quello di appartenenza, purché su di esso l'agente possa esercitare un'ingerenza anche solo fattuale (in tal senso, in motivazione, Sez. 6, n. 32401 del 20/06/2019, Monaco, Rv. 276801; Sez. 6, n. 13406 del 13/02/2019, Carollo, Rv. 275428). Tanto, per contro, non emerge affatto dalla giurisprudenza richiamata nei ricorsi. E' vero che le sentenze citate richiedono che l'atto oggetto del mercimonio rientri nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto (Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935, peraltro relativa ad un patto corruttivo intervenuto con un giudice incardinato nella commissione tributaria regionale, ma relativo a procedimento pendente innanzi alla commissione tributaria provinciale. Vd. anche Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060; Sez. 6, n. 7731 del 12/02/2016, dep. Pasini, Rv. 266543). Tuttavia, esse si riferiscono alla diversa ipotesi di corruzione propria (art. 319 cod. pen.) la cui ragion d'essere affonda, come detto, in differenti presupposti empirico-criminologici ed in cui tale conclusione è imposta dalla delimitazione del 15 At.) i tipo legislativo (soltanto) al compimento di atti contrari ai doveri dell'«ufficio» (concetto diverso e più delimitato di quello di «funzione» di cui all'art. 318 cod. pen.). Deve comunque aggiungersi che, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, era dedotta nel patto illecito la concreta possibilità che l'istanza fosse assegnata alla Sezione del giudice, con la conseguenza che ab origine quel patto includeva il compimento di un atto dell'ufficio, sia pur con la prospettiva dell'eventuale esercizio di una capacità di influenza funzionale. Deve ancora precisarsi che la ricostruzione del patto conduce a ritenere che l'asservimento della funzione fosse limitato alla vicenda e che in termini più generali fosse valutata l'opera di consulenza che il giudice avrebbe potuto fornire, essa sì, di per sé sola, esulante dalla sfera dei poteri funzionali. D'altro canto, contrariamente agli assunti difensivi, non rileva il mero tenore dell'imputazione originaria, la quale deve essere interpretata in questa sede alla luce dell'analisi compiuta dai Giudici di merito, in assenza della tempestiva formulazione di eccezioni ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. 4.3. Per le esposte ragioni, i motivi esaminati devono ritenersi infondati. 5. Merita, infine, un cenno la deduzione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo del ricorso) sull'omessa rinnovazione dibattimentale. La Corte di appello ha reputato la rinnovazione non soltanto non decisiva, ma anzi superflua, alla luce del quadro probatorio già nitidamente delineato. In particolare, ha ritenuto non necessaria l'escussione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù delle e-mail intercorse tra questi e il [OSCURATO:PERSONA], «il cui tenore è chiaro e contiene riferimenti concreti a passaggi, comunicazioni, importi e date che non necessitano di ulteriori spiegazioni in quanto autoesplicativi»: giudizio argomentato in modo compiuto e logico alla luce di quanto già riferito e quindi non sindacabile nella presente sede. Neppure la Corte ha considerato utile, ai fini della decisione, l'acquisizione dei documenti dell'Agenzia delle Entrate riferiti a pendenze fiscali «sanate in epoca successiva i fatti e proprio in forza del mancato raggiungimento dell'esito sperato dell'accordo corruttivo in oggetto», aggiungendo che il motivo era generico in quanto non spiegava le ragioni per cui le prove erano ritenute decisive: genericità che il ricorrente ha tentato di sanare tardivamente, e cioè in questa sede, peraltro in modo inefficace (non risultando chiaro come l'argomentazione sviluppata nel ricorso possa escludere la sussistenza del dolo della corruzione). A Il motivo, pertanto, è per questa parte inammissibile.6. Premesso che i ricorsi sono, dunque, infondati, va tuttavia rilevata l'estinzione del reato (capo 6) per avvenuto decorso del termine prescrizionale. Dovendosi aver riguardo alla pena edittale prevista all'epoca per il reato di cui all'art. 318 cod. pen., pari al massimo di anni sei, il termine di prescrizione risulta di anni sette e mesi sei, cui devono aggiungersi giorni 64 di sospensione previsti dalla disciplina emergenziale per Covid-19: orbene, poiché il patto corruttivo e le dazioni prospettate, secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, non sono successivi al 4 luglio del 2016, deve ritenersi che il reato, così come qualificato, sia estinto per intervenuta prescrizione. 7. Passando alla "vicenda [OSCURATO:PERSONA]", va innanzitutto precisato che, come ritenuto nel ricorso principale dell'imputata e diversamente da quanto assunto nei motivi aggiunti, [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a rispondere, a seguito di riqualificazione del fatto da parte del Pubblico Ministero, dell'ipotesi di corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 cod. pen.) e non quella di corruzione propria (art. 319 cod. pen.), sicché le deduzioni contenute nei motivi aggiunti e relative a tale reato non saranno prese in esame. 7.1. Anche in relazione a questa vicenda, secondo la prospettazione difensiva (primo motivo del ricorso Morselli), il Giudice tributario [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato ad offrire una mera consulenza e a dimostrare un generico interessamento ai problemi fiscali del [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che, comunque, gli atti che si assumono promessi esulavano dalla competenza funzionale dell'intraneus (il che precluderebbe l'integrazione del tipo dell'art. 318 cod. pen.) Ed anche qui (si legge nei motivi aggiunti di Morselli) il contenuto del pactum sceleris non sarebbe individuato in sentenza. Come in relazione alla "vicenda [OSCURATO:PERSONA]", tali deduzioni appaiono per parte inammissibili, per parte infondate. In particolare, le deduzioni sono inammissibili nella misura in cui - con motivazione completa e non illogica né contraddittoria: dunque non sindacabile in questa sede - i Giudici dell'appello argomentano che l'interessamento" in oggetto non riguardò la sola questione del domicilio fiscale a Montecarlo e si spinse anche ben oltre la manifestazione di una generica curiosità. Per esempio, nella sentenza impugnata si insiste sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] presentò ricorso proprio alla Commissione tributaria cui era assegnato il [OSCURATO:PERSONA]; si riferisce di una telefonata del [OSCURATO:PERSONA] al figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per comunicargli che il ricorso era stato assegnato a diversa Sezione i cui consiglieri, però, erano definiti, con tono rassicurante, «vicini di casa» e «tutti brave persone», alludendo inoltre alla necessità di un incontro «in camera caritatis» ecc.Le deduzioni sono infondate perché: alla luce dei rilievi già svolti sulla ratio della fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. e sulla sua connotazione come reato di mero pericolo, a nulla rileva che tale interessamento non si fosse tradotto nel compimento di atti specifici, dovendosi comunque rilevare che ab origine nel patto era comunque dedotta la concreta possibilità di un coinvolgimento diretto del Giudice o della sua Sezione e che alla resa dei conti era prospettata una sua possibilità di influire di fatto sulla decisione. 7.2. Diversamente dai ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] richiama l'attenzione pure sull'entità dei donativi, che il capo di imputazione definisce «di rilevante valore» e che - obietta la difesa - sono invece consistiti nella dazione di tre prosciutti da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], per sottolineare come tale elemento incida negativamente sul requisito della proporzione, il che, a sua volta, revocherebbe in dubbio l'esistenza stessa del sinallagma. Ferma l'astratta fondatezza del rilievo (vd. Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158; Sez. 6, n. 45073 del 28/10/2022, Cesaroni, non mass.), in concreto, tuttavia, la premessa di fatto non risulta corretta nel caso di specie. In disparte ogni considerazione sull'intrinseco valore economico dei salumi (poco interessando che tale valore fosse risibile dal punto di vista dell'imprenditore), dalla sentenza impugnata emerge, infatti, come la ricorrente avesse tranquillizzato il Giudice tributario, assicurandogli che avrebbe potuto chiedere altro in aggiunta ai prosciutti, ed anzi invitandolo a quantificare egli stesso il prezzo della corruzione: il che fuga i dubbi sulla configurabilità del pactum sceleris nel caso di specie. 8. Manifestamente infondato è, inoltre, il secondo motivo del ricorso Morselli, volto a contestare la configurabilità di un concorso di persone nel delitto, essendo intervenuta la ricorrente - si sostiene - soltanto dopo che, il 06/02/2016, il [OSCURATO:PERSONA] ricevette il primo prosciutto. Infatti, seppure le sentenze di merito specifichino che l'intervento della Morselli quale intermediaria si concretizzò subito dopo la prima visita del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] (in occasione della quale avvenne il donativo), dalle medesime pronunce emerge anche che: la ricorrente si curò successivamente di mettere in contatto i due; preparò il Giudice sulle tematiche oggetto dell'incontro con l'imprenditore; mostrò interesse a che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] fosse assegnato alla Sezione del [OSCURATO:PERSONA] e fosse da lui giudicato. Si tratta di elementi i quali depongono tutti nel senso della sussistenza di un contributo causale (materiale e morale), oltre che della consapevolezza in ordine al perfezionamento dell'accordo corruttivo, a nulla evidentemente rilevando l'individuazione del momento in cui tali condizioni si sono inverate. D'altronde, la Corte di appello, come poc'anzi ricordato, aggiunge che l'imputata aveva rassicurato il [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla riscossione di un compenso ulteriore rispetto alla dazione in generi alimentari, desumendone - con argomentazione anche in questo caso completa, logica e non contraddittoria - che l'intervento della stessa era stato non soltanto utile ma decisivo ai fini dell'integrazione del reato. 9. Fondato è, invece, il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 323-bis cod. pen., corrispondendo al vero quanto dedotto dall'imputata, e cioè che la Corte di appello, nel motivare, richiama due volte il caso [OSCURATO:PERSONA] (citandone anche le specifiche circostanze, a dimostrazione del fatto che non si tratta di mero errore materiale), con il quale la ricorrente nulla consta che ebbe a che fare. 10. L'annullamento della sentenza sul punto è tuttavia precluso dall'estinzione del reato (capo 7) per intervenuta prescrizione. Risultando il fatto, da valutarsi in relazione al pactum sceleris e alle dazioni effettive, commesso non oltre il 04/07/2016 (termine da valutarsi in ragione del computo del periodo di sospensione legato all'emergenza pandemica: cfr. retro sub 6), è maturato anche in questo caso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei. 11. Si venga, infine, alla vicenda - che interessa la sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA], relativa al concorso negli accessi/intrattenimenti abusivi nel sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.) compiuti dal marito, all'epoca dipendente delle Agenzie delle Entrate di Bologna, e nelle correlate rivelazioni di segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.). 11.1. Nel secondo motivo del suo ricorso, dedicato alle rivelazioni del segreto d'ufficio, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce come la Corte d'appello: non avrebbe esaminato ogni singola posizione dei contribuenti indicati; non avrebbe considerato che l'imputata agiva per incarico dei clienti, quale loro delegata e rappresentante; avrebbe trascurato che quelle informazioni, riferite a dati fiscali reddituali e patrimoniali dei suoi clienti, potessero già essere in suo possesso, avendo in alcune ipotesi assunto l'incarico di provvedere lei stessa alla compilazione delle dichiarazioni degli altri atti fiscali oggetto delle visure (essendo iscritta all'albo dei tributaristi e dei revisori contabili, quale intermediaria, la ricorrente poteva, infatti, accedere per delega dell'agenzia delle entrate ai cassetti fiscali dei suoi clienti). Tali deduzioni sono infondate. Premesso che, ai fini della sussistenza del reato, non è certo necessario accertare ogni analitica condotta, ad analoghe deduzioni, la Corte di appello replica - in modo compiuto e non illogico - che le informazioni in oggetto non erano affatto generiche e non riservate, vedendo esse sulle situazioni reddituali e patrimoniali nonché su vicende fiscali di privati e società accessibili soltanto a soggetti titolari di specifica delega ad acquisirle. Aggiunge poi che la stessa [OSCURATO:PERSONA], in sede di esame, riferiva che molte informazioni erano relative a clienti del suo studio, ammettendo con ciò che una parte riguardava invece altri soggetti con i quali non sussisteva alcun rapporto professionale, come in un caso specifico citato dalla stessa imputata. D'altronde, la ricorrente è chiamata a rispondere a titolo di concorso, in qualità di istigatrice o determinatrice, nel delitto commesso dal marito rispetto alla cui condotta la configurabilità dell'offesa al bene protetto dall'art. 326 cod. pen. è, se possibile, ancor meno revocabile in dubbio, fermo restando che il segreto di ufficio è violato anche nel caso in cui l'informazione venga acquisita al di fuori del rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di legittimo accesso (sul punto: Sez. 6, n. 35779 del 11/05/2023, Agnetto, Rv. 285179). Né la motivazione del provvedimento impugnato può essere viziata dall'omessa risposta alle deduzioni sull'assenza dell'elemento soggettivo, chiaramente inferibile, nella concreta vicenda, dalle circostanze del fatto. Sul punto, sia quindi, sufficiente richiamare il consolidato insegnamento in base al quale non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). 11.2. Nel terzo motivo del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'omessa risposta alle eccezioni in appello con cui contestava di aver concorso negli accessi abusivi commessi dal marito (pur ritenendo accertato che il Giannangeli abbia effettuato plurimi accessi anche in autonomia, la Corte d'appello avrebbe considerato l'imputata concorrente nel reato contestato a Giannangeli per aver sollecitato tutti gli accessi, né avrebbe motivato in rapporto alle deduzioni sulla mancanza dell'elemento soggettivo). Deve al riguardo osservarsi che nella sentenza di primo grado (che, essendo al cospetto di una c.d. "doppia conforme", con la sentenza impugnata forma un unico corpo decisionale: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) le condotte erano state ritenute provate in virtù delle dichiarazioni di tre testi del 20 0) Pubblico Ministero, delle intercettazioni telefoniche nonché dell'esame dei due imputati. E si aggiungeva che l'indagine penale aveva preso l'avvio da una segnalazione all'ufficio Audit dell'agenzia delle entrate che scopriva 301 linee di interrogazioni corrispondenti ai clienti di [OSCURATO:PERSONA] o a società riferibili ai coniugi e che, all'esito del confronto con quanto risultante dall'indagini della Guardia di Finanza, si scoprivano ben 345 linee di interrogazioni relative a 88 soci, rappresentanti legali di società clienti della ragioniera (e altre 123 relative alla posizione del marito e dei suoi parenti)». Alla luce di tali evidenze, l'eccezione difensiva in ordine alla mancata sollecitazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di "tutti" gli accessi (compresi cioè anche quelli effettuati dal coniuge per proprie motivazioni) appare infondata. Di conseguenza, sulla base della massima di diritto poc'anzi richiamata, la sentenza impugnata sfugge alle prospettate censure, che non confutano la complessiva analisi del merito. 12. Tanto più in ragione della fondatezza del quarto motivo, che riguarda in generale il trattamento sanzionatorio e in relazione al quale va rimarcata l'assenza di una motivazione della Corte territoriale in tema di applicazione di pene sostitutive, deve ritenersi che anche con riguardo ai capi 11) e 12) debba valutarsi l'intervenuta prescrizione. I reati di cui agli artt. 615-ter e 326 cod. pen. risultano commessi, i primi dal «01/01/2015 al 05/08/2016» e i secondi «da marzo 2016 a settembre 2016»: tenendo conto della sospensione legata all'emergenza pandemica e del termine massimo di anni sette e mesi sei, va ravvisata l'estinzione per prescrizione dei reati commessi non oltre il 04/07/2016. La sentenza va dunque annullata sul punto, con assorbimento del tema oggetto del quarto motivo, con rinvio per la rideterminazione della pena in ordine ai reati residui. 13. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di Morselli e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 6 e 7, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 11) e 12), commessi non oltre il 04/07/2016, perché gli stessi sono estinti per prescrizione. Va disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, ai fini della rideterminazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i residui reati sub 11) e 12). 21 ()A Ferme le statuizioni civili, i ricorrenti devono essere condannati a rifondere alle parti civili Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 6 e 7, perché gli stessi sono estinti per prescriz