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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45972/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha revocato l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa della detenzione domiciliare, disposta — in via temporanea ed in surroga rispetto al differimento della pena per ragioni di salute, con precedente ordinanza del 19 maggio 2021 — in relazione all'esecuzione della pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso il 12 settembre 2020, nei suoi confronti, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

Il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, osservato che [OSCURATO:PERSONA] si è reso protagonista, in costanza di sottoposi2:ione alla misura alternativa alla detenzione, di una gravissima violazione delle prescrizioni impartitegli, inviando, tramite l'applicazione Messenger, a tale [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione contenente esplicite minacce rivolte a [OSCURATO:PERSONA], da poco eletto sindaco di Cittadella, località in cui egli era ristretto.

Preso atto delle giustificazioni offerte dal condannao, le ha ritenute inattendibili ed ha, invece, stimato l'inconciliabilità della condotta con la prosecuzione della misura alternativa, peraltro sottoposta ad un termine di efficacia medio tempore scaduto e non più giustificata, stante il sopravvenuto miglioramento delle sue condizioni di salute fisio-psichica ed il conseguente venir meno della loro incompatibilità con la restrizione carceraria.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca sulla base di un comportamento che non risulta compiutamente accertato e che, comunque, appare di scarso rilievo.

Con il secondo motivo, lamenta, ancora, vizio di motivazione con riferimento alla carenza di prova in ordine all'essere egli autore del messaggio minatorio ed alla necessità di subordinare un provvedimento tanto penalizzante, quale quello impugnato, alla complessiva valutazione dell'andamento, sino a quel momento assolutamente positivo, della misura alternativa alla detenzione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.2.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077), dovendosi verificare, in concreto, se le condotte p oste in essere dal condannato siano o meno sintomatiche del fallimento dell'esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati (Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234).

Sotto altro, concorrente aspetto è stato precisato che «ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066; Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469).

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Venezia si è attenuto ai canoni ermeneutici testé enunciati, spiegando, con argomenti coerenti e scevri da vizi logici, perché la condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] in costanza di ammissione alla misura alternativa alla detenzione ne imponga la revoca.

Ha, in particolare, rilevato che l'individuazione nell'odierno ricorrente dell'autore della comunicazione minatoria, partita dalla sua utenza cellulare e dal suo account, non appare efficacemente contraddetta dalla documentazione esibita da [OSCURATO:PERSONA], che attesterebbe come egli sia rimasto vittima di una ritorsione da parte di alcuni familiari che, successivamente, si sarebbero, con missive a lui indirizzate, assunte la paternità dell'accaduto.

La coerenza logica del provvedimento impugnato, che non travalica i margini di apprezzamento discrezionale riservati al Tribunale di sorveglianza, non trova smentita nella proposizione, in relazione a tale fatto, di richiesta di archiviazione avuto riguardo, da un canto, alla sopra richiamata autonomia di valutazione della magistratura di sorveglianza e, dall'altro (e soprattutto), al fatto che il pubblico ministero si è determinato non già, come presunto dal ricorrente (cfr. pag. 6 del ricorso), in considerazione dell'infondatezza della notizia di reato ma, piuttosto, per impossibilità di identificare con certezza nel querelante [OSCURATO:PERSONA] il destinatario delle gravi minacce profferite da [OSCURATO:PERSONA] («...ora per me è un problema che quella persona non mi vuole qui a Cittadella ora dovrò combattere con le mie forze anche se so che andrò di nuovo in carcere ma lui andrà in ospedale per lungo tempo»).

L'ordinanza impugnata resiste, in ogni caso, alle critiche del ricorrente perché imperniata anche su un concorrente rilievo, che [OSCURATO:PERSONA] non contesta, afferente al venir meno, all'indomani del termine di efficacia della misura alternativa, fissato per il 30 ottobre 2021, della situazione di incompatibilità tra le condizioni di salute del condannato e la detenzione carceraria.

In questa direzione milita, in specie, la più recente relazione del sanitario del carcere il quale, dopo la sospensione della misura alternativa, ha rappresentato espresso, con nota del 28 ottobre 2021, come siano venuti meno gli episodi di agitazione psicomotoria che — comportando la somministrazione di farmaci determinanti pesanti effetti collaterali sul piano psichico — compromettevano la finalità rieducativa della pena, e del micilioramento dello stato di salute di [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene affetto da «epilessia, esiti non invalidanti di politraumatismo, esiti di emitiroidectomia per eteroplasia, storia di abuso alcolico, disturbo antisociale di personalità», risulta aver mantenuto, in tempi recenti, un atteggiamento improntato a maggiore collaborazione.

A fronte di un apparato argomentativo che, nell'attestare il fallimento dell'azione rieducativa e porre l'accento sulla persistente pericolosità sociale del condannato, si palesa senz'altro rispettoso del descritto quadro normativo, il ricorrente pone l'accento su aspetti che non si confrontano con il nucleo centrale della decisione impugnata che, si ribadisce, si impernia sulla refluenza della sua condotta — plasticamente dimostrativa di persistente pericolosità sociale, non infrenata dalla sottoposizione alla detenzione domiciliare — sull'azione risocializzante in itinere ed appare, in conclusione, esente dai segnalati vizi di legittimità, in quanto fisiologica espressione della discrezionalità rimessa al Tribunale di sorveglianza in merito alla revoca della misura alternativa alla detenzione.

4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali-ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha revocato l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa della detenzione domiciliare, disposta — in via temporanea ed in surroga rispetto al differimento della pena per ragioni di salute, con precedente ordinanza del 19 maggio 2021 — in relazione all'esecuzione della pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso il 12 settembre 2020, nei suoi confronti, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento. Il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, osservato che [OSCURATO:PERSONA] si è reso protagonista, in costanza di sottoposi2:ione alla misura alternativa alla detenzione, di una gravissima violazione delle prescrizioni impartitegli, inviando, tramite l'applicazione Messenger, a tale [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione contenente esplicite minacce rivolte a [OSCURATO:PERSONA], da poco eletto sindaco di Cittadella, località in cui egli era ristretto. Preso atto delle giustificazioni offerte dal condannao, le ha ritenute inattendibili ed ha, invece, stimato l'inconciliabilità della condotta con la prosecuzione della misura alternativa, peraltro sottoposta ad un termine di efficacia medio tempore scaduto e non più giustificata, stante il sopravvenuto miglioramento delle sue condizioni di salute fisio-psichica ed il conseguente venir meno della loro incompatibilità con la restrizione carceraria. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca sulla base di un comportamento che non risulta compiutamente accertato e che, comunque, appare di scarso rilievo. Con il secondo motivo, lamenta, ancora, vizio di motivazione con riferimento alla carenza di prova in ordine all'essere egli autore del messaggio minatorio ed alla necessità di subordinare un provvedimento tanto penalizzante, quale quello impugnato, alla complessiva valutazione dell'andamento, sino a quel momento assolutamente positivo, della misura alternativa alla detenzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077), dovendosi verificare, in concreto, se le condotte p oste in essere dal condannato siano o meno sintomatiche del fallimento dell'esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati (Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234). Sotto altro, concorrente aspetto è stato precisato che «ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066; Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469). 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Venezia si è attenuto ai canoni ermeneutici testé enunciati, spiegando, con argomenti coerenti e scevri da vizi logici, perché la condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] in costanza di ammissione alla misura alternativa alla detenzione ne imponga la revoca. Ha, in particolare, rilevato che l'individuazione nell'odierno ricorrente dell'autore della comunicazione minatoria, partita dalla sua utenza cellulare e dal suo account, non appare efficacemente contraddetta dalla documentazione esibita da [OSCURATO:PERSONA], che attesterebbe come egli sia rimasto vittima di una ritorsione da parte di alcuni familiari che, successivamente, si sarebbero, con missive a lui indirizzate, assunte la paternità dell'accaduto. La coerenza logica del provvedimento impugnato, che non travalica i margini di apprezzamento discrezionale riservati al Tribunale di sorveglianza, non trova smentita nella proposizione, in relazione a tale fatto, di richiesta di archiviazione avuto riguardo, da un canto, alla sopra richiamata autonomia di valutazione della magistratura di sorveglianza e, dall'altro (e soprattutto), al fatto che il pubblico ministero si è determinato non già, come presunto dal ricorrente (cfr. pag. 6 del ricorso), in considerazione dell'infondatezza della notizia di reato ma, piuttosto, per impossibilità di identificare con certezza nel querelante [OSCURATO:PERSONA] il destinatario delle gravi minacce profferite da [OSCURATO:PERSONA] («...ora per me è un problema che quella persona non mi vuole qui a Cittadella ora dovrò combattere con le mie forze anche se so che andrò di nuovo in carcere ma lui andrà in ospedale per lungo tempo»). L'ordinanza impugnata resiste, in ogni caso, alle critiche del ricorrente perché imperniata anche su un concorrente rilievo, che [OSCURATO:PERSONA] non contesta, afferente al venir meno, all'indomani del termine di efficacia della misura alternativa, fissato per il 30 ottobre 2021, della situazione di incompatibilità tra le condizioni di salute del condannato e la detenzione carceraria. In questa direzione milita, in specie, la più recente relazione del sanitario del carcere il quale, dopo la sospensione della misura alternativa, ha rappresentato espresso, con nota del 28 ottobre 2021, come siano venuti meno gli episodi di agitazione psicomotoria che — comportando la somministrazione di farmaci determinanti pesanti effetti collaterali sul piano psichico — compromettevano la finalità rieducativa della pena, e del micilioramento dello stato di salute di [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene affetto da «epilessia, esiti non invalidanti di politraumatismo, esiti di emitiroidectomia per eteroplasia, storia di abuso alcolico, disturbo antisociale di personalità», risulta aver mantenuto, in tempi recenti, un atteggiamento improntato a maggiore collaborazione. A fronte di un apparato argomentativo che, nell'attestare il fallimento dell'azione rieducativa e porre l'accento sulla persistente pericolosità sociale del condannato, si palesa senz'altro rispettoso del descritto quadro normativo, il ricorrente pone l'accento su aspetti che non si confrontano con il nucleo centrale della decisione impugnata che, si ribadisce, si impernia sulla refluenza della sua condotta — plasticamente dimostrativa di persistente pericolosità sociale, non infrenata dalla sottoposizione alla detenzione domiciliare — sull'azione risocializzante in itinere ed appare, in conclusione, esente dai segnalati vizi di legittimità, in quanto fisiologica espressione della discrezionalità rimessa al Tribunale di sorveglianza in merito alla revoca della misura alternativa alla detenzione. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali-ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e con
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