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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28741/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma il 25 gennaio 2024, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ha sostituito la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per 5 anni e ha revocato l'interdizione legale.

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, co.2, cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico proposto si appalesano del tutto generiche.

Inoltre, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, sollecitano una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, nonché un diverso apprezzamento del materiale probatorio, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la motivazione che sorregge la decisione non è incentrata sull'assenza di elementi a discolpa forniti dall'imputato, ma su una attenta analisi delle emergenze processuali, che hanno rivelato l'univocità degli elementi a carico del ricorrente, osservato dagli operanti nel compimento dell'attività di spaccio della sostanza stupefacente unitamente agli altri originari coimputati (si vedano pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui i giudici evidenziano il pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], già noto alle Forze dell'ordine, nella detenzione e cessione della sostanza stupefacente e la sua centralità nella vicenda, in quanto unico a conoscenza del luogo dove era nascosta la droga).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma il 25 gennaio 2024, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ha sostituito la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per 5 anni e ha revocato l'interdizione legale. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, co.2, cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico proposto si appalesano del tutto generiche. Inoltre, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, sollecitano una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, nonché un diverso apprezzamento del materiale probatorio, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la motivazione che sorregge la decisione non è incentrata sull'assenza di elementi a discolpa forniti dall'imputato, ma su una attenta analisi delle emergenze processuali, che hanno rivelato l'univocità degli elementi a carico del ricorrente, osservato dagli operanti nel compimento dell'attività di spaccio della sostanza stupefacente unitamente agli altri originari coimputati (si vedano pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui i giudici evidenziano il pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], già noto alle Forze dell'ordine, nella detenzione e cessione della sostanza stupefacente e la sua centralità nella vicenda, in quanto unico a conoscenza del luogo dove era nascosta la droga). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2
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