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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2020

Cassazione n. 21359/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22118/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 966/2020depositata il 22/04/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Milano l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], al fine di far accertare l’inadempimento o l’inesatto adempimento di quest’ultimo al mandato professionale conferitogli per l’assistenza in una controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento di un preliminare di compravendita immobiliare.

A fronte di tale allegato inadempimento, il Ferdenzi chiese la condanna dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell ’ importo di euro 2.000,00, versato a titolo di acconto, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, per il complessivo importo di euro 14.265,86.

2. Assunse l ’ attore che l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto una condotta negligente nell’esecuzione del mandatoconferitogli, per aver errato : (i) nell ’ individuare il soggetto legittimato passivo della pretesa azionata ( che l ’a vv.

Colombo identificò nelle p ersone fisiche di tali Rettaroli e Giametta, anziché nella società in cui i predetti era rappresentanti); (ii) nell ’ allegare i fatti costitutivi della pretesa inerente al pagamento della penale convenuta nel preliminare di compravendita e gli elementi probatori a sostegno della medesima; tanto è vero che il Tribunale di Milano prima (con sentenza n. 10054/2013) e la Corte d’appello di Milano poi (con sentenza n. 67/2015), avevano respinto la pretesa azionata dal Ferdenzi per carenza di legittimazione passiva dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. L ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituì contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto.

4. Con sentenza n. 8439/2018 il Tribunale di Milano respins e le domande attoree.

5. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui: (i) aveva ritenuto opinabile la questione della legittimazione passiva risolta dal Tribunale di Milano (con sentenza n. 10054/2013) e dalla Corte d ’a ppello di Milano (con sentenza n. 67/2015) in senso sfavorevole al Ferdenzi, di tal che la scelta valutata ex ante dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi espressiva di una condotta negligente del professionista; (ii) aveva escluso la responsabilità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’inesatta allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento della penale prevista dal preliminare di compravendita; (iii) aveva ritenuto provato che fosse stato il Ferdenzi a voler proporre appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse informato il Ferdenzi circa l’esito sfavorevole del giudizio di primo grado.

6. L ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituì , eccependo l ’ inammissibilità dell ’ appello ex artt. 342 e 348 biscod. proc. civ. e chiedendone comunque il rigetto.

7. Con sentenza n. 966/2020, depositata in data 22 /4/ 2020, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Milano ha respinto l ’ appello proposto dall’odierno ricorrente, confermando la sentenza di primo grado.

8. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

10. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

R [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, c.c., 2236 c.c. e 1362,primo e secondo comma, c.c. in relazione all’art. 360 n. 3”, lamentando l ’ errato utilizzo, da parte della Corte, delle norme in materia di interpretazione dei contratti al fine di valutare l’errore in cui è incorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella vocatio in ius(dei soggetti privi di legittimazione passiva), nonché l’errata applicazione della limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 cod. civ., dovendosi invece applicare la disposizione di cui all’art. 1176, 2°comma, cod. civ.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “ Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., 1176, 2236 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3”,per avere la Corte ricostruito i fatti in maniera non aderente alla realtà, omettendo ogni valutazione sul comportamento tenuto dal legale nell’individuazione del soggetto legittimato passivo.Sostiene il ricorrente che la vocatio in ius delle persone fisiche fu dovuta a superficialità dell’avvocato nell’esame della scrittura privata e alla mancata verifica della forma della società di cui si erano dichiarati titolari i promissari acquirenti.

3. Con il terzo motivo il ricorrent e denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362, primo comma, c.c. in relazione all’art. 360 n. 3. -per aver la sentenza dichiarato che la domanda di pagamento della somma di euro 12.500,00 proposta da [OSCURATO:PERSONA], anche nel caso di una più precisa allegazione dei fatti, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’atto di citazione, non avrebbe avuto una rilevante probabilità di accoglimento perché la prova della occupazione dell’immobile da parte dei promissari acquirenti, non emergeva dal contratto preliminare del 28-12-2007, prodotto in giudizio”.

Il ricorrente sostiene che la pretesa azionata nei confronti dei promissari acquirenti fosse totalmente fondata, poiché la consegna dell’immobile e dunque la sua occupazione da parte dei promissari acquirenti sarebbe avvenuta contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di compravendita, come risulterebbe dalla formulazione letterale della clausola contenuta nel contratto in applicazione dei criteri ermeneutici previsti dalla legge.Pertanto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente esclusa la possibilità di accoglimento della domanda (in questo caso diretta a provare l ’ occupazione dell’immobile da parte dei promissari acquirenti), considerato che il tenore letterale del contratto preliminare di compravendita immobiliareera del tutto idoneo a tal fine.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1218, 1453 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3”, dolendosi del fatto che la corte territoriale non avrebbe considerato che l ’ onere di fornire la prova liberatoria da responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi inerenti al mandato professionale è a carico del professionista inadempiente e non del cliente danneggiato.In particolare, il ricorrente censura l’esclusione, da parte della Corte territoriale, della negligenza del legale per mancata indicazione di altri elementi da cui ricavare la prova dell’occupazione dell’immobile quale presupposto della domanda di indennità per occupazione sine titulo.

5. Sul primo motivo .

Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con l’effettiva ratio decidendi del la sentenza gravata.

Quest’ultima si incentra non sulla correttezza o meno (del resto esclusa dal giudicato negativo sul punto) dell’individuazione del legittimato passivo, ma sulla sua opinabilità ai fini dell’esclusione di una negligenzadell’avvocato.

6. Sul secondo motivo .

Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la violazione del paradigma dell’art.116 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità – « entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 cod. proc. civ. »– (così, di recente, Cass., sez. 6-3, ord. 31/08/2020, n. 18092; Cass. Sez.

III, ord. 29/5/2018, n. 13395, enfasi aggiunta, n.d.r.), solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti bensì disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. 6.1 In oltre , “ poich é l ’ art. 116 cod. proc. civ. , pre scrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); (b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi)” (Cass., Sez. 6-3, ord. 4/07/2017, n. 16467; Cass., Sez.

III, 10/6/2016, n. 11892; Cass., Sez. lav., 12/10/2018, n. 25543; Cass., n. 13960/2014; Cass., n. 20119/2009; Cass.,n. 26965/2007; ma soprattutto Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34474). 6.2 Il ricorrente – che, oltretutto, ha inquadrato la censur a in esame in relazione al n. 3 dell’art. 360, 1° co., cod. proc. civ., anziché, come prescritto dalla sopra riportata giurisprudenza, facendo riferimento al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.– invoca quindi la violazione della norma processuale al fine di sollecitare, nella prospettata riconsiderazione del procedimento di valutazione del materiale istruttorio, a questa Corte un riesame del merito: ciò che è invece ad essa istituzionalmente preclusa per la struttura e la funzione stessa del giudizio di legittimità. 6.3 Il secondo motivo di ricorso è pertanto inammissibile.

7. Il terzo e quarto motivo , logicamente connessi, sono assorbiti dalla esclusione della negligenza del professionista, conseguita all’esito di un esame delle risultanze istruttorie e, quindi, di un giudizio di fatto sulle circostanze dedotte, che non può essere rivisto nella presente sede di legittimità per i limiti morfologici del relativo giudizio.

8. Il ricorso, inammissibili i primi due motivi ed assorbiti gli altri, deve pertanto dichiararsi inammissibile.

9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22118/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 966/2020depositata il 22/04/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Milano l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], al fine di far accertare l’inadempimento o l’inesatto adempimento di quest’ultimo al mandato professionale conferitogli per l’assistenza in una controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento di un preliminare di compravendita immobiliare. A fronte di tale allegato inadempimento, il Ferdenzi chiese la condanna dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell ’ importo di euro 2.000,00, versato a titolo di acconto, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, per il complessivo importo di euro 14.265,86. 2. Assunse l ’ attore che l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto una condotta negligente nell’esecuzione del mandatoconferitogli, per aver errato : (i) nell ’ individuare il soggetto legittimato passivo della pretesa azionata ( che l ’a vv. Colombo identificò nelle p ersone fisiche di tali Rettaroli e Giametta, anziché nella società in cui i predetti era rappresentanti); (ii) nell ’ allegare i fatti costitutivi della pretesa inerente al pagamento della penale convenuta nel preliminare di compravendita e gli elementi probatori a sostegno della medesima; tanto è vero che il Tribunale di Milano prima (con sentenza n. 10054/2013) e la Corte d’appello di Milano poi (con sentenza n. 67/2015), avevano respinto la pretesa azionata dal Ferdenzi per carenza di legittimazione passiva dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. L ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituì contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto. 4. Con sentenza n. 8439/2018 il Tribunale di Milano respins e le domande attoree. 5. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui: (i) aveva ritenuto opinabile la questione della legittimazione passiva risolta dal Tribunale di Milano (con sentenza n. 10054/2013) e dalla Corte d ’a ppello di Milano (con sentenza n. 67/2015) in senso sfavorevole al Ferdenzi, di tal che la scelta valutata ex ante dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi espressiva di una condotta negligente del professionista; (ii) aveva escluso la responsabilità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’inesatta allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento della penale prevista dal preliminare di compravendita; (iii) aveva ritenuto provato che fosse stato il Ferdenzi a voler proporre appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse informato il Ferdenzi circa l’esito sfavorevole del giudizio di primo grado. 6. L ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituì , eccependo l ’ inammissibilità dell ’ appello ex artt. 342 e 348 biscod. proc. civ. e chiedendone comunque il rigetto. 7. Con sentenza n. 966/2020, depositata in data 22 /4/ 2020, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Milano ha respinto l ’ appello proposto dall’odierno ricorrente, confermando la sentenza di primo grado. 8. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. 10. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. R [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, c.c., 2236 c.c. e 1362,primo e secondo comma, c.c. in relazione all’art. 360 n. 3”, lamentando l ’ errato utilizzo, da parte della Corte, delle norme in materia di interpretazione dei contratti al fine di valutare l’errore in cui è incorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella vocatio in ius(dei soggetti privi di legittimazione passiva), nonché l’errata applicazione della limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 cod. civ., dovendosi invece applicare la disposizione di cui all’art. 1176, 2°comma, cod. civ. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “ Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., 1176, 2236 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3”,per avere la Corte ricostruito i fatti in maniera non aderente alla realtà, omettendo ogni valutazione sul comportamento tenuto dal legale nell’individuazione del soggetto legittimato passivo.Sostiene il ricorrente che la vocatio in ius delle persone fisiche fu dovuta a superficialità dell’avvocato nell’esame della scrittura privata e alla mancata verifica della forma della società di cui si erano dichiarati titolari i promissari acquirenti. 3. Con il terzo motivo il ricorrent e denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362, primo comma, c.c. in relazione all’art. 360 n. 3. -per aver la sentenza dichiarato che la domanda di pagamento della somma di euro 12.500,00 proposta da [OSCURATO:PERSONA], anche nel caso di una più precisa allegazione dei fatti, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’atto di citazione, non avrebbe avuto una rilevante probabilità di accoglimento perché la prova della occupazione dell’immobile da parte dei promissari acquirenti, non emergeva dal contratto preliminare del 28-12-2007, prodotto in giudizio”. Il ricorrente sostiene che la pretesa azionata nei confronti dei promissari acquirenti fosse totalmente fondata, poiché la consegna dell’immobile e dunque la sua occupazione da parte dei promissari acquirenti sarebbe avvenuta contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di compravendita, come risulterebbe dalla formulazione letterale della clausola contenuta nel contratto in applicazione dei criteri ermeneutici previsti dalla legge.Pertanto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente esclusa la possibilità di accoglimento della domanda (in questo caso diretta a provare l ’ occupazione dell’immobile da parte dei promissari acquirenti), considerato che il tenore letterale del contratto preliminare di compravendita immobiliareera del tutto idoneo a tal fine. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1218, 1453 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3”, dolendosi del fatto che la corte territoriale non avrebbe considerato che l ’ onere di fornire la prova liberatoria da responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi inerenti al mandato professionale è a carico del professionista inadempiente e non del cliente danneggiato.In particolare, il ricorrente censura l’esclusione, da parte della Corte territoriale, della negligenza del legale per mancata indicazione di altri elementi da cui ricavare la prova dell’occupazione dell’immobile quale presupposto della domanda di indennità per occupazione sine titulo. 5. Sul primo motivo . Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con l’effettiva ratio decidendi del la sentenza gravata. Quest’ultima si incentra non sulla correttezza o meno (del resto esclusa dal giudicato negativo sul punto) dell’individuazione del legittimato passivo, ma sulla sua opinabilità ai fini dell’esclusione di una negligenzadell’avvocato. 6. Sul secondo motivo . Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la violazione del paradigma dell’art.116 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità – « entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 cod. proc. civ. »– (così, di recente, Cass., sez. 6-3, ord. 31/08/2020, n. 18092; Cass. Sez. III, ord. 29/5/2018, n. 13395, enfasi aggiunta, n.d.r.), solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti bensì disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. 6.1 In oltre , “ poich é l ’ art. 116 cod. proc. civ. , pre scrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); (b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi)” (Cass., Sez. 6-3, ord. 4/07/2017, n. 16467; Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892; Cass., Sez. lav., 12/10/2018, n. 25543; Cass., n. 13960/2014; Cass., n. 20119/2009; Cass.,n. 26965/2007; ma soprattutto Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34474). 6.2 Il ricorrente – che, oltretutto, ha inquadrato la censur a in esame in relazione al n. 3 dell’art. 360, 1° co., cod. proc. civ., anziché, come prescritto dalla sopra riportata giurisprudenza, facendo riferimento al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.– invoca quindi la violazione della norma processuale al fine di sollecitare, nella prospettata riconsiderazione del procedimento di valutazione del materiale istruttorio, a questa Corte un riesame del merito: ciò che è invece ad essa istituzionalmente preclusa per la struttura e la funzione stessa del giudizio di legittimità. 6.3 Il secondo motivo di ricorso è pertanto inammissibile. 7. Il terzo e quarto motivo , logicamente connessi, sono assorbiti dalla esclusione della negligenza del professionista, conseguita all’esito di un esame delle risultanze istruttorie e, quindi, di un giudizio di fatto sulle circostanze dedotte, che non può essere rivisto nella presente sede di legittimità per i limiti morfologici del relativo giudizio. 8. Il ricorso, inammissibili i primi due motivi ed assorbiti gli altri, deve pertanto dichiararsi inammissibile. 9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del rico
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