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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38998/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame e correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la riparazione dell'auto sul marciapiede prospiciente l'abitazione costituiva condotta di evasione dovendosi escludere che detto luogo potesse costituire pertinenza dell'immobile come apoditticamente affermato; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, tenuto conto che il motivo di appello, invero generico (si legge nell'atto di appello: «per le stesse ragioni di cui sopra, nonché in considerazione degli indici probatori, così come evidenziati in sentenza, avrebbe dovuto escludere la recidiva, non potendo detto fatto "esprimere una propensione a delinquere", espressione questa meramente asseriva [testuale] e congetturale»), di scarsa intellegibilità ed esclusivamente teso a rimarcare la scarsa offensività del fatto commesso dal ricorrente, risulta adeguatamente smentito dalla Corte di appello che ha escluso - appunto - la tenue offensività della condotta, al contempo esprimendo un giudizio negativo sulla personalità del ricorrente proprio per giustificare l'adeguatezza del bilanciamento operato in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva contestata (chiaro il cenno ai precedenti con particolare riferimento a quello per evasione); che, pertanto, la risposta della Corte di appello risulta funzionale al non pregevole motivo dedotto in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame e correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la riparazione dell'auto sul marciapiede prospiciente l'abitazione costituiva condotta di evasione dovendosi escludere che detto luogo potesse costituire pertinenza dell'immobile come apoditticamente affermato; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, tenuto conto che il motivo di appello, invero generico (si legge nell'atto di appello: «per le stesse ragioni di cui sopra, nonché in considerazione degli indici probatori, così come evidenziati in sentenza, avrebbe dovuto escludere la recidiva, non potendo detto fatto "esprimere una propensione a delinquere", espressione questa meramente asseriva [testuale] e congetturale»), di scarsa intellegibilità ed esclusivamente teso a rimarcare la scarsa offensività del fatto commesso dal ricorrente, risulta adeguatamente smentito dalla Corte di appello che ha escluso - appunto - la tenue offensività della condotta, al contempo esprimendo un giudizio negativo sulla personalità del ricorrente proprio per giustificare l'adeguatezza del bilanciamento operato in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva contestata (chiaro il cenno ai precedenti con particolare riferimento a quello per evasione); che, pertanto, la risposta della Corte di appello risulta funzionale al non pregevole motivo dedotto in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 38998/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris