CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 42180/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21407/2024- - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia, aggravato dall'uso dell'arma; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti e, in particolare, al riconoscimento della circostanza aggravante dell'uso dell'arma - è costituito da mere doglianze in punto di fatto che non possono trovare sede nel giudizio di legittimità; quanto poi al profilo della predicata improcedibilità per difetto di querela, il ricorrente percorre una direttrice censoria che non può condurre ai risultati sperati, dal momento che le dimensioni dell'arma impugnata non rilevano ai fini dell'esclusione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, circostanza che determina la procedibilità d'ufficio del reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 23 ot