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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18881/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.U.P. del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso personale e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 settembre 2021, il G.U.P. del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 2 di reclusione e 4.000 euro di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere detenuto illecitamente, nell'auto Audi A6 tg. [OSCURATO:TARGA], stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di 3,94 chili, da cui erano ricavabili 7.509 dosi medie singole; fatto accertato in Torino il 25 giugno 2021.

Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta la confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato, pari a oltre ventimila euro.

2. Avverso la sentenza del Tribunale piemontese, Feimi ha proposto due distinti ricorsi per cassazione, uno personale, l'altro tramite il difensore di fiducia.

2.1. Con il ricorso personale, Feimi ha dedotto l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione della pronuncia impugnata.

2.2. Con il ricorso proposto tramite il difensore, è stato sollevato un unico motivo, con il quale la difesa censura la statuizione della sentenza relativa alla confisca del denaro, osservando che, in caso di condanna per detenzione illecita di stupefacenti, può essere confiscata solo la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente.

Nel caso di specie, non erano ravvisabili né il requisito del collegamento diretto della cosa con il reato, né la pericolosità insita nel mantenimento del denaro nella disponibilità del reo; di contro, sono state versate in atti le ultime dichiarazioni dei redditi dell'imputato, nonché documentazione attestante la sua attività lavorativa di impresario edile, e il recente acquisto di un immobile, per il quale egli aveva recentemente stipulato un contratto di mutuo fondiario.

Dunque, il possesso di una somma di denaro di tale entità non sarebbe incompatibile con il pagamento di lavori eseguiti dall'imputato, essendo provato che l'immobile recentemente acquistato era in fase di ristrutturazione, eseguita in proprio dal ricorrente, per cui è assolutamente ipotizzabile che la somma trovata in suo possesso fosse destinata al pagamento di fornitori e/collaboratori.

Del resto, conclude la difesa, sarebbe illogico ancorare la somma sequestrata alla attività di detenzione dello stupefacente, posto che se il denaro è stato trovato in possesso del ricorrente, questo non può evidentemente costituire il profitto della vendita, per il semplice fatto che la droga non era stata ancora alienata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso personale dell'imputato è inammissibile, mentre il ricorso proposto tramite il difensore di fiducia è meritevole di accoglimento.

1. Iniziando dal ricorso personale, occorre premettere che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., imponendo la presentazione del ricorso in sede di legittimità solo da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare dinanzi la Corte di cassazione.

Pertanto, a prescindere da ogni rilievo sull'assoluta genericità della doglianza sollevata, il ricorso proposto personalmente da Feimi deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

2. Passando al ricorso proposto dal difensore dell'imputato, deve rilevarsi che la statuizione sulla confisca del denaro non appare immune da censure.

E invero, nel disporre la confisca della somma di denaro sequestrato all'imputato, il giudice del patteggiamento ha osservato che si trattava "verosimilmente di profitto del reato, posto che la somma in questione è ingente (oltre ventimila euro) ed è stata trovata in macchina, insieme allo stupefacente, indi obiettivamente connessa al traffico (stante anche la sua divisione in 4 mazzette da 100 banconote l'una da 50,00 euro ciascuna).

In ogni caso, la suddetta cifra è sproporzionata al reddito dell'imputato, il quale infatti non ha fornito alcuna spiegazione alternativa in ordine alla provenienza di tale somma, neppure in epoca successiva al sequestro o, comunque, sin da subito, all'udienza di convalida di arresto (momento in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere, anche con riguardo al possesso di così ingente denaro)".

Orbene, tale impostazione non appare corretta.

Sul punto deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Rv. 258275), secondo cui, in tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della legge n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati; in particolare, per quanto concerne la tematica oggetto di ricorso, è stato chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204 e Sez. 4, n. 2193 del 09/12/2021, dep. 2022), che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata, conseguendo da ciò che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato.

Ora, rispetto a questo primo aspetto, va evidenziato che la motivazione del provvedimento impugnato risulta oggettivamente carente, non essendo stato adeguatamente illustrato il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, non essendo dirimente la circostanza che il denaro sia stato trovato nell'auto insieme allo stupefacente, non potendosi sottacere che la condotta contestata è quella di detenzione illecita e non di cessione, il che, in mancanza di elementi di segno contrario, non consente di affermare l'esistenza di un sicuro collegamento causale tra il denaro e la droga.

È vero tuttavia che, in ipotesi come quella che ci occupa, come evocato anche dal G.U.P. in via subordinata, le somme di denaro sono sottoponibili a confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensi dell'art. 73 comma 7 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, secondo cui nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto; dunque, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 o 4 del d.

P.R. n. 309 del 1990, è anche prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240 bis comma 1 cod. pen., per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992, richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 85 bis del d.P.R n. 309 del 1990.

3. Ciò premesso, il G.U.P. ha ancorato la valutazione della sproporzione a considerazioni meramente assertive, senza confrontarsi adeguatamente con le deduzioni difensive circa la legittima provenienza del denaro, deduzioni che, al di là della scelta dell'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, erano comunque supportate da elementi documentali, come si evince invero dall'istanza de libertate presentata al G.U.P. il 7 settembre 2021, ossia in epoca antecedente all'emissione della sentenza impugnata.

4. In conclusione, alla luce delle ravvisate carenze argomentative circa i presupposti della confiscabilità del denaro, sia quale profitto del reato, sia nell'ottica della confisca per sproporzione, si impone, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, l'annullamento della sentenza gravata, limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro, con conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, Ufficio G.I.P.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, ufficio G.I.P.

Dichiara inammissibile il ricorso personale proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.U.P. del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso personale e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 settembre 2021, il G.U.P. del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 2 di reclusione e 4.000 euro di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere detenuto illecitamente, nell'auto Audi A6 tg. [OSCURATO:TARGA], stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di 3,94 chili, da cui erano ricavabili 7.509 dosi medie singole; fatto accertato in Torino il 25 giugno 2021. Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta la confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato, pari a oltre ventimila euro. 2. Avverso la sentenza del Tribunale piemontese, Feimi ha proposto due distinti ricorsi per cassazione, uno personale, l'altro tramite il difensore di fiducia. 2.1. Con il ricorso personale, Feimi ha dedotto l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione della pronuncia impugnata. 2.2. Con il ricorso proposto tramite il difensore, è stato sollevato un unico motivo, con il quale la difesa censura la statuizione della sentenza relativa alla confisca del denaro, osservando che, in caso di condanna per detenzione illecita di stupefacenti, può essere confiscata solo la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente. Nel caso di specie, non erano ravvisabili né il requisito del collegamento diretto della cosa con il reato, né la pericolosità insita nel mantenimento del denaro nella disponibilità del reo; di contro, sono state versate in atti le ultime dichiarazioni dei redditi dell'imputato, nonché documentazione attestante la sua attività lavorativa di impresario edile, e il recente acquisto di un immobile, per il quale egli aveva recentemente stipulato un contratto di mutuo fondiario. Dunque, il possesso di una somma di denaro di tale entità non sarebbe incompatibile con il pagamento di lavori eseguiti dall'imputato, essendo provato che l'immobile recentemente acquistato era in fase di ristrutturazione, eseguita in proprio dal ricorrente, per cui è assolutamente ipotizzabile che la somma trovata in suo possesso fosse destinata al pagamento di fornitori e/collaboratori. Del resto, conclude la difesa, sarebbe illogico ancorare la somma sequestrata alla attività di detenzione dello stupefacente, posto che se il denaro è stato trovato in possesso del ricorrente, questo non può evidentemente costituire il profitto della vendita, per il semplice fatto che la droga non era stata ancora alienata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso personale dell'imputato è inammissibile, mentre il ricorso proposto tramite il difensore di fiducia è meritevole di accoglimento. 1. Iniziando dal ricorso personale, occorre premettere che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., imponendo la presentazione del ricorso in sede di legittimità solo da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare dinanzi la Corte di cassazione. Pertanto, a prescindere da ogni rilievo sull'assoluta genericità della doglianza sollevata, il ricorso proposto personalmente da Feimi deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 2. Passando al ricorso proposto dal difensore dell'imputato, deve rilevarsi che la statuizione sulla confisca del denaro non appare immune da censure. E invero, nel disporre la confisca della somma di denaro sequestrato all'imputato, il giudice del patteggiamento ha osservato che si trattava "verosimilmente di profitto del reato, posto che la somma in questione è ingente (oltre ventimila euro) ed è stata trovata in macchina, insieme allo stupefacente, indi obiettivamente connessa al traffico (stante anche la sua divisione in 4 mazzette da 100 banconote l'una da 50,00 euro ciascuna). In ogni caso, la suddetta cifra è sproporzionata al reddito dell'imputato, il quale infatti non ha fornito alcuna spiegazione alternativa in ordine alla provenienza di tale somma, neppure in epoca successiva al sequestro o, comunque, sin da subito, all'udienza di convalida di arresto (momento in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere, anche con riguardo al possesso di così ingente denaro)". Orbene, tale impostazione non appare corretta. Sul punto deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Rv. 258275), secondo cui, in tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della legge n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati; in particolare, per quanto concerne la tematica oggetto di ricorso, è stato chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204 e Sez. 4, n. 2193 del 09/12/2021, dep. 2022), che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata, conseguendo da ciò che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato. Ora, rispetto a questo primo aspetto, va evidenziato che la motivazione del provvedimento impugnato risulta oggettivamente carente, non essendo stato adeguatamente illustrato il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, non essendo dirimente la circostanza che il denaro sia stato trovato nell'auto insieme allo stupefacente, non potendosi sottacere che la condotta contestata è quella di detenzione illecita e non di cessione, il che, in mancanza di elementi di segno contrario, non consente di affermare l'esistenza di un sicuro collegamento causale tra il denaro e la droga. È vero tuttavia che, in ipotesi come quella che ci occupa, come evocato anche dal G.U.P. in via subordinata, le somme di denaro sono sottoponibili a confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensi dell'art. 73 comma 7 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, secondo cui nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto; dunque, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 o 4 del d. P.R. n. 309 del 1990, è anche prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240 bis comma 1 cod. pen., per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992, richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 85 bis del d.P.R n. 309 del 1990. 3. Ciò premesso, il G.U.P. ha ancorato la valutazione della sproporzione a considerazioni meramente assertive, senza confrontarsi adeguatamente con le deduzioni difensive circa la legittima provenienza del denaro, deduzioni che, al di là della scelta dell'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, erano comunque supportate da elementi documentali, come si evince invero dall'istanza de libertate presentata al G.U.P. il 7 settembre 2021, ossia in epoca antecedente all'emissione della sentenza impugnata. 4. In conclusione, alla luce delle ravvisate carenze argomentative circa i presupposti della confiscabilità del denaro, sia quale profitto del reato, sia nell'ottica della confisca per sproporzione, si impone, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, l'annullamento della sentenza gravata, limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro, con conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, Ufficio G.I.P. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, ufficio G.I.P. Dichiara inammissibile il ricorso personale proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese pro
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