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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 22443/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla notifica del decreto di citazione in appello sia manifestamente infondato, alla luce della notificazione a mani della sorella capace e convivente presso il domicilio eletto; cfr. sul punto la congrua motivazione a verbale dell'udienza 3 luglio 2023 che ha rigettato l'eccezione formulata dal difensore; considerato che il secondo ed il terzo motivo, attinenti al giudizio ed alla motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; si tratta pertanto di doglianze estranee al sindacato del giudizio di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la Corte d'appello ha adeguatamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che le ulteriori censure, con le quali si lamenta la condanna per un fatto diverso da quello contestato nell'imputazione sono radicalmente smentite dalla lettura del capo di imputazione, ove viene integralmente riportata la formula adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] competente, che è l'oggetto della contestazione, a prescindere dalla ragione che avesse condotto a tale esito (difficoltà di deambulazione piuttosto che riduzione della autonomia personale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla notifica del decreto di citazione in appello sia manifestamente infondato, alla luce della notificazione a mani della sorella capace e convivente presso il domicilio eletto; cfr. sul punto la congrua motivazione a verbale dell'udienza 3 luglio 2023 che ha rigettato l'eccezione formulata dal difensore; considerato che il secondo ed il terzo motivo, attinenti al giudizio ed alla motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; si tratta pertanto di doglianze estranee al sindacato del giudizio di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la Corte d'appello ha adeguatamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che le ulteriori censure, con le quali si lamenta la condanna per un fatto diverso da quello contestato nell'imputazione sono radicalmente smentite dalla lettura del capo di imputazione, ove viene integralmente riportata la formula adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] competente, che è l'oggetto della contestazione, a prescindere dalla ragione che avesse condotto a tale esito (difficoltà di deambulazione piuttosto che riduzione della autonomia personale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 a
Decreto Cassazione n. 22443/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris