CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 23729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; , 7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Paga- nin Virgilio e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Vicenza in data 12 aprile 2022 limitatamente alle somme di danaro in sequestro afferenti alle annualità 2011 e ha confermato nel resto il sequestro di danaro o di altri beni nella disponibilità dei predetti fino ad un valore corrispondente a 765.412,13 euro. I tre predetti sono imputati davanti al Tribunale di Vicenza del reato di associa- zione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di frode fiscale, attraverso l'emissione e l'utilizzo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. - nei fatti gestita dagli stessi di comune accordo, trattandosi di soggetti appartenenti al mede- simo nucleo familiare, benché la Menegatti figurasse come socia unica ed ammini- stratrice della società - di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, a partire dal 2009 fino al 2015. Nello specifico, la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale (società che si occupa di commercio all'ingrosso di bevande alcoliche), nelle annualità dal 2009 al 2015 si sarebbe avvalsa di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da diverse società, indicandole nelle dichiarazioni annuali IVA: secondo l'ipotesi d'ac- cusa, grazie a tale operazione la società avrebbe conseguito un illecito vantaggio patrimoniale, derivante dall'aver detratto indebitamente dall'imposta dovuta per le annualità considerate gli importi relativi alle operazioni in questione. Va premesso che, con decreto del 14 giugno 2016, il G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza disponeva in via diretta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale - e, in subordine, in via indiretta nei confronti dei tre ricorrenti - la misura cautelare del sequestro preventivo della somma di euro 6.273.198,00, finalizzato alla confisca del profitto derivata dal reato di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000 contestato all'odierna ricorrente. Vista l'incapienza del patrimonio societario rispetto all'entità della misura disposta dal G.I.P., in sede di esecuzione del provvedimento cautelare, il sequestro è stato eseguito in via equivalente su numerosi beni mobili ed immobili di proprietà, in particolare, della Menegatti (denaro contante, quote societarie, titoli azionari e obbligazionari, beni immobili nonché il quinto della pensione corrispostale dall'I.N.P.S.). Successivamente all'adozione della misura cautelare, la [OSCURATO:SOCIETA]. stipu- lava con la direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza un atto di tran- sazione fiscale e di ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 182 bis e 182 ter R.D. n. 267 del 1942, avendo nel frattempo presentato davanti al Tribunale di Vicenza domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo: l'accordo tra le parti - che per espressa previsione non riveste natura novativa del debito tributario - prevede il pagamento rateale in favore dell'Erario di 10.930.544,28 euro, oltre alla ritenzione a titolo definitivo da parte dello Stato delle somme già versate, per un importo ulteriore di 1.163.184,30 euro. Con ordinanza del 23 novembre 2020, il G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza rigettava l'istanza di revoca del sequestro preventivo. A seguito dell'atto di appello proposto dalla Menegatti, con ordinanza del 29 di- cembre 2020, il Tribunale del riesame di Vicenza confermava l'ordinanza emessa dal G.I.P. in data 23 novembre 2020, sul presupposto dell'inidoneità dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate in ordine al pagamento dell'intero debito erariale maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - stante l'espressa esclusione della sua natura novativa - alla modifica dell'entità complessiva di quanto dovuto all'Erario dalla società, fino al mo- mento del suo integrale adempimento, che rappresenta la condizione sospensiva dell'efficacia liberatoria del negozio. Su ricorso della difesa della Menegatti, con decisione del 22 aprile 2021, la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza con cui il Tribunale di Vicenza aveva rigettato l'appello cautelare, ritenendo necessario ridurre l'importo del sequestro eseguito nei confronti della ricorrente in termini corrispondenti all'intervenuta esecuzione - benché parziale - dell'accordo transattivo relativo al debito tributario della [OSCURATO:SOCIETA].. Pertanto, in sede di giudizio di rinvio, con ordinanza dell'8 luglio 2021, il Tribunale del riesame di Vicenza disponeva la restituzione alla Menegatti della somma di 2.102.136,14 euro, ovvero riduceva l'ammontare della misura cautelare in esecu- zione nei suoi confronti dell'importo già versato all'Erario dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. In data 21 marzo 2022, il P.M. chiedeva l'adozione di un ulteriore vincolo sui beni nella disponibilità della Menegatti e degli altri due ricorrenti, per un ammontare pari a 3.607.345,56 euro, sul presupposto di un nuovo calcolo del profitto dei reati loro contestati - aggiornato rispetto a quello accolto dal G.I.P. nel decreto del 14 giugno 2016, in base ai dati forniti dagli ulteriori atti di indagine nel frattempo compiuti - da quantificarsi in 10.190.746,57 euro. Accogliendo la richiesta del P.M., il Tribunale di Vicenza adottava il provvedi- mento oggi impugnato, disponendo un nuovo ed ulteriore sequestro preventivo nei confronti dei ricorrenti per l'importo di 765.412,13 euro, detraendo dall'ammontare complessivo del profitto del reato individuato dal P.M. le somme nel frattempo versate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in adempimento della transazione raggiunta con l'Erario (3.152.136,44 euro) nonché quelle già sottoposte a vincolo in forza dell'originario decreto di sequestro preventivo adottato dal G.I.P. nel 2016 (6.273.198 euro). 9u 2. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della Nor- digross s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ri- corrono per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 321, comma 3 e 322 bis cod. proc. pen. e motivazione apparente in ordine agli elementi nuovi che avrebbero alterare il profitto/prezzo del reato ed il quadro in precedenza già vagliato dagli organi giurisdizionali; omesso esame sul punto decisivo in ordine agli ulteriori benefici riscontrati nella contabilità della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. Si deduce che l'ordinanza impugnata ha violato il principio del ne bis in idem cautelare, in quanto si fonda sugli stessi elementi già analizzati dal G.I.P. al momento dell'adozione dell'originaria misura reale disposta nei confronti degli imputati. Il decreto in questione, infatti, fa espresso riferimento al processo verbale di costatazione del 24 gennaio 2018 - evidentemente successivo al provvedimento del G.I.P. del 2016 - che illustrava i numerosi dati raccolti dagli inquirenti a seguito dell'attività di acquisizione e di analisi della documentazione contabile relativa alle aziende coinvolte nel sistema illecito al cui apice si posizionava la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I. e che - proprio sulla base di tali nuove emergenze probatorie - e ha compiuto un calcolo più preciso e puntuale del profitto del reato. Nell'ordinanza impugnata non è indicato perché un accertamento amministrativo postumo, assunto anche sulla contabilità fi- scale contenuta nel server aziendale e posto sotto sequestro probatorio dal P.M. nel luglio 2016, non dovesse contenere la documentazione che nel marzo 2022 è stata ritenuta "nuova". 2.2. Violazione degli artt. 322 bis e 649 cod. proc. pen. sul giudicato penale cautelare e/o sul ne bis in idem. Errore sulla modalità di quantificazione dell'IVA evasa in erronea applicazione dell'art. 1, comma 143, d. Igs. n. 74 del 2000 (sulla quanti- ficazione dell'IVA evasa), 12 bis d. Igs. n. 74 del 2000 sul procedimento in pendenza dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate, 117 Cost. e 4 Prot. n. 7 Convenzione EDU e 50 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea. Vizio di motivazione ap- parente ed omesso esame dei punti decisivi anche in ordine ai fatti nuovi e giudicato formatosi. Si osserva che, tenuto conto del giudicato cautelare formatosi (questioni sul quantum del profitto trattate esplicitamente ed implicitamente in sede di giudizio di rinvio), dell'Accordo con l'Agenzia delle Entrate e dei versamenti consistenti effet- tuati, l'eventuale ulteriore confiscabilità doveva ritenersi congelata. Nell'ordinanza impugnata non sono stati indicati elementi nuovi atti a far com- piere un calcolo più preciso e puntuale del profitto del reato. I documenti contabili t erano già presenti nel procedimento n. 951 del 2015. La G.d.F. procedeva al segue- stro preventivo della somma di euro 7.300 consegnati spontaneamente dalla Mene- gatti che li deteneva presso la propria abitazione e che forniva anche una busta paga della [OSCURATO:SOCIETA] del maggio 2016 intestata alla medesima per compensi quale am- ministratore. 2.3. Violazione degli artt. 234, 431, 191, 63, 64 cod. proc. pen., 220 disp. att. cod. proc. pen., art. 1, comma 143, 12 bis e 20 d. Igs. n. 74 del 2000, con riferimento al processo verbale di costatazione redatto due anni dopo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Si osserva che il ricalcolo dell'IVA in sede penale (art. 1, comma 143 d. Igs. n. 74 del 2000) non può trovare ingresso attraverso un procedimento "atecnico", privo di contraddittorio, privo delle garanzie ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., unilate- rale, mai notificato, intervenuto durante l'efficacia del primo provvedimento cautelare del 15 giugno 2016 e redatto nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] nominato in data 13 luglio 2016. Il Tribunale del riesame si è affidato, in violazione dell'art. 20 d. Igs. n. 74 del 2000, alla risorta pregiudizialità amministrativa tributaria, fissando i parametri penali (profitto e prezzo del reato) attraverso gli atti di accertamento di operatori tributari, il cui interlocutore era un soggetto diverso del contribuente. Non v'era né motivazione né rispondenza nel provvedimento del 12 aprile 2022, in ordine all'affermata "effica- cia dimostrativa e/o della capacità giustificativa di ipotetici conteggi contenuti in un atto non conosciuto e comunque non costituente prova penale". Il processo verbale di costatazione era stato introdotto dall'art. 24 I. n. 4 del 1929, secondo il quale "le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale". Col termine "constatare", dunque, si rimanda contestualmente alla descrizione delle attività di verifica svolte e delle violazioni ri- scontrate ed alle valutazioni dell'organo accertatore. Si tratta, quindi, di un atto am- ministrativo, avente molte caratteristiche comuni ad un'informativa di P.G. (conte- nente elementi valutativi dell'autorità) e con un verbale di un mezzo di ricerca della prova (come le ispezioni e le perquisizioni, disciplinate dal Titolo III del codice di procedura penale, in cui la polizia prende cognizione di fatti dotati di rilevanza penale, suscettibili di subire modificazioni, per i quali è fondamentale cristallizzarne in un verbale l'immediata percezione). Tale ultima similitudine aveva inizialmente portato la giurisprudenza a ritenere possibile l'acquisizione del processo verbale di costata- zione al fascicolo del dibattimento in quanto atto irripetibile ex art. 431 cod. proc. pen.. In seguito, si è affermato il principio secondo cui il processo verbale di costata- zione, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen. e, come tale, è producibile ed utilizzabile nel processo penale. Il processo verbale di costatazione, dunque, diventa utilizzabile non in quanto irripetibile, ma perché formatosi fuori dal procedimento penale. Tuttavia, nel caso in cui, nell'espletamento delle attività di accertamento fiscale, emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.. Qualora le dichiarazioni rese del contribuente - senza l'osservanza delle disposi- zioni previste dal codice di rito a sua tutela - siano riportate nel processo verbale di costatazione, tale documento è inutilizzabile in parte qua. Nel caso in esame, il pro- cesso verbale di costatazione era stato redatto tra gli operanti e l'[OSCURATO:PERSONA] nominato in data 13 luglio 2016; non era stato mai notificato all'ammini- stratrice unica della società alla quale era stata preclusa la possibilità di prendere posizione, di fornire chiarimenti e di assumere un'idonea linea di difesa. Il processo verbale di costatazione aveva dato origine ad atti di contestazione economica, senza il rispetto dei termini dei sessanta giorni; il processo verbale di costatazione non aveva consentito al contribuente l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 12 I. n. 212 del 2000. La mancata notifica rendeva nulli, se non giuridicamente inesistenti, il processo verbale di costatazione e il successivo avviso di accertamento. 2.4. Violazione degli artt. 322 ter cod. pen. e 12 bis d. Igs. n. 74 del 2000 nonché del principio della sequenzialità proporzionale della misura. Si deduce che la Menegatti non era più amministratrice unica della società da sei anni, epoca in cui i poteri erano stati attribuiti dal G.I.P. del Tribunale all'amministra- tore giudiziario, divenuto amministratore unico. Dall'adozione della prima misura ablativa del 6 luglio 2016, gli indagati non ave- vano avuto contezza e, in particolare, la Menegatti non aveva frequentato i locali della società. Stante il definitivo allontanamento da circa sei anni, non potevano farsi riferire all'ex amministratrice unica gli elementi sintomatici dell'esistenza di beni in capo all'ente. Ella non poteva più fornire elementi sullo stato economico della Nordi- gross. Il secondo sequestro riguardava un periodo sicuramente postumo al giugno/lu- glio 2016, per cui doveva essere eseguito nei confronti della società beneficiaria in via diretta, prima di essere eseguito per equivalente ai danni dell'ex amministratrice. Sarebbe stato necessario aggredire i beni presenti nelle casse o nella disponibilità della società. L'Accordo tra l'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:SOCIETA] aveva comportato, a titolo di garanzia, il deposito da parte di un terzo di un'ulteriore somma di euro un milione in favore dell'ente; inoltre, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iscritto ipoteca su un proprio immobile. La Procura avrebbe dovuto prima pro- cedere ad escutere la predetta somma di danaro, senza reiterare la sanzione nei confronti di soggetti ormai lontani dalla vita societaria da ben sei anni. 2.5. Violazione degli artt. 322 ter cod. pen., 12 bis d. Igs. n. 74 del 2000, 578 ,e bis cod. proc. pen.. Si osserva che il principio di proporzionalità è stato espressamente introdotto dall'art. 12 bis d. Igs. n. 74 del 2000, ribadendo che il Giudice competente è chiamato a procedere, su richiesta dell'interessato, in corrispondenza del pagamento progres- sivo di somme volte a far recuperare VIVA, a seguire l'evolversi della possibile e de- finitiva confisca, procedendo nell'ottica della proporzione al dissequestro. Ma in tema di proporzionalità si è innestata l'intervenuta norma dell'art. 578 bis cod. proc. pen. che, come è noto, è "giunta" a disciplinare la confisca in ipotesi di intervenuta pre- scrizione e quindi in caso di proscioglimento dell'accusa per prescrizione del reato, si è aperto un ulteriore dibattito giurisprudenziale in ordine alla "confisca tributaria "ex art. 12 bis d. Igs. n. 74 del 2000. Qualora sia stata disposta o preventivata una confisca per equivalente, la stessa non può essere mantenuta in relazione ai fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578 bis cod. proc. pen.. In ragione della natura sanzionatoria della confisca per equivalente, l'applicazione dell'art. 578 bis cod. proc. pen. deve ritenersi non esten- sibile ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della disposizione, in quanto la stessa consente di applicare una sanzione - confisca per equivalente, che prima non era possibile applicare. In sostanza, in caso di reati colpiti dalla prescri- zione, la confisca tributaria opera solo per i reati commessi successivamente all'en- trata in vigore dell'art. 578 bis cit.; solo per questi reati sarà quindi possibile mante- nere gli effetti della confisca tributaria anche nel caso in cui si delinea o si realizza un proscioglimento per intervenuta prescrizione, potendo rilevare l'eventuale sussi- stenza di una diversa misura per debiti tributari in capo ai contribuenti. 2.6. Con memoria difensiva i ricorrenti insistono nella richiesta di accoglimento dei ricorsi, illustrando ulteriormente le ragioni a sostegno del proprio assunto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di con- nessione logica, con cui si contesta la violazione della regola del ne bis in idem cau- telare, sono infondati. Va ricordato che, con sentenza n. 200 del 2016, la Corte Costituzionale ha sta- tuito l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., per violazione dell'art.117 Cost. in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 annesso alla CEDU, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza della sussistenza di un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile ed il reato per cui è stato instaurato il nuovo procedimento penale. In tale prospettiva, i giudici costituzionali hanno escluso che la disposizione con- venzionale - secondo cui "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato" - abbia un contenuto più ampio di quello dell'art. 649 cod. proc. pen., per il quale "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale dive- nuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto". La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, consente solo di affermare che la medesimezza del fatto va apprezzata alla luce delle circostanze fattuali con- crete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio, con ripudio di ogni riferi- mento alla mera qualificazione giuridica della fattispecie. Di conseguenza, non vi sono ragioni logiche per affermare che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa alla sola azione o omissione e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito. Allo stesso modo, nemmeno il contesto normativo in cui si colloca l'art. 4 del Protocollo n. 7 annesso alla CEDU depone per una lettura restrittiva dell'idem factum, da condurre attraverso l'esame della sola condotta. Al contrario, proprio la lettura delle varie norme della Convenzione rende palese che il testo convenzionale impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Pertanto, sono costituzionalmente corretti gli approdi della giurisprudenza di le- gittimità, per la quale l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza sto- rico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799). Ciò vale a condizione che, nell'applicazione pratica, tutti gli elementi del reato siano assunti nella loro dimensione empirica, sicché anche l'evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, bensì assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente. In tal modo, risulta assicurato il massimo dispiegarsi della funzione di garanzia sottesa all'art. 649 cod. proc. pen., senza compromissione di altri principi di rilievo costituzionale, e si evita che la valutazione comparativa, cui è chiamato il giudice investito del secondo giudizio, sia influenzata dalle considerazioni sulla natura dell'interesse tutelato dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell'evento, sul ruolo che ha un medesimo elemento all'interno delle fattispecie, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant'altro concerne i singoli reati. Alla tesi sostanzialistica dell'idem factum si è conformata la giurisprudenza di legittimità, affermando come, ai fini della preclusione del ne bis in idem, l'identità del fatto debba essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato, senza con- frontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263543; Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Carbognani, Rv. 261364), al fine di pre- sidiare, secondo effettività, le garanzie che la predetta norma è intesa a tutelare. Il principio del ne bis in idem opera anche in materia cautelare, seppur con gli adattamenti imposti dalla peculiarità dei profili processuali, ed ha condotto all'elabo- razione giurisprudenziale del concetto di giudicato cautelare, nonché all'individua- zione di un sistema di preclusioni tese a garantire la razionalità dell'apparato norma- tivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la ratio dell'effetto preclu- sivo elaborato in relazione al sistema delle impugnazioni cautelari va ravvisata nell'e- sigenza di impedire che, immutate le condizioni legittimanti l'applicabilità o meno di una misura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi, dovendosi evitare, in assenza di un quid novi, che venga emessa una misura cautelare in pre- cedenza negata ovvero che venga revocata una misura cautelare in precedenza adot- tata. Tale preclusione, dunque, risulta finalizzata ad impedire lo svolgimento di una pluralità di procedimenti basati sul medesimo fatto storico, con la necessaria preci- sazione che in materia cautelare tale divieto concerne non già la mera identità del fatto, bensì l'identità degli elementi già valutati in occasione della precedente inizia- tiva cautelare (Sez. 1, n. 40132 del 30/04/2019, Vertinelli, non massimata). Ne consegue che detto principio non risulta violato in presenza di nuovi elementi di valutazione, conseguenti al sopravvenire di sviluppi delle indagini come al succes- sivo emergere di circostanze verificatesi prima della deliberazione del giudice della cautela ovvero di quello del riesame, ma non conosciute né valutate (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555; Sez. 2, n. 5381 del 13/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262284; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724; Sez. 6, n. 34565 del 22/05/2014, Eleuteri, Rv. 259902; Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151; Sez. 6, n. 4112 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235610). Il principio del ne bis in idem cautelare, quindi, non è ostativo alla reiterazione del sequestro preventivo sia nel caso in cui questo intervenga su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, allorquando il nuovo decreto si fondi su di un'esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata ovvero qualora l'auto- rità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati (Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015, Aprovitola, Rv. 264095), sia nel caso di nuovo provvedimento fondato sulla base di un titolo di reato diverso da quello inizialmente ipotizzato (Sez. 3, n. 10972 del 09/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. k 252362), sia di annullamento del precedente provvedimento pronunciato per ragioni non incidenti sul giudizio di sussistenza del fumus commissi delicti e non comportanti il riesame nel merito di elementi che siano stati ritenuti in precedenza insussistenti o insufficienti (Sez. 3, n. 43806 del 05/11/2008, Spirito, Rv. 241415). 2.1. Tanto premesso in punto di diritto, il Tribunale del riesame, con ampia ed esauriente motivazione, ha evidenziato che il nuovo decreto di sequestro emesso dal G.I.P. (evidentemente successivo al provvedimento del G.I.P. del 2016) conteneva un espresso riferimento al processo verbale di costatazione del 24 gennaio 2018, il quale illustrava i numerosi dati raccolti dagli inquirenti a seguito dell'attività di acqui- sizione e di analisi della documentazione contabile relativa alle aziende coinvolte nel sistema illecito al cui apice si posizionava la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e che - proprio sulla base di tali nuove emergenze probatorie - compiva un calcolo più preciso e puntuale del profitto del reato. Nell'ordinanza impugnata, peraltro, si è precisato che, proprio l'esistenza di un'ulteriore attività di indagine svolta a carico degli imputati - i cui risultati erano stati cristallizzati in un momento successivo nel documento esplicita- mente citato dal Tribunale del riesame - comportava l'inoperatività nel caso di specie del principio del ne bis in idem richiamato dalla difesa dei ricorrenti. Come illustrato dai giudici della cautela, il processo verbale di costatazione non consisteva in un mero riepilogo di dati contabili preesistenti e già conosciuti dagli organi inquirenti al momento dell'emissione del primo sequestro, bensì esso inte- grava un vero e proprio approfondimento contenente nuovi elementi di valutazione. Pertanto, in linea con la giurisprudenza sopra riportata, è stato correttamente rimar- cato il contenuto ideativo di novità dell'elemento in questione, consistente in una vera e propria rielaborazione ed analisi congiunta delle notizie preesistenti. Al riguardo, va ricordata l'ampia nozione di modifica costituente novum, al fine di evitare di incorrere nel divieto del bis in idem, consistente in fatti sopravvenuti o nella deduzione di elementi nuovi, dovendosi intendere quali tali sia quelli preesi- stenti, ma non esaminati, sia quelli strictu senso sopravvenuti. Quanto alla tematica dell'applicabilità dell'art. 12 bis d. Igs. n. 74 del 2000, come già sostenuto dai giudici di merito, tale disposizione risulta applicabile solo per la [OSCURATO:SOCIETA]. - unico soggetto da considerare contribuente - e non per la Mene- gatti, per cui l'eventuale confisca continuerebbe ad operare nei suoi confronti, giusti- ficando il permanere integrale della misura cautelare in atto. 3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inutilizzabilità delle risultanze emerse dal processo verbale di costatazione, è manifestamente infondato. Va premesso che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, in tema di rapporti tra l'attività ispettiva e quella procedimentale nell'ambito dei reati tributari, la viola- zione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non comporta automaticamente l'inuti- lizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, essendo invece necessario che tale sanzione processuale sia autonomamente previ- sta dalle norme del codice di rito cui la disposizione citata rimanda (Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299). E' onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità, indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, gli atti specificamente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato. Il confine tra l'attività ispettiva e l'attività di indagine preliminare, superato il quale «gli atti necessari per assicurare le fonti dì prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle di- sposizioni del codice» (art. 220 disp. att. cod. proc. pen.), è segnato dalla mera pos- sibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta am- ministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. U., n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291). Però, l'obbligo di osservare le norme del codice di rito riguarda lo specifico fatto, non qualsiasi altro diverso fatto la cui possibile rilevanza penale non sia ancora emersa. L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è norma di raccordo tra l'attività ispettiva e quella investigativa: tale norma non prevede una sanzione di inutilizzabilità sicché la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità, a fini penali, degli elementi di prova, dichiarativi o documentali, ac- quisiti una volta superato il confine. L'inutilizzabilità o la nullità dell'atto deve essere autonomamente prevista dalle norme del codice di procedura penale, a cui rimanda l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.. Non sussiste, dunque, una generale inutilizzabilità ex 191 cod. proc. pen., perché la norma non prevede un divieto di acquisizione delle prove, come sostanzialmente sostenuto dal ricorrente, ma l'applicazione della disciplina codicistica. Ciò posto sui principi operanti in materia, è del tutto irrilevante che l'Agenzia delle Entrate abbia agito quale autorità amministrativa: il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare rispetto a quali atti si eccepisce l'inutilizzabilità. In ogni caso, l'acquisizione della documentazione contabile è legittima; non solo si tratta di documenti provenienti dall'imputato, con conseguente applicazione dell'art. 237 cod. proc. pen., ma l'acquisizione di una copia di un documento, senza sequestro, è indirettamente prevista dall'art. 258 cod. proc. pen.. Va poi ricordato che i casi di divieto di utilizzazione probatoria sono tassativi e non possono essere oggetto dì applicazione analogica. Dunque, correttamente il Tribunale del riesame ha adoperato i documenti acquisiti dall'Agenzia delle Entrate.I ricorrenti non indicano quali specifici atti fossero affetti da inutilizzabilità, né per quale ragione, non essendo stata indicate norme codicistiche la cui violazione avrebbe determinato, in tesi difensiva, l'inutilizzabilità patologica di tali atti. 4. La quarta censura, con cui si evidenziano la cessazione della carica della Me- negatti di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] e l'esigenza di escutere preventiva- mente il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA], è infondata. La cessazione della carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] ricoperta dalla Me- negatti è del tutto irrilevante in relazione alla tipologia della misura cautelare reale disposta con l'ordinanza impugnata. Parimenti non è meritevole di accoglimento la doglianza concernente la presunta esigenza della preventiva escussione della [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto all'esecuzione del sequestro preventivo nei confronti degli odierni ricorrenti. Come è noto, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell'accertamento di tale impossi- bilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, Bennati, Rv. 275687). Tanto premesso, nel caso in esame, come già illustrato con motivazione lineare e coerente nell'ordinanza impugnata, già in occasione dell'esecuzione dell'originario sequestro preventivo disposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., i beni nella dispo- nibilità della società si erano dimostrati insufficienti a soddisfare le ragioni della mi- sura cautelare adottata dal G.I.P., comportando la sottoposizione a vincolo dei beni personali della Menegatti: tale dato è stato logicamente considerato un elemento indiziario sufficiente ad escludere la necessità di una preventiva escussione della so- cietà. Nell'ordinanza impugnata si è sottolineato che è il soggetto attinto in via indiretta dal provvedimento di sequestro preventivo a dover fornire al Tribunale del riesame gli elementi da cui desumere la sufficiente capienza del patrimonio della società de- stinataria in via principale e diretta della misura all'integrale esecuzione della stessa: si è dato atto che, al contrario, i ricorrenti non avevano fornito nessun elemento in proposito. t 5. Il quinto motivo di ricorso, con cui il Menegatti si duole dell'impossibilità di mantenere la confisca per equivalente in relazione ai fatti anteriori all'entrata in vi- gore del citato art. 578 bis cod. proc. pen. e si invoca l'applicazione del principio di proporzionalità, è manifestamente infondato. Come già evidenziato dal Tribunale del riesame, la disposizione richiamata, in- fatti, concerne esclusivamente al giudizio di merito - specificamente il giudizio di ap- pello e il successivo grado di legittimità - e riguarda il caso di confisca già ordinata in relazione a reati medio tempore estintisi per prescrizione o per amnistia, ovvero il caso in cui sia già intervenuta una prima pronuncia di merito, che abbia accertato la sussistenza dei reati in questione. Essa, pertanto, non è applicabile in relazione alla f