CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 17887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19466/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrentee controricorrente all'incidentale - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 809/2019depositata il 28/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il T ribunale di Torino per sentire accertare, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell'Interno, il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento per effetto dei benefici previsti dalla legge nr. 206 del 2004, in ragione dell’attentato di cui era stato vittima in Nairobi, nel dicembre del 1998; 2. il T ribunale accoglieva parzialmente la domanda; riconosciuto il diritto nell’an, riteneva maturata la decadenza ex art. 47 della legge nr. 639 del 1970 in relazione ai ratei pensionistici precedenti il triennio antecedente la data di presentazione del ricorso giudiziale; 3. avverso la sentenza di primo grado, il M inistero dell'Interno ha proposto ricorso immediato per Cassazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge nr. 206 del 2004. Il ricorso percassazione era notificato al Bertucci il 17.10.2018; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto, invece , appello avverso la pronuncia del Tribunale, con ricorso depositato il 23 novembre 2018; 5. con la sentenza qui impugnata, la Corte di appello di Torino ha disatteso la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello , per tardività, sollevata da entrambi gli Enti;ha, tuttavia, r igettato il gravame, confermando la decisione impugnata; 6. avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi; 7. hanno resistito , con autonomo controricorso , il M inistero dell'Interno e l'[OSCURATO:PERSONA]; 8. la parte privata ha resistito, a sua volta, con controricorso e, successivamente, ha depositato memoria; 9. all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 10.è preliminare, rispetto alla disamina dei motivi del ricorso principale,l'esame dei ricorsi incidentali con cui gli Enti deducono la violazione degli artt.325, 326 e 327 cod.proc.civ. , per avere la Corte di appello giudicato tempestivo il gravame di [OSCURATO:PERSONA]; 11.i ricorsi incidentali sono fondati; 12.pacifici i fatti pr ocessuali come riportati nello storico di lite, ritiene il Collegio -pur consapevole dell'esistenza di posizioni difformi (cfr.,per tutte, Cass. n r . 31251 del 2018 ) - di dare continuità all'indirizzo che si è andato affermando come prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale «la notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno ( id est: al termine lungo, ratione temporis applicabile) dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 cod.proc.civ., salva l'ipotesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge» ( Cass. nr. 474 del 2019; Cass. n. 26427 del 2020 ; Cass. nr. 28131 del 2021; cfr., in motivazione, anche,Cass., sez. un.,nr. 32114 del 2019; Cass. nr. 24564 del 2022; Cass. nr. 16015 del 2021; in precedenza, Cass. nr. 17309 del 2017 che dà seguito aCass. n. 7261 del 2013 ; Cass. n r . 3294 del 2009 ed altre) 13.nel caso di specie, l’atto di appello è stato depositato il 23 novembre 2018 e, dunque, tardivamente ; esso, in fatti , doveva proporsi nel termine di 30 giorni, ex art. 325 c od .p roc. civ., decorrente dal 17.10.2018 ( id est: d ecorrente dalla notifica del ricorso per cassazione proposto ex art. 12, comma 2, della legge nr. 206 del 2004avverso la decisione di primo grado) e , quindi, entro il 16 novembre 2018; 14.resta, pertanto, assorbito i l ricorso principale ; 15.la sentenza della Corte di Appello va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, comma 3, seconda ipotesi, cod.proc.civ., perché il processo non poteva essere proseguito; 16. in ragione dell'esito del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti incidentali, sia per il secondo grado di giudizio, sia per il presente giudizio di legittimità, come in dispositivo; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] i ricorsi incidentali, assorbito il ricorso principale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata . Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del grado diappello, che liquida in [OSCURATO:PERSONA] 5.000,00, in favore di ciascuna parte appellata,e quelle del giudizio di legittimità, che liquida in [OSCURATO:PERSONA] 5.000,00, in favore di ciasc una parte controricorrente oltre, per l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali forfettarie e accessori di legge e, per il Ministe