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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13191/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 aprile 2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra il reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen. (commesso fino al 22.10.2013), giudicato con la sentenza della Corte di appello di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 25.11.2020, e i reati di cui alle sette sentenze, oggetto del provvedimento di cumulo del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: 1) sentenza della Corte di appello di Roma del 31.3.1977, irrevocabile dal 19.2.1979, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di armi e munizioni commesso il 23.10.1976; 2) sentenza della Corte di Assise di appello di Catanzaro del 20.4.1978, irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di omicidio continuato commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dei connessi delitti in materia di armi; 3) sentenza del Tribunale di Roma del 2.6.1982, irrevocabile dal 13.10.1982, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., commessi il 9.4.1976; 4) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 27.2.1987, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di associazione di stampo mafioso, commessa in Monasterace fino al 21.11.1982, nonché di reati in materia di armi e di falsità materiale; 5) sentenza della Corte di appello di Roma del 5.12.1986, irrevocabile dal 10.3.1988, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso il 22.11.1982, di rapina aggravata in concorso, dei connessi delitti in materia di armi, commessi il 4.5.1982 e di furto aggravato commesso nel maggio 1982; 6) sentenza della Pretura di Roma del 10.1.1992, irrevocabile dal 16.10.1983, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di evasione commessa il 24.7.1990; 7) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 7.12.1999, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi e munizioni, commessi in Stilo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso detta ordinanza, il Gallace ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. essendo la motivazione dell'impugnata ordinanza meramente apparente e/o giuridicamente inesistente in ordine alla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione relativamente a tutti i reati risultanti dal casellario giudiziale del Gallace".2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti del procedimento, conseguente all'erroneo, incompleto e parziale apprezzamento dell'istanza e delle allegazioni versate in atti".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.

E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondanti.

In tal senso è, dunque, necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso; fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria; pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, e anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non sono stati però essere programmati ab origine; in definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che, dunque, non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine.5.

Orbene, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, nel caso di specie, mancasse la prova della sussistenza di un unico disegno criminoso tra i vari fatti - reato oggetto delle sentenze in comparazione al fine di ricondurre a una previa deliberazione, sin dal primo atto delittuoso, tutte le azioni successive che si differenziano tra loro per tipologia dei reati e per diversità della genesi degli stessi.

E ha aggiunto che era proprio il duplice esito di tale raffronto - eccentricità della genesi e della tipologia dei due reati associativi, di quelli di evasione e in materia di armi, con motivazione logicamente estensibile a tutti gli altri, per i quali non era possibile ragionevolmente ritenere che fossero stati programmati al momento della partecipazione del Gallace alle associazioni di riferimento - a rendere non convincente la prospettazione difensiva per lo meno nella misura in cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento in cui il Gallace si era determinato a far parte dell'associazione medesima.

Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 aprile 2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra il reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen. (commesso fino al 22.10.2013), giudicato con la sentenza della Corte di appello di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 25.11.2020, e i reati di cui alle sette sentenze, oggetto del provvedimento di cumulo del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: 1) sentenza della Corte di appello di Roma del 31.3.1977, irrevocabile dal 19.2.1979, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di armi e munizioni commesso il 23.10.1976; 2) sentenza della Corte di Assise di appello di Catanzaro del 20.4.1978, irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di omicidio continuato commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dei connessi delitti in materia di armi; 3) sentenza del Tribunale di Roma del 2.6.1982, irrevocabile dal 13.10.1982, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., commessi il 9.4.1976; 4) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 27.2.1987, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di associazione di stampo mafioso, commessa in Monasterace fino al 21.11.1982, nonché di reati in materia di armi e di falsità materiale; 5) sentenza della Corte di appello di Roma del 5.12.1986, irrevocabile dal 10.3.1988, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso il 22.11.1982, di rapina aggravata in concorso, dei connessi delitti in materia di armi, commessi il 4.5.1982 e di furto aggravato commesso nel maggio 1982; 6) sentenza della Pretura di Roma del 10.1.1992, irrevocabile dal 16.10.1983, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di evasione commessa il 24.7.1990; 7) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 7.12.1999, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi e munizioni, commessi in Stilo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso detta ordinanza, il Gallace ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. essendo la motivazione dell'impugnata ordinanza meramente apparente e/o giuridicamente inesistente in ordine alla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione relativamente a tutti i reati risultanti dal casellario giudiziale del Gallace".2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti del procedimento, conseguente all'erroneo, incompleto e parziale apprezzamento dell'istanza e delle allegazioni versate in atti". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondanti. In tal senso è, dunque, necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso; fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria; pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, e anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non sono stati però essere programmati ab origine; in definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che, dunque, non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine.5. Orbene, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, nel caso di specie, mancasse la prova della sussistenza di un unico disegno criminoso tra i vari fatti - reato oggetto delle sentenze in comparazione al fine di ricondurre a una previa deliberazione, sin dal primo atto delittuoso, tutte le azioni successive che si differenziano tra loro per tipologia dei reati e per diversità della genesi degli stessi. E ha aggiunto che era proprio il duplice esito di tale raffronto - eccentricità della genesi e della tipologia dei due reati associativi, di quelli di evasione e in materia di armi, con motivazione logicamente estensibile a tutti gli altri, per i quali non era possibile ragionevolmente ritenere che fossero stati programmati al momento della partecipazione del Gallace alle associazioni di riferimento - a rendere non convincente la prospettazione difensiva per lo meno nella misura in cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento in cui il Gallace si era determinato a far parte dell'associazione medesima. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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