CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28294-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], personalmente e quale titolare della ditta individuale “Terrecotte d’Arte di [OSCURATO:PERSONA]”, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliata in Roma, alla via E. Q. Visconti n. 103, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “TERRECOTTE D’[OSCURATO:PERSONA]” E [OSCURATO:PERSONA], in persona curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28294/2020 Numero sezionale 2346/2022 Numero di raccolta generale 9353/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 domicilia in Roma, alla via Adda n. 55, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] SIENA. - intimate - avverso la sentenza, n.r.g. 1911/2020, della CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata in data 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], «personalmente e nella sua qualità di titolare della ditta individuale Terrecotte d’Arte di [OSCURATO:PERSONA]», ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 12 ottobre 2020, n. 1911, reiettiva del reclamo da lui promosso, ex art. 18 l.fall., avverso la dichiarazione del proprio fallimento, pronunciata dal Tribunale di Siena con sentenza del 9 settembre 2019, coeva al decreto di inammissibilità di una sua domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall.. Resiste, con controricorso, il fallimento «dell’impresa individuale Terrecotte d’Arte di [OSCURATO:PERSONA] e del suo titolare [OSCURATO:PERSONA]», mentre sono rimaste solo intimate le altre parti destinatarie della notificazione del ricorso. Ric. 2020 n. 28294 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28294/2020 Numero sezionale 2346/2022 Numero di raccolta generale 9353/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 1.1. Per quanto ancora di interesse, quelle corte ha opinato che: i) «non può ritenersi irrituale la richiesta di fallimento avanzata dal Pubblico Ministero, a seguito della pacifica mancata ottemperanza del Benocci a quanto previsto dall'art. 161, commi 2, 3 e 4 L.F., posto che non solo non è stata offerta prova di quale fosse l'effettivo contenuto del verbale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (in cui vi sarebbe stata l'assenza del Pubblico Ministero, con effetto preclusivo per ogni sua successiva richiesta) ma è invece documentalmente provato che per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non è stata disposta alcuna necessaria comunicazione al Pubblico Ministero, donde la conseguenza che gli incombenti dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbero dovuto, come effettivamente lo furono per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essere rinnovati»; ii) «la pendenza, a tutto il 16.06.2017, di procedura fallimentare, impediva, anche in via di fatto, al Benocci alcun mutamento del tipo di attività. In linea generale, poi, l'accertamento dell'effettivo mutamento della tipologia di attività implica necessariamente l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, avvenuta solo il giorno precedente l'ultima udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] celebrata avanti al Tribunale di Siena, e soprattutto non sortisce effetti equivalenti a quelli, ben più radicali, richiesti dall'art. 10 L.F.»; iii) «la precedente declaratoria di fallimento e la successiva revoca non hanno determinato l'estinzione delle preesistenti passività e l'impossibilità di farvi fronte, circostanza peraltro espressamente riconosciuta dal Benocci che ha presentato e poi non coltivato domanda di concordato cd. in bianco, nella quale, espressamente comparava, senza operarne una distinzione qualitativa, la soluzione concordataria a quella fallimentare. L'insolvenza trova poi conferma nella consistenza del passivo di ciascun fallimento pronunciato e nell'assenza di attivo liquidabile idoneo a fronteggiare le suddette passività». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt. 162, comma 2, e 173 L.Fall. (R.D. n. 267/1942)», lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata nella misura in cui la corte distrettuale, come già il Ric. 2020 n. 28294 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28294/2020 Numero sezionale 2346/2022 Numero di raccolta generale 9353/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 tribunale, ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice delegato di svolgere ex novo l'udienza ex art. 162 l.fall. in data 10 luglio 2019, piuttosto che limitarsi, in quell’occasione, a ricostruire quanto verbalizzato nella precedente udienza del 1° marzo 2019, il cui verbale era stato smarrito. Ciò aveva consentito al Pubblico Ministero di presentare istanza di fallimento nei confronti dell’odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, invoca le argomentazioni rinvenibili nella sentenza della Corte di appello di Milano n. 4133 del 2015, al fine di corroborare il proprio assunto secondo cui, una volta intervenuta la rinuncia alla domanda di concordato (nella specie da considerarsi implicita nella mancata presentazione del piano e della proposta alla scadenza del termine concesso ex art. 161, comma 6, l.fall.), il Pubblico Ministero sarebbe stato sprovvisto della legittimazione a chiedere il fallimento della proponente il concordato. 1.1. Tale doglianza è complessivamente infondata. 2.1. Invero, giova premettere che, dalla sentenza impugnata, si desumono, con assoluta certezza: i) lo smarrimento del verbale dell'udienza del 1 marzo 2019, fissata per gli incombenti di chiusura della procedura concordataria ai sensi dell'art. 162 l.fall., sicché non è dato conoscere le determinazioni eventualmente assunte in tale sede, né quali fossero i soggetti che vi avevano effettivamente partecipato. L'affermazione dell’odierna parte ricorrente circa la (volontaria) mancata partecipazione del Pubblico Ministero a quella udienza, invece, è rimasta priva di riscontro documentale, leggendosi, anzi, in detta sentenza che è «documentalmente provato che, per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non è stata disposta alcuna necessaria comunicazione al Pubblico Ministero, donde la conseguenza che gli incombenti dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbero dovuto, come effettivamente lo furono per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essere rinnovati»; ii) la rinnovazione di tutte le attività previste dall'art. 162 Ric. 2020 n. 28294 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28294/2020 Numero sezionale 2346/2022 Numero di raccolta generale 9353/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 l.fall. nel corso della successiva udienza fissata per il 10 luglio 2019 e lo svolgimento della stessa secondo le modalità indicate nel relativo verbale. 2.2. E’ noto, poi, che, in assenza di una puntuale previsione procedimentale nella disciplina del processo civile, è possibile, per procedere alla ricostituzione di atti giudiziari, applicare ivi analogicamente le norme specifiche di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen., facendosi preferire una siffatta soluzione rispetto a quella dettata da altre disposizioni dell'ordinamento, in generale, per la ricostituzione di atti e documenti, ivi compresi quelli giudiziari, come il r.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071, riferito ad eventi eccezionali di natura generale (cfr. Cass. n. 25609 del 2013; Cass. n. 9269 del 2010). 2.2.1. In particolare, giusta l’art. 112 cod. proc. pen., “1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi. 2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica”; mentre, secondo il successivo art. 113, “1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito. 2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta. 3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati”. Ric. 2020 n. 28294 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28294/2020 Numero sezionale 2346/2022 Numero di raccolta generale 9353/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 2.3. Orbene, nel caso di specie, è evidente che, nella situazione fattuale precedentemente descritta, ci si trovava al cospetto di un’ipotesi in cui non era possibile la surrogazione, con una copia autentica, del verbale di udienza del 1° marzo 2019, né, parimenti, era immaginabile la ricostruzione dell’atto mancante sulla base di una minuta di esso. E’ incontroverso, infatti, che quel verbale fu smarrito e che di esso non ne esisteva una copia autentica, né una minuta, sicché il tribunale, nel disporre la “rinnovazione” dell'udienza dell’1 marzo 2019, altro non fece che conformarsi a quanto previsto dall’art. 113, comma 3, cod. proc. pen.: si trattava, infatti, di un atto "necessario" (giusta l'art. 162 l.fall.) per concludere la procedura concordataria (aperta fin dal 2013 ed alla quale lo stesso debitore aveva nuovamente dato impulso all'esito della revoca della dichiarazione di fallimento del 2013) e "possibile'", in quanto tutte le parti sarebbero state nella condizione di poter partecipare all'udienza e di svolgere nuovamente l'attività difensiva ivi prevista. Il medesimo giudice, peraltro, sempre in conformità all'art. 113 cod. proc. pen., stabilì pure "il modo" con cui si sarebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'atto mancante (la convocazione di tutte le parti necessarie per la nuova udienza ex art.162 l.fall., ivi compreso il Pubblico Ministero), altresì indicando gli atti da rinnovarsi (la precedente udienza dell’1 marzo 2019, che, per l'appunto, era stata celebrata proprio per gli adempimenti conclusivi della procedura concordataria di cui all'art. 162 l.fall.). 2.4. Per il resto, la censura in esame si rivela infondata alla stregua di quanto sancito da Cass. n. 27936 del 2020 (che, giova evidenziarlo, ha smentito proprio le argomentazioni della sentenza della Corte di appello di Milano, n. 4133 del 2015, oggi invocate dal Benocci a sostegno del proprio assunto circa la carenza di legittimazione del Pubblico Ministero a formulare l’istanza di Ric. 2020 n. 28294 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28294/2020 Numero sezionale 2346/2022 Numero di raccolta generale 9353/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 fallimento nella concreta vicenda all’esame di questo Collegio), la quale, in linea di continuità con quanto già riscontrato, ex aliis, dai recenti arresti di Cass. n. 12855 del 2019, Cass. n. 27200 del 2019 e Cass. n. 12018 del 2018, ha ritenuto, affatto condivisibilmente, che nel concordato preventivo, in caso di rinuncia alla domanda concordataria, il Pubblico Ministero ha sempre il potere di formulare, prima che il tribunale dichiari l'improcedibilità, la richiesta di fallimento. L’art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., consente, dunque, in questa sede, il mero rinvio a quanto rinvenibile, sul punto, nelle motivazioni dei menzionati provvedimenti. 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rubricati, rispettivamente, «Omesso esame di un determinato e ben individuato fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2135 e 2195 c.c. ed 1 L.Fall. (R.D. n. 267/1942» e «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1 L.Fall. (R.D. n. 267/1942)», ascrivono alla corte distrettuale di aver ritenuto irrilevante ogni accertamento in ordine al mutamento dell’attività del Benocci, da commerciale ad agricola, e l'effettivo svolgimento di un'attività agricola al momento della decisione in ordine all'istanza di fallimento. Si contesta, in particolare, l’affermazione del giudice a quo secondo cui «la pendenza, a tutto il 16.06.2017, di procedura fallimentare, impediva, anche in via di fatto, al Benocci alcun mutamento del tipo di attività. In linea generale, poi, l'accertamento dell'effettivo mutamento della tipologia di attività implica necessariamente l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, avvenuta solo il giorno precedente l'ultima udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] celebrata avanti al Tribunale di Siena, e soprattutto non sortisce effetti equivalenti a quelli, ben più radicali, richiesti dall'art. 10 L.F.». Ric. 2020 n. 28294 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28294/2020 Numero sezionale 2346/2022 Numero di raccolta generale 9353/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 3.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, non meritano accoglimento. 3.2. E’ utile rimarcare, innanzitutto, da un punto di vista fattuale, che dalla sentenza impugnata si desume agevolmente che l’odierno ricorrente, almeno fino al 9 luglio 2019 (giorno antecedente l’udienza ex art. 162 l.fall. di cui si è detto), è stato un imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento, come testimoniato, del resto, dal deposito del ricorso ex art. 161, comma, l.fall., risalente all’aprile del 2013 (ed il cui iter procedimentale si è protratto fino alla sua declaratoria di sua “inammissibilità” di cui al decreto coevo alla sentenza di fallimento poi confermata dalla decisione oggi impugnata), e da quanto complessivamente desumibile da quest’ultimo. 3.3. In via affatto dirimente, poi, rileva il Collegio che l’invocato mutamento dell'attività del Benocci da commerciale in agricola, asseritamente intervenuto prima dell'istanza di fallimento del Pubblico Ministero, non costituiva comunque ostacolo alla relativa declaratoria, atteso che tale affermato mutamento non risulta essere stato portato a conoscenza dei terzi se non mediante l'iscrizione nel [OSCURATO:PERSONA], avvenuta soltanto il 9 luglio 2019, vale a dire il giorno prima dell'udienza - tenutasi il 10 marzo 2019 - in cui il Pubblico Ministero domandò il fallimento della Terrecotte d’Arte di [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.1. Invero, se l’art. 10 l.fall. consente di dichiarare il fallimento di un soggetto che si sia cancellato dal registro delle imprese allorquando l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l’anno successivo, diventa del tutto ragionevole il ritenere possibile una medesima conclusione laddove l'imprenditore, pur continuando ad operare, abbia semplicemente mutato l'oggetto della propria attività, sia pure in modo tale da perdere la qualifica di soggetto fallibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, l.fall. (ricordandosi, Ric. 2020 n. 28294 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28294/2020 Numero sezionale 2346/2022 Numero di raccolta generale 9353/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 peraltro, che, come ancora recentemente chiarito da questa Corte, l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la dimostrazione, nella specie mancata, - da parte di chi la invoca, in ossequio all'art. 2697, comma 2, cod. civ. e del principio di vicinanza della prova - della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, cod. civ., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. Cfr. Cass. n. 1049 del 2021) 3.3.2. In altri termini, anche a voler prescindere da ogni altra considerazione circa la rilevanza, o non, del mutamento dell'attività da commerciale in agricola in pendenza di una iniziativa concordataria ex art. 161, comma 6, l.fall ed in assenza di un'espressa autorizzazione ai sensi del comma 7 della medesima disposizione, in ogni caso il vizio complessivamente ascritto dalle censure in esame alla sentenza impugnata deve considerarsi insussistente, in quanto: i) l'attività di impresa del Benocci è stata asseritamente modificata, da commerciale in agricola, entro l'anno dall'istanza di fallimento presentata dal Pubblico Ministero; ii) tale preteso mutamento è stato portato a conoscenza dei terzi mediante la pubblicazione della corrispondente notizia solo il 9 luglio 2019, giorno anteriore alla formulazione dell'istanza di fallimento da parte del Pubblico Ministero avvenuta nel corso dell'udienza, ex art. 162 l.fall., del 10 luglio 2019. 3.3.3. Argomentazioni, quelle fin qui esposte, a fronte delle quali, ad avviso del Collegio, la memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. depositata dalla parte ricorrente non offre elementi idonei e convincenti a giustificarne un eventuale ripensamento, considerandosi, peraltro, che la consulenza tecnica d'ufficio, della cui mancata Ric. 2020 n. 28294 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -9- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28294/2020 Numero sezionale 2346/2022 Numero di raccolta generale 9353/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 ammissione il ricorrente pure si duole (anche nella menzionata memoria), «è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato» (cfr. Cass. n. 326 del 2020; Cass. n. 9461 del 2010; Cass. n. 15219 del 2007). Nella specie, la corte d'appello, sebbene non abbia esplicitamente vagliato la richiesta di c.t.u., ha implicitamente negato la sua ammissione, perché irrilevante, come desumibile dalla motivazione adottata, che, in maniera esauriente e, come si è detto, non censurabile in questa sede, ha ritenuto irrilevante l’asserito mutamento di attività del reclamante. 4. Il ricorso, dunque, deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 28294 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -10- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 28294/2020 Numero sezionale 2346/2022 Numero di raccolta generale 9353/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA], «personalmente e nella sua qualità di titolare della ditta individuale Terrecotte d’Arte di [OSCURATO:PERSONA]», al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal fallimento controricorrente, liquidate in € 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, l’1° marzo 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 28294 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -11- F i