CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 10597/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte Di Appello di Salerno che ha confermato la pronunzia del primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 341 bis, 495 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. è manifestamente infondato; la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 7) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili ( Ghita ha già goduto una volta del beneficio della pena sospesa, ma ha reiterato la condotta criminosa in breve lasso di tempo oltre che in presenza di una pluralità di persone ) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione. Ritenuto, ertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dejk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. it Dichiara inammissibile il ricorso e condanna, ) d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]