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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18249/2022

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e ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17434 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del curatore fallimentare p.t. rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 77; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna n. 426/04/18, depositata in data 12 febbraio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'il maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna aveva accolto l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del curatore fallimentare p.t avverso la sentenza n. 69/01/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Forlì di rigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni in relazione alla sentenza n. 431/2016 con la quale il Tribunale di Forlì aveva accolto l'azione di responsabilità e di risarcimento danni promossa dal curatore nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società per mala gestio; - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto sussistenti nella fattispecie i presupposti per la prenotazione a debito ex artt. 59 e 60 del TUIR in quanto - premesso che si registrano a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, il che è da intendere come fatti astrattamente sussumibili in una fattispecie penale - dalla lettura combinata della sentenza civile n. 431/2016 e di quella penale, ex art. 444 c.p.c., n. 597 del 4.11.2014, si evinceva che la affermata responsabilità dell'amministratrice della Centerplast fosse "in linea di sostanziale continuità con il contenuto dell'imputazione elevata per bancarotta distratti va ravvisandola in un progressivo ingiustificato depauperamento della società in favore delle controllate corredato da una gestione contabile funzionale a dissimulare l'effettiva situazione finanziaria" e quindi che la condotta distrattiva della medesima costituisse reato; peraltro la sentenza civile, lungi dal rigettare la richiesta di prenotazione a debito avanzata dal fallimento attore, aveva semplicemente omesso di pronunciarsi sulla domanda; -il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 59 e 60 DPR n. 131/1986 e 8 tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, per avere la CTR riconosciuto nella fattispecie la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito, ancorché - premesso che, nella specie, era mancata la formale richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro da parte del cancelliere giudiziario che, invece, aveva richiesto espressamente la registrazione a pagamento a carico delle parti del giudizio civile, quali coobbligate in solido - la sentenza del Tribunale di Forlì n. 431/2016 non conteneva alcuna espressa pronuncia di risarcimento dei danni da reato, rigettando implicitamente anche l'espressa domanda del Fallimento di registrazione a debito della sentenza, senza che tale punto fosse stato oggetto di gravame con conseguente passaggio in giudicato di quanto deciso, in sede civile, sulla prenotazione a debito; 2.11 motivo è infondato; 2.1.Com'è noto, l'art. 59 d.P.R. n. 131 del 1986 ha introdotto una nuova fattispecie, non prevista nella disciplina previgente, tra quelle che legittimano la registrazione a debito.

In particolare, alla lettera d) dell'articolo menzionato è prescritta la registrazione a debito delle "sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato".

La Corte costituzionale ha chiaramente evidenziato che la ratio dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda non su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l'imposta, si appalesa spesso aleatorio (cfr.

Corte cost., sentenza n. 414 del 18 luglio 1989).

Nei casi in esame, dunque, gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione dell'art. 60 del medesimo d.P.R., effettuano il recupero dell'imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso d.P.R.

La Corte costituzionale ha anche aggiunto che, col termine generico di sentenze, l'art. 59, lettera d), d.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (v. ancora Corte cost., sentenza n. 414 del 18 luglio 1989).

In linea con tale impostazione, la Corte di cassazione ha ribadito che la norma dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, aggiungendo che tale relazione deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono "astrattamente" configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24096 del 12/11/2014; n. 1296 del 2020).

Peraltro, non assume rilievo la circostanza che, in relazione ai fatti suscettibili di costituire reato, accertati dal giudice civile, alcuni dei convenuti siano stati condannati al risarcimento del danno ed altri no (v. ancora Cass., Sez. 5, Sentenza n . 5952 del 14/03/2007).

Per determinare la prenotazione a debito, è infatti sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente.

In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l'imposta di registro e, in applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 131 del 1986, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta.

Ai fini della prenotazione a debito, infatti, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configura bili.

3. Nel caso di specie - premesso che la CTR ha espressamente affermato- senza che tale statuizione sia stata specificamente aggredita con il motivo in esame- che la sentenza civile n. 431/2016 non aveva rigettato (quindi neanche implicitamente) la richiesta di prenotazione a debito avanzata dal fallimento attore, avendo semplicemente omesso di pronunciarsi sulla stessa - il giudice di appello risulta avere fondato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito della sentenza n. 431/2016 sulla considerazione che la stessa contenesse una condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti astrattamente reato; al riguardo, in particolare, la CTR ha argomentato che, dalla lettura combinata della sentenza civile n. 431/2016 con quella penale, ex art. 444 c.p.c., n. 597 del 4.11.2014, si evinceva che la affermata responsabilità dell'amministratrice della Centerplast fosse "in linea di sostanziale continuità con il contenuto dell'imputazione elevata per bancarotta distrattiva ravvisandola in un progressivo ingiustificato depauperamento della società in favore delle controllate corredato da una gestione contabile funzionale a dissimulare l'effettiva situazione finanziaria" e quindi che la condotta distrattiva della medesima costituisse reato.

Da qui la corretta conclusione della sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti per l'applicazione degli artt. 59, lett. d) e 60 della d.P.R. 131/1986. 4.Con il secondo motivo, l'Agenzia assume, in relazione all'art 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per non avere la CTR considerato che, nel giudizio civile conclusosi con la sentenza n. 431/2016, il titolo della responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società fosse costituito esclusivamente dalla assunta violazione degli artt. 2392 e segg. c.c. (principi di diligenza, sana, corretta e prudente amministrazione, doveri di vigilanza degli amministratori) e non derivasse dall'accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale (in cui i capi di imputazione erano per bancarotta e per ricorso abusivo al credito); 5.11 motivo è inammissibile;

5.1. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p. c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all' omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo ( Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019). 6.In conclusione, il ricorso va rigettato; 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per N esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17434 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del curatore fallimentare p.t. rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 77; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna n. 426/04/18, depositata in data 12 febbraio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'il maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna aveva accolto l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del curatore fallimentare p.t avverso la sentenza n. 69/01/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Forlì di rigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni in relazione alla sentenza n. 431/2016 con la quale il Tribunale di Forlì aveva accolto l'azione di responsabilità e di risarcimento danni promossa dal curatore nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società per mala gestio; - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto sussistenti nella fattispecie i presupposti per la prenotazione a debito ex artt. 59 e 60 del TUIR in quanto - premesso che si registrano a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, il che è da intendere come fatti astrattamente sussumibili in una fattispecie penale - dalla lettura combinata della sentenza civile n. 431/2016 e di quella penale, ex art. 444 c.p.c., n. 597 del 4.11.2014, si evinceva che la affermata responsabilità dell'amministratrice della Centerplast fosse "in linea di sostanziale continuità con il contenuto dell'imputazione elevata per bancarotta distratti va ravvisandola in un progressivo ingiustificato depauperamento della società in favore delle controllate corredato da una gestione contabile funzionale a dissimulare l'effettiva situazione finanziaria" e quindi che la condotta distrattiva della medesima costituisse reato; peraltro la sentenza civile, lungi dal rigettare la richiesta di prenotazione a debito avanzata dal fallimento attore, aveva semplicemente omesso di pronunciarsi sulla domanda; -il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 59 e 60 DPR n. 131/1986 e 8 tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, per avere la CTR riconosciuto nella fattispecie la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito, ancorché - premesso che, nella specie, era mancata la formale richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro da parte del cancelliere giudiziario che, invece, aveva richiesto espressamente la registrazione a pagamento a carico delle parti del giudizio civile, quali coobbligate in solido - la sentenza del Tribunale di Forlì n. 431/2016 non conteneva alcuna espressa pronuncia di risarcimento dei danni da reato, rigettando implicitamente anche l'espressa domanda del Fallimento di registrazione a debito della sentenza, senza che tale punto fosse stato oggetto di gravame con conseguente passaggio in giudicato di quanto deciso, in sede civile, sulla prenotazione a debito; 2.11 motivo è infondato; 2.1.Com'è noto, l'art. 59 d.P.R. n. 131 del 1986 ha introdotto una nuova fattispecie, non prevista nella disciplina previgente, tra quelle che legittimano la registrazione a debito. In particolare, alla lettera d) dell'articolo menzionato è prescritta la registrazione a debito delle "sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato". La Corte costituzionale ha chiaramente evidenziato che la ratio dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda non su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l'imposta, si appalesa spesso aleatorio (cfr. Corte cost., sentenza n. 414 del 18 luglio 1989). Nei casi in esame, dunque, gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione dell'art. 60 del medesimo d.P.R., effettuano il recupero dell'imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso d.P.R. La Corte costituzionale ha anche aggiunto che, col termine generico di sentenze, l'art. 59, lettera d), d.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (v. ancora Corte cost., sentenza n. 414 del 18 luglio 1989). In linea con tale impostazione, la Corte di cassazione ha ribadito che la norma dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, aggiungendo che tale relazione deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono "astrattamente" configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24096 del 12/11/2014; n. 1296 del 2020). Peraltro, non assume rilievo la circostanza che, in relazione ai fatti suscettibili di costituire reato, accertati dal giudice civile, alcuni dei convenuti siano stati condannati al risarcimento del danno ed altri no (v. ancora Cass., Sez. 5, Sentenza n . 5952 del 14/03/2007). Per determinare la prenotazione a debito, è infatti sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente. In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l'imposta di registro e, in applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 131 del 1986, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta. Ai fini della prenotazione a debito, infatti, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configura bili. 3. Nel caso di specie - premesso che la CTR ha espressamente affermato- senza che tale statuizione sia stata specificamente aggredita con il motivo in esame- che la sentenza civile n. 431/2016 non aveva rigettato (quindi neanche implicitamente) la richiesta di prenotazione a debito avanzata dal fallimento attore, avendo semplicemente omesso di pronunciarsi sulla stessa - il giudice di appello risulta avere fondato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito della sentenza n. 431/2016 sulla considerazione che la stessa contenesse una condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti astrattamente reato; al riguardo, in particolare, la CTR ha argomentato che, dalla lettura combinata della sentenza civile n. 431/2016 con quella penale, ex art. 444 c.p.c., n. 597 del 4.11.2014, si evinceva che la affermata responsabilità dell'amministratrice della Centerplast fosse "in linea di sostanziale continuità con il contenuto dell'imputazione elevata per bancarotta distrattiva ravvisandola in un progressivo ingiustificato depauperamento della società in favore delle controllate corredato da una gestione contabile funzionale a dissimulare l'effettiva situazione finanziaria" e quindi che la condotta distrattiva della medesima costituisse reato. Da qui la corretta conclusione della sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti per l'applicazione degli artt. 59, lett. d) e 60 della d.P.R. 131/1986. 4.Con il secondo motivo, l'Agenzia assume, in relazione all'art 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per non avere la CTR considerato che, nel giudizio civile conclusosi con la sentenza n. 431/2016, il titolo della responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società fosse costituito esclusivamente dalla assunta violazione degli artt. 2392 e segg. c.c. (principi di diligenza, sana, corretta e prudente amministrazione, doveri di vigilanza degli amministratori) e non derivasse dall'accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale (in cui i capi di imputazione erano per bancarotta e per ricorso abusivo al credito); 5.11 motivo è inammissibile; 5.1. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p. c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all' omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo ( Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019). 6.In conclusione, il ricorso va rigettato; 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per N esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
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