CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 40697/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con nota scritta depositata in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 30/01/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena del 28/11/2023, ha revocato le statuizioni civili per intervenuta revoca della costituzione delle parti civili, confermando nel resto la sentenza impugnata da XXXXXXXXXXXXXXXXcon la quale è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti in rubrica ai capi a) e b) (artt. 110, 628, comma primo e comma terzo, n. 1, artt. 61, comma primo, n. 2, 110, 582, 585, 576 comma primo, n.1, cod. pen.). 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, XXXXXXXXXXXXXX, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge e vizio della motivazione su punti decisivi della sentenza in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto quanto al delitto di cui all’art. 628 ai sensi della sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale; la difesa ha affermato di dissentire dalla valutazione della Corte di appello, che al fine di escludere la applicazione della c.d. attenuante costituzionale aveva sottovalutato la modestia del valore del bene sottratto e la lieve entità delle lesioni riportate dalle persone offese, mentre non appariva risolutiva la contestazione delle aggravanti; la Corte di appello, richiamando il contenuto dell’art. 131-bis cod. pen., avrebbe quanto meno potuto tener conto della condotta susseguente al reato. 2.2.Violazione di legge e vizio della motivazione perché basata su un evidente travisamento della prova, avendo basato il proprio convincimento su un risultato di prova diverso da quello reale quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.; la difesa ha richiamato il motivo di appello con il quale era stata chiesta l’esclusione della aggravante dell’uso dell’arma, atteso che la viteera stata utilizzata da un coimputato e non dal ricorrente, non apparendo sufficiente affermare che tale arnese fosse visibile a tutti, nonostante mancasse del tutto la prova della effettiva conoscenza in capo al ricorrente della disponibilità e uso dell’arma da parte del coimputato; l’esame delle persone offese dimostrava tale circostanza e la Corte di appelloaveva travisato l’esito dell’istruttoria, atteso che nessuna delle persone offese aveva visto l’arma in questione; l’arma in questione era stata utilizzata dal coimputato nei confronti della persona offesa Orlandelli in un momento in cui questo si trovava da solo e senza gli altri amici; nello stesso senso si doveva ritenere assente la prova della simultanea presenza di più persone riunite, non era stata in alcun modo acclarata la presenza del ricorrente al momento della commissione della rapina proprio sulla base delle dichiarazioni delle persone offese; la circostanza in questione era stata ritenuta sussistente con motivazione del tutto assertiva e “tangenziale” (pag. 12 del ricorso), essendo il ricorrente intervenuto solo in fase successiva alla rapina. 2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione, oltre che per travisamento della prova perché valutata in senso diverso da quello reale in ordine alla qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 393 cod. pen. della condotta posta in essere dal ricorrente, atteso che le condotte descritte dal capo di imputazione si caratterizzano per essere state poste in essere in due momenti distinti e privi di continuità tra loro; la affermazione di responsabilità si basa infatti su meri sospetti e congetture ed appare illogica e incoerente rispetto alla risultanze istruttorie con specifico riferimento alle dichiarazioni delle persone offese; il riscontro della finalità di impossessamento, sulla base di un consolidato modus operandi, appare del tutto assertiva, mentre è stata del tutto obliterata la ricostruzione della difesa, che si doveva ritenere più aderente alla ricostruzione dei fatti, atteso che le condotte degli imputati trovavano la loro ragione nella volontà di recuperare un bene smarrito in precedenza e tale circostanza non contrasta con il fatto che il XXXXXXX in seguito non abbia più trovato il suo cellulare, trattandosi di un mero caso in considerazione dello stato dei luoghi; allo stesso modo non si poteva dare rilievo al mancato ritrovamento dell’orologio e di 200,00 euro di proprietà del XXXXXXXX atteso che tale attività doveva essere imputata esclusivamente ad altro coimputato tale attività era del tutto sconosciuta al ricorrente e non poteva essere allo stesso imputata; la Corte di appello ha poi reso una motivazione viziata per carenza e illogicità e travisamento della prova quanto alla ricorrenza dell’elemento oggettivo del reato, difatti ha omesso di vagliare attentamente tutte le dichiarazioni delle persone offese (XXXXXXXXX che parlava solo i sensazioni e opinioni, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che attribuivano un ruolo centrale al coimputato). 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4.La difesa ha depositato note di replica alla requisitoria del Procuratore generale in data 29/10/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 2.In via preliminare, occorre ricordare che quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente la valutazione dei giudici di merito è del tutto conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti i punti oggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati. E’ opportuno, pertanto, richiamare alcuni princìpi generali, costantemente affermati anche dal diritto vivente, sull’onere di specificità dell’impugnazione e sulla presenza di una “doppia conforme” sentenza di condanna, temi anch’essi molto rilevanti nella valutazione dei numerosi motivi proposti. 2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01;Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01). 2.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499-01, non mass. sul punto). Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01; Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, Costa, non mass.). 3.Ciò premesso, si deve rilevare come il primo motivo di ricorso non sia consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo aggiunto proposto (richiamato nel riepilogo della sentenza a pag. 8), in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello. In tal senso, occorre considerare come la Corte di appello abbia affrontato il tema devoluto in modo puntuale (pag. 13 e seg. dove si è valorizzata la natura non lieve della condotta posta in essere, caratterizzata da particolare veemenza e volontà di sopraffazione, effetti gravi, da più persone riunite e con l’uso dell’arma, tutti elementi ostativi alla concessione della attenuante c.d. costituzionale, in assenza di valide allegazioni in senso contrario da parte della difesa). La Corte di appello ha dunque specificamente motivato, in applicazione del principio di diritto, che qui deve essere ribadito, secondo il quale l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01), tutti elementi specificamente presi in considerazione nella decisione della Corte di appello, che ha richiamato la gravità della condotta posta in essere da più persone riunite nei confronti di soggetti minorenni, con armi, con effetti lesivi consistenti. La difesa con tale complessivo argomentare non si confronta. Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01;Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133- 01). Infine, secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione la successiva transazione intervenuta con le persone offese (al fine del risarcimento dei danni patiti dalle stesse), ma la considerazione è all’evidenza eccentrica e non coglie nel segno, atteso che l'entità e la portata della condotta deve essere valutata anche in considerazione della portata del danno patrimoniale, proprio con riferimento al momento in cui il reato risulta commesso, sicché è irrilevante la sua successiva riduzione, conseguente alla rifusione del danno alla persona offesa (Sez. 2, n. 27148 del 06/06/2025, Camponero, Rv. Rv. 288461-01) attesa la natura plurioffensiva del delitto imputato di rapina, che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché potrebbe ritenersi applicabile la attenuante invocata solo nel caso in cui emerga la levità del fatto tenuto conto di una articolata e complessiva valutazione dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Safi, Rv. 287095), esclusa in modo argomentato e del tutto privo di aporie dalla Corte di appello. 4.Il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti in quanto attingono all’evidenza a profili fattuali, proponendo anche in questo caso una lettura alternativa in ordine alla qualificazione della condotta ed alla sua connotazione circostanziale, a fronte della specifica ricostruzione resa dalla Corte di appello, quanto alle violente e continuate condotte poste in essere sulla base di una serie di prove del tutto univoche e concordanti, valutate con motivazione congrua, logicamente articolata e del tutto priva di aporie (pag. 11 e seg. quanto alla unitarietà della azione posta in essere, all’uso dell’arma con ricostruzione specifica delle dichiarazioni delle persone offese, con particolare riferimento al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed alla condotta posta in essere proprio dal ricorrente - che colpiva violentemente il XXXXXXXXX ai quattro espliciti riconoscimenti del ricorrente, quale soggetto agente e concorrente nella violenta azione predatoria, con riferimento ai diversi e collegati momenti della aggressione, caratterizzata da violenza diretta, estrema e continuata, con calci e pugni in faccia al XXXXXXXX minacce con arma, anche nel momento in cui le persone offese cercavano di allontanarsi). La Corte di appello ha affrontato anche, con motivazione approfondita e logicamente articolata, la versione alternativa della difesa, nel senso di una diversa qualificazione giuridica della azione posta in essere, escludendo tale possibilità sulla base di una serie di argomentazioni univoche, per concludere nel senso di una evidente unitarietà della azione. In conclusione, si deve considerare come il ricorrente non si sia confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello. Il ricorrente si è limitato a contestare tale ricostruzione, senza allegare effettivamente elementi validi ad integrare i vizi evocati, anche e specialmente riguardo al travisamento della prova, dedotto per la prima volta in questa sede, senza neanche richiamare la decisività dello stesso. Sul tema si deve rilevare che questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che in caso di c.d. doppia conforme è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova quanto alla utilizzazione un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene ad essere sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665- 01). Il vizio di travisamento della prova, infatti, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza di appello (pag.6), non è stato mai proposto dalla difesa con i suoi motivi di appello. 5.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.