CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 27389/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8573/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Numero registro generale 8573/2023 Numero sezionale 3716/2025 Numero di raccolta generale 27389/2025 Data pubblicazione 14/10/2025 avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 364/2023 pubblicata il 01/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.12-ter del d.l. n.146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021; la disposizione de qua prevede che: «Il requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13»; il Tribunale di Foggia nella sentenza impugnata ha ritenuto che tale disposizione non fosse qualificabile come norma di interpretazione autentica, e, pertanto, non l’ha applicata alla fattispecie portata al suo esame, antecedente alla entrata in vigore del d.l. n.146/2021; con ordinanza interlocutoria 10/07/2025 n.18963 la medesima questione è già stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza, con riferimento alla efficacia retroattiva o meno del requisito della «inattività lavorativa» come divisato dall’art.12 ter comma 1 d.l. n.146/2021; per tali premesse si appalesa necessario un intervento nomofilattico della quarta sezione della Corte, con trattazione in pubblica udienza; P.Q.M Numero registro generale 8573/2023 Numero sezionale 3716/2025 Numero di raccolta generale 27389/2025 Data pubblicazione 14/10/2025 La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, non essendo possibile la definizione in adunanza camerale per il rilievo nomofilattico della questione. Così deciso in Roma, il 16/09/2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8573/2023 Numero sezionale 3716/2025 Numero di raccolta generale 27389/2025 Data pubblicazione 14/10/2025